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In attesa del bando per amministrativi - confrontiamoci sulle materie

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    Originariamente inviato da copy90 Visualizza il messaggio
    ( michelle si, seguiamo quel filo, è molto piu sensato e maturo di me che salto la riscossione per pura antipatia e incomrpensione ahhaha ) ..comunque proseguo.

    accertamento analitico contabile---> accertamento che si basa su rettifiche delle componenti di reddito, che si svolgono grazie a confronti tra dichiarazioni e scritture contabili discordanti, o documenti pervenuti da terzi. All'interno dell'accertamento analitico contabile, c'è la differenza tra quello tout court ( che deriva dalla falsità degli elementi presenti nei documenti) e quello analitico Induttivo che si basa su presunzioni precise gravi e concordanti



    Accertamento analitico induttivo mediante studi di settore. Qui ci si basa sulla potenziale capacità di produrre ricavi e si racchiudono le imprese in delle classi, alle quali sono associate delle funzioni matematiche che collegano i ricavi ai dati contabli ( spiegato malissimo, forse perchè in fondo nn è che tanto l'ho capito) . UNA COSA IMPORTANTE: gli studi di settore si possono applicare SOLAMENTE agli IMPRENDITORI E LAVORATORI AUTONOMI con ricavai inferiori a 516 mila euro e in casi di CONTABILITA' INTATTENDIBILE, anche ai cotrnibuenti soggetti a Contabilità ordinaria.
    Visto pesante--> visto che i professionisti abilitati o il caf lasciano per dichiarare che i dati e gli elementi comunicati all amminsitrazione finanziaria sono veritieri

    ok....metto in risalto solo questo :
    --> nell'analitico, si presuppone che la contabilità NEL SUO COMPLESSO non sia considerata inattendibile. Dunque niente presunzioni
    --> nell'analitico-induttivo invece ricorri, come bene hai detto, a presunzioni qualificate (gravi, precise e concordanti)


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      [QUOTE=copy90;802579]Bene.. Inizio,ma sono certa che ci sono sottoargomenti dell'avviso di accertamento che non conosco. Beh in ogni caso, i punti fondamnetali che conosco sono i seguenti:

      L'avviso di accertamnto è un provvedimento ammiinistrativo che a pena di nullità, deve essere MOTIVATO.

      L'avviso di accertamento esiste soltanto da quando è NOTIFICATO al suo destinatario ( tutta la trafila del commesso del comune che non trova il contribuente credo sia inutile da scrivere )

      Termini per effettuare la notifica, cause di nullità e annullabilità ( queste ultime alla fine non sono propriamente definite, si parla piu di irregolarità) pure le salto, perche si entra nei vari numeretti, che se volete dopo scrivo. Direi di giungere direttamente ai vari tipi di accertamento per vedere se qualcosa ho capito, sennò ''ROL pensaci tu xD ''

      Comunque, abbiamo diversi tipi di accertamento ( qui scrivo veramente tutto quello che so, se manca o è errato qualcosa, dite dite):


      Accertamento analitico ---> è utiliizzato per tutti i contribuenti, sia per le imposte dei redditi che per l'iva; si parte dal reddito delle singole fonti per arrivare al reddito complessivo. Pertanto risulta fondamentale una contabilità attendibile.


      Accertamento sintetico----> qui è come se si partisse dal reddito complessivo. Vengono considerati dei fatti economici, ad esempio consumi investimenti, etc.. e ci si aiuta con il redditometro, che si serve di campioni di contribuenti, differenziati per fascia geografica, nucleo familiare...e si individuano elementi indicativi della capacità contributiva ( fatti indice ). A tali fatti sono accorpati dei coefficienti, tramite cui si individua un ''reddito presunto''
      Se tale reddito presunto si discosta da quello dichiarato per 1/4 e per oltre 2 anni, allora è permesso il Contraddittorio al contribuente,[/QUOTE]

      è stato modifcato.....(per la misura dello scostamento vedete testo...)

      ACCERTAMENTO SINTETICO

      --> PURO: si ricostruisce induttivamente il reddito sulla base di indicatori di spesa o di capacità contributiva NON SPECIFICATAMENTE INDIVIDUATI da appositi provvedimenti ministeriali (quindi QUALSIASI TIPOLOGIA DI SPESA)

      --> REDDITOMETRO: invece la ricostruzione induttiva avviene su indicatori indicati da APPOSITI DECRETI MINISTERIALI

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        ACCERTAMENTO PARZIALE: si prescinde dalla posizione fiscale complessiva del contribuente ma si guarda solo a singoli aspetti (es redditi da lavoro dipendente, assegni periodici corrisposti al coniuge, locazioni ecc)
        Questo tipico di accertamento si caratterizza per il fatto che rappresenta una deroga al principio dell'unicità e globalità dell'azione accertatrice in quanto NON PREGIUDICA ( a determinate condizioni) UN ULTERIORE ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'UFFICIO SUL MEDESIMO PERIODO D'IMPOSTA.

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          NB: IN CASO DI OMESSA O NULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

          Si accerta il reddito complessivo con :
          --> con un AVVISO DI ACCERTAMENTO SINTETICO--> per le persone fisiche (no reddito d'impresa e lavoro autonomo)
          --> con un INDUTTIVO EXTRACONTABILE--> reddito d'impresa e lavoro autonomo

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            Ora ancora due cosette....non mettiamo troppa carne la fuoco ....

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              NB: IN CASO DI OMESSA O NULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

              Si accerta il reddito complessivo con :
              --> con un AVVISO DI ACCERTAMENTO SINTETICO--> per le persone fisiche (no reddito d'impresa e lavoro autonomo)
              --> con un INDUTTIVO EXTRACONTABILE--> reddito d'impresa e lavoro autonomo

              Perfetto, lo ignoravo..grazie mille. Speriamo di ricordarle tutte queste cose

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                Scusate,ma l'utilizzo del redditometro non era consentito quando lo scostamento tra reddito accertato e reddito dichiarato era del 20%,dunque 1\5?è cambiato qualcosa?

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                  Visto che portate anche diritto amministrativo (anche qui un parallelo....)

                  Nel procedimento tributario d'imposizione può anche non concludersi con l'adozione di un provvedimento. (non è detto in sostanza che vi sia l'atto finale, ossia l'atto di accertamento)

                  Inoltre è questa mi raccomando è importantissimo a lavoro....:

                  Il procedimento è VINCOLATO ossia non vi è discrezionalità nè nell'emanare o no l'avviso di accertamento ne sul contenuto dello stesso.

                  Inoltre quando parleremo dei DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO...l'accertamento con adesione non è una TRANSAZIONE (non stiamo al mercato del pesce...)..ma il problema è "risolto" con il nuovo e sfavillante istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO (postumo)...ne parleremo...

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                    Il nuovo ravvedimento operoso abolisce parecchi deflattivi ora in vigore....

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                      Originariamente inviato da rob1906 6 Visualizza il messaggio
                      Scusate,ma l'utilizzo del redditometro non era consentito quando lo scostamento tra reddito accertato e reddito dichiarato era del 20%,dunque 1\5?è cambiato qualcosa?

                      Si si ho controllato ed è del 20 per cento. Sono io che sto studiando su un libro piu' datato

                      Posso chiederti se invece i casi che danno la possibilita dntegrare un accertamento con adesione con un altro un accertamento, sono cambiate o sono sempre le stesse?

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                      Sto operando...
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