[QUOTE=ROL;801958]Dopo il "primo giro" vi consiglio di procedere in parallelo commerciale-tributario....es
Le società semplici appartengono alle società di persone per le attività diverse da quelle commerciali ed è molto utilizzata per le attività agricole e professionali. Ai fini delle imposte dirette non rientra nella presunzione assoluta che tutti i redditi prodotti hanno natura di redditi di impresa: infatti i singoli redditi mantengono la loro natura.....
inoltre, nel caso delle società di persone è possibile optare per il regime di trasparenza, di modo che si eviti la "doppia imposizione" fra redditi della società e utili acquisiti dai soci dopo l'eventuale distribuzione. Inoltre opera una presunzione in diritto tributario, ossia che si attribuisce, a fini reddituali e impositivi, a ciascun socio la parte di utile proporzionale alla quota di partecipazione alla società, a prescindere se l'utile sia stato effettivamente riscosso dal socio stesso. Ciò (ritornando a commerciale) in quanto è principio civilistico che gli utili di una società di persone possono essere distribuiti ai soci solo e soltanto qualora siano state rimpiazzate le perdite del patrimonio. Utilizzato l'utile per ricostituire le perdite, l'eccesso può essere distribuito ai soci.
ROL, dimmi se è giusto che non ho nè libro davanti, nè vado a scopiazzare su wikipedia.
Le società semplici appartengono alle società di persone per le attività diverse da quelle commerciali ed è molto utilizzata per le attività agricole e professionali. Ai fini delle imposte dirette non rientra nella presunzione assoluta che tutti i redditi prodotti hanno natura di redditi di impresa: infatti i singoli redditi mantengono la loro natura.....
inoltre, nel caso delle società di persone è possibile optare per il regime di trasparenza, di modo che si eviti la "doppia imposizione" fra redditi della società e utili acquisiti dai soci dopo l'eventuale distribuzione. Inoltre opera una presunzione in diritto tributario, ossia che si attribuisce, a fini reddituali e impositivi, a ciascun socio la parte di utile proporzionale alla quota di partecipazione alla società, a prescindere se l'utile sia stato effettivamente riscosso dal socio stesso. Ciò (ritornando a commerciale) in quanto è principio civilistico che gli utili di una società di persone possono essere distribuiti ai soci solo e soltanto qualora siano state rimpiazzate le perdite del patrimonio. Utilizzato l'utile per ricostituire le perdite, l'eccesso può essere distribuito ai soci.
ROL, dimmi se è giusto che non ho nè libro davanti, nè vado a scopiazzare su wikipedia.
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