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In attesa del bando per amministrativi - confrontiamoci sulle materie

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    Bene.. Inizio,ma sono certa che ci sono sottoargomenti dell'avviso di accertamento che non conosco. Beh in ogni caso, i punti fondamnetali che conosco sono i seguenti:

    L'avviso di accertamnto è un provvedimento ammiinistrativo che a pena di nullità, deve essere MOTIVATO.

    L'avviso di accertamento esiste soltanto da quando è NOTIFICATO al suo destinatario ( tutta la trafila del commesso del comune che non trova il contribuente credo sia inutile da scrivere )

    Termini per effettuare la notifica, cause di nullità e annullabilità ( queste ultime alla fine non sono propriamente definite, si parla piu di irregolarità) pure le salto, perche si entra nei vari numeretti, che se volete dopo scrivo. Direi di giungere direttamente ai vari tipi di accertamento per vedere se qualcosa ho capito, sennò ''ROL pensaci tu xD ''

    Comunque, abbiamo diversi tipi di accertamento ( qui scrivo veramente tutto quello che so, se manca o è errato qualcosa, dite dite):


    Accertamento analitico ---> è utiliizzato per tutti i contribuenti, sia per le imposte dei redditi che per l'iva; si parte dal reddito delle singole fonti per arrivare al reddito complessivo. Pertanto risulta fondamentale una contabilità attendibile.


    Accertamento sintetico----> qui è come se si partisse dal reddito complessivo. Vengono considerati dei fatti economici, ad esempio consumi investimenti, etc.. e ci si aiuta con il redditometro, che si serve di campioni di contribuenti, differenziati per fascia geografica, nucleo familiare...e si individuano elementi indicativi della capacità contributiva ( fatti indice ). A tali fatti sono accorpati dei coefficienti, tramite cui si individua un ''reddito presunto''
    Se tale reddito presunto si discosta da quello dichiarato per 1/4 e per oltre 2 anni, allora è permesso il Contraddittorio al contribuente,

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      ( michelle si, seguiamo quel filo, è molto piu sensato e maturo di me che salto la riscossione per pura antipatia e incomrpensione ahhaha ) ..comunque proseguo.

      accertamento analitico contabile---> accertamento che si basa su rettifiche delle componenti di reddito, che si svolgono grazie a confronti tra dichiarazioni e scritture contabili discordanti, o documenti pervenuti da terzi. All'interno dell'accertamento analitico contabile, c'è la differenza tra quello tout court ( che deriva dalla falsità degli elementi presenti nei documenti) e quello analitico Induttivo che si basa su presunzioni precise gravi e concordanti

      ( su questo tipo di accertamento credo che sia davvero molto poco quanto so, quindi attendo integrazioni )




      Accertamento analitico induttivo mediante studi di settore. Qui ci si basa sulla potenziale capacità di produrre ricavi e si racchiudono le imprese in delle classi, alle quali sono associate delle funzioni matematiche che collegano i ricavi ai dati contabli ( spiegato malissimo, forse perchè in fondo nn è che tanto l'ho capito) . UNA COSA IMPORTANTE: gli studi di settore si possono applicare SOLAMENTE agli IMPRENDITORI E LAVORATORI AUTONOMI con ricavai inferiori a 516 mila euro e in casi di CONTABILITA' INTATTENDIBILE, anche ai cotrnibuenti soggetti a Contabilità ordinaria.
      Visto pesante--> visto che i professionisti abilitati o il caf lasciano per dichiarare che i dati e gli elementi comunicati all amminsitrazione finanziaria sono veritieri

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        Accertamento induttivo extracontabile---> Vien da sè che viene utilizzato quando la contabilitaì non risulta attendibile. è importante che si arrivi a questa conclusione tramite attraverso precise irregolaritaì contabili e, solo successivamente, per la ricostruzione del reddito, si potrà far riferimento a dati raccolti tramite presunzioni non necessariamente precise

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          Accertamento con adesione:

          Dà la possibilità al contribuente di poter evitare la lite tributaria, tramite questo accordo tra egli e l'ufficio. Si puo' emettere sia prima che dopo che l'avviso di accertamento sia emesso e puo' essere richiesto sia dal contrbiuente che dall'ufficio, per quasi (???) tutte le impose dirette e indirette

          - D'ufficio--> L'ufficio manda l'invito a comparire, in cui sono contenute informazioni sui periodi di imposta a quale si riferisce edove e quando si deve presentare il contribuente. Se questi non risponde, NON POTRA' PIU USUFRUIRE dell accert. con adesione, PER QUEL PERIODO DI IMPOSTA.
          - Da parte del contribuente. Se è IL contribuente che si propone,invia la domanda all ufficio dell'ADE, entro 60 giorni dell'atto a cui fa riferimento. L'ufficio invita a comparire il contrbuente entro 15 giorni. Il procedimento si conclude soltanto, dopo la sottoscrizione di un accordo, eventualmente raggiunto, da entrambe le parti, conil pagamento delle somme che solo rilevate nell'accordo. Nel caso invece l'accordo non è raggiunto, il cornbuente puo' far ricorso.

          Sul versamento delle somme e sui vantaggi ( riduzione delle sanzioni amministrative per 1/3 e non applicazione delle sanzioni accessorie ) non mi esprimo più di tanto, ma se volete le scrivo.

          infine ultimo pezzettino,...

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            Presa dal fatto di elencare le tipologie di avvisi di accertamento, ( sicuramente ne ho saltato qaulcuno ) ho dimenticato di dire una cosa importante

            L'avviso di accertamento contiene un intimazione ad adempiere. Trascorsi 60 giorni dalla notifica, diventano esecutivi e devono riportare un monito allinterno del documento che, dopo ulteriori 30 giorni, la riscossione delle somme sarà compito degli agenti di riscossione ( quindi niente notifica della cartella ? , dopo 30 giorni arrivano questi e tanti saluti, nessun altro avviso per il contribuente?) Gli agenti di riscossione hanno tempo fino al 31 dicembre del 3 anno successivo.



            Capacita di sintesi: sottozero.
            Conoscenza: 3 e mezzo
            Individuazione di argomenti importanti: 3 e mezzo
            Lacune: tante

            :P

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              Originariamente inviato da copy90 Visualizza il messaggio
              Presa dal fatto di elencare le tipologie di avvisi di accertamento, ( sicuramente ne ho saltato qaulcuno ) ho dimenticato di dire una cosa importante

              L'avviso di accertamento contiene un intimazione ad adempiere. Trascorsi 60 giorni dalla notifica, diventano esecutivi e devono riportare un monito allinterno del documento che, dopo ulteriori 30 giorni, la riscossione delle somme sarà compito degli agenti di riscossione ( quindi niente notifica della cartella ? , dopo 30 giorni arrivano questi e tanti saluti, nessun altro avviso per il contribuente?) Gli agenti di riscossione hanno tempo fino al 31 dicembre del 3 anno successivo.



              Capacita di sintesi: sottozero.
              Conoscenza: 3 e mezzo
              Individuazione di argomenti importanti: 3 e mezzo
              Lacune: tante

              :P

              FASI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI

              1) ISCRIZIONE A RUOLO --> (elenco dei debitori contenente le somme da esse dovute)

              2) CONSEGNA DEL RUOLO --> (all'agente della riscossione)

              3) FORMAZIONE DELLA CARTELLA E NOTIFICA DELLA STESSA AL CONTRIBUENTE

              NB: PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, IRAP E IVA E RELATIVE SANZIONI EMESSI DAL 1 OTTOBRE 2011 --> sono di fatto un atto impo-esattivo (esecutivo) in quanto nell'ipotesi di mancato adempimento la riscossione viene affidata all'agente della riscossione senza la produzione, pertanto, della cartella.

              lasciamo perdere dettagli e termini per il momento.....

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                FASI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI

                1) ISCRIZIONE A RUOLO --> (elenco dei debitori contenente le somme da esse dovute)

                2) CONSEGNA DEL RUOLO --> (all'agente della riscossione)

                3) FORMAZIONE DELLA CARTELLA E NOTIFICA DELLA STESSA AL CONTRIBUENTE

                NB: PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, IRAP E IVA E RELATIVE SANZIONI EMESSI DAL 1 OTTOBRE 2011 --> sono di fatto un atto impo-esattivo (esecutivo) in quanto nell'ipotesi di mancato adempimento la riscossione viene affidata all'agente della riscossione senza la produzione, pertanto, della cartella.

                lasciamo perdere dettagli e termini per il momento.....
                Quindi, dal 2011 Tutti gli avvisi di accertamento sono considerati ATTI ESECUTIVI? Scusami e quanto ho scritto nell ultima parte ( cioè il fatto che dopo che passa TOT tempo senza adempimento del contribuente, l'agente di riscossione agisce, senza cartella) è la stessa cosa?

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                  [QUOTE=copy90;802582]Accertamento induttivo extracontabile---> Vien da sè che viene utilizzato quando la contabilitaì non risulta attendibile. è importante che si arrivi a questa conclusione tramite attraverso precise irregolaritaì contabili e, solo successivamente, per la ricostruzione del reddito, si potrà far riferimento a dati raccolti tramite presunzioni non necessariamente precise[/QUOTE]

                  --> Si prescinde in TUTTO O IN PARTE dalle risultanze contabili
                  --> Sulla base DATI O NOTIZIE comunque raccolti o venuti a conoscenza nonchè anche sulla base di PRESUNZIONI anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

                  NB: Dal 2010 in tale tipologia di accertamento rientra l'OMESSA presentazione del modello studi di settore o di INDICAZIONE di cause di esclusione inesistenti o scostamenti superiori dagli studi superiori al 15% o comunque a 50.000 euro

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                    Originariamente inviato da copy90 Visualizza il messaggio
                    Quindi, dal 2011 Tutti gli avvisi di accertamento sono considerati ATTI ESECUTIVI? Scusami e quanto ho scritto nell ultima parte ( cioè il fatto che dopo che passa TOT tempo senza adempimento del contribuente, l'agente di riscossione agisce, senza cartella) è la stessa cosa?
                    si ma devi leggere...dove lo vedi scritto tutti? IMPOSTE DIRETTE, IRAP, IVA E RELATIVE SANZIONI.

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      si ma devi leggere...dove lo vedi scritto tutti? IMPOSTE DIRETTE, IRAP, IVA E RELATIVE SANZIONI.
                      Si infatti mi sono resa conto dopo che avevo posto una domanda non utile. Sorry.

                      Comunque, ritornando un attimo all'accertamento con adesione. Esso è definitivo, ma in alcuni casi puo' essere integrato con un altro accertamento successivo. I casi sono sempre i seguenti'?:
                      - sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi dai quali si viene a conoscenza che il reddito è superiore al 50 per cento oppure non inferiore di 77 mila euro.
                      - se si trattava di accertamenti parziale

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