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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    Interessante la storia del contradditorio.....ma tu sei molto avanti Aida!! (ripeto questa sono argomenti per un esame orale....sta roba dopo le due prove! Comunque visto che ci troviamo.......

    Esiste nel nostro sistema tributario una norma di carattere generale che preveda in materia di accertamento il contradditorio obbligatorio?

    ROL, ti riporto i miei riassunti del tesauro... non so se servano all'orale o allo scritto.


    Cmq non esiste una norma di carattere generale obbligatoria. Solo nel caso dell'applicazione della norma antielusiva.

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      Facciamo così va....facciamo prima DIFFERENZA TRA 36 BIS E 36 TER..
      In brevissimo:

      Art. 36 bis:Liquidazioni delle imposte, contributi, premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni:
      L'amministrazione finanziaria avvalendosi di procedure automatizzate, procede entro l'inizio del periodo delle presentazioni delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei premi, contributi dovuti nonchè dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e sostituti d'imposta.
      In base ai dati in possesso per messo delle dichiarazioni possedute, grazie anche all'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione dei imponibili, delle imposte, dei contributi e premi.( Io ho studiato diRettamente l'art. del TUIR dove indica molto altro ma diciamo che il succo è questo).

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        Originariamente inviato da Cesarino Visualizza il messaggio
        Con riferimento agli art. 36 bie e ter del dpr 600 del 73:


        Gli art. 36 bis e ter che riguardano esattamente le procedure di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni presentate sono molto importanti soprattutto ai fini della notifica della cartella di pagamento al contribuente, infatti la stessa dovrà essere notificata entro il :
        -31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o quello di scadenza per il versamento dell'unica o ultima rata se i termini per la present. della dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36 bis del d.p. r. 600/ del 73.
        - il 31 dicembre d quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme dovute da parte dei sostituti d'imposta;
        -il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme dovute a a seguito del controllo formale disciplinato dall'art. 36 ter del DPR. 600 DEL 73;
        - IL 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base ad accertamenti dell' uffici;

        La cartella di pagamento deve contenere l'intimazione ad adempiere entro 60 gg decorsi i quali si proceder con l'esecuzione forzata. E la stessa conterrà anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
        La cartella di pagamento indica anche gli interessi e la mora. Essa può essere tempestivamente impugnata nel termine dei 60 gg dinnanzi alle commissioni tributarie competenti!

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          Facciamo così va....facciamo prima DIFFERENZA TRA 36 BIS E 36 TER..
          ...continuazione:
          Art. 36 Ter. DPR 600 del 73: Controllo formale delle dichiarazioni:

          Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria procedono entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e sostituti d'imposta sulla bsse dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle Finanze tenendo conto anche delle capacità operative degli stessi uffici
          Senza pregiudizio dell'azione accertatrice ( art.37) gli uffici possono:
          - escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta;
          - escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti..
          - escludere in tutto o in parte le deduzioni non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti...
          - etc.
          L'esito del controllo formale deve essere comunicato ai contribuenti o sostituti d'imposta indicando i motivi che hanno dato luogo alle rettifiche apportate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati e elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            Argomenti per la prossima settimana da svolgere .....(mettetevi d'acccordo sulla scelta degli argomenti)

            Ps: non per chi ha già scritto dall'altra parte....

            1) ONERI DEDUCIBILI E ONERI DETRAIBILI
            2) LA TASSAZIONE SEPARATA
            [COLOR=#333333]3) SOSTITUTO E RESPONSABILE D'IMPOSTA[/COLOR

            Solo i concetti caratterizzanti non il dettaglio (quello lo faremo nel sub....)
            Dai forza ragazze/i nn saltiamo da un argomento all'altro Rol ha indicato questi argomenti...facciamoceli bene e concentriamoci su questo. Penso sia meglio non essere dispersivi

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              Quindi ricapitolando per grosse linee.....

              1) 36 bis decreto accertamento e 54 bis decreto iva disciplinano LA LIQUIDAZIONE AUTOMATICA prevede un esame cartolare di TUTTE le dichiarazioni

              2) il 36 ter (quindi manca una norma analoga in materia iva) IL CONTROLLO FORMALE si estende ad un controllo documentale di determinate "voci" di ALCUNE dichiarazioni.

              3) il CONTROLLO SOSTANZIALE --> il merito (avviso di accertamento)

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                Originariamente inviato da Aida1100 Visualizza il messaggio
                ROL, ti riporto i miei riassunti del tesauro... non so se servano all'orale o allo scritto.


                Cmq non esiste una norma di carattere generale obbligatoria. Solo nel caso dell'applicazione della norma antielusiva.

                ma di chi mille è....:-)))

                La modifica all’art. 38 del dpr 600/73, ai commi dal 4 all’8, sancisce il potere per l’amministrazione finanziaria di determinare, sempre, sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese, non importa il genere, dal medesimo sostenute nel periodo di imposta. bla bla...bla---

                Ai fini di riequilibrare la posizione delle parti e rendere possibili il contemperamento delle esigenze di evidenti “economie di scala” nella riscossione, basate sulla sinteticità di vari dati, ed il rispetto del principio della capacità contributiva si prevede, ora espressamente, il dovere di invitare il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti prima di procedere con la procedura di adesione.Si formalizza pertanto l’obbligo di assumere le argomentazioni del contribuente che possono dare conto dello scostamento tra la presunzione sintetica ed il dichiarato.Oltre al riallineamento sostanziale delle posizioni dell’amministrazione e del contribuente, mediante lo scambio di informazioni ed il confronto preventivo ora espressamente sancito come obbligatorio, il redditometro si “affina” anche in base ad altri elementi.

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                  Si infatti Aida 1100 ho fatto una sintesi..

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    ma di chi mille è....:-)))

                    La modifica all’art. 38 del dpr 600/73, ai commi dal 4 all’8, sancisce il potere per l’amministrazione finanziaria di determinare, sempre, sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese, non importa il genere, dal medesimo sostenute nel periodo di imposta. bla bla...bla---

                    Ai fini di riequilibrare la posizione delle parti e rendere possibili il contemperamento delle esigenze di evidenti “economie di scala” nella riscossione, basate sulla sinteticità di vari dati, ed il rispetto del principio della capacità contributiva si prevede, ora espressamente, il dovere di invitare il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti prima di procedere con la procedura di adesione.Si formalizza pertanto l’obbligo di assumere le argomentazioni del contribuente che possono dare conto dello scostamento tra la presunzione sintetica ed il dichiarato.Oltre al riallineamento sostanziale delle posizioni dell’amministrazione e del contribuente, mediante lo scambio di informazioni ed il confronto preventivo ora espressamente sancito come obbligatorio, il redditometro si “affina” anche in base ad altri elementi.

                    quindi attualmente è obbligatorio....

                    Cesarino.... ho aggiunto..... non volevo essere pedissequa!

                    rol, aida e 1100 sono due canzoni di Rino Gaetano.

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                      Originariamente inviato da Aida1100 Visualizza il messaggio
                      quindi attualmente è obbligatorio....

                      Cesarino.... ho aggiunto..... non volevo essere pedissequa!

                      rol, aida e 1100 sono due canzoni di Rino Gaetano.

                      vuoi che non conosca rino? mi manca...:-)

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