Sub emendamento all’emendamento 14.58 del Governo.
All’emendamento 14.58 sono apportate le seguenti modificazioni:
- al punto 1 le parole “può utilizzare anche “ sono sostituite dalle seguenti : “
utilizza prioritariamente”;
- al punto 2 le parole Le parole “ per la stipula di contratti di formazione lavoro”
sono abrogate ;
- al punto 3 le parole “ può ricorrere alla mobilità” sono abrogate;
- il punto 4 è sostituito dal seguente: aggiungere in fine i seguenti periodi: “ Le
disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche al personale
operante presso il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell’economia e delle finanze. Costituisce comunque titolo per l’immissione
definitiva nei ruoli dell’Agenzia delle entrate e del Dipartimento per le politiche
fiscali l’espletamento, per almeno cinque anni, di incarichi propri della qualifica
per la quale gli interessati siano risultati idonei in prove selettive già indette
dall’amministrazione che ha conferito l’incarico in forza di legge o di
regolamento, a condizione che l’incarico risulti da provvedimento formale
dell’amministrazione che lo ha conferito e che le graduatorie di tali prove risultino
valide alla data del conferimento dell’incarico.
Relazione.
Il sub emendamento intende riportare, con modeste modifiche ed integrazioni , alla
primitiva stesura il testo del provvedimento così come trasmesso dal Senato,
adeguandolo ad un odg. approvato all’unanimità in quella sede. In tal modo si intende
anche riportare la problematica alla sede politica tenuto conto che esso risultava
formulato a seguito di un intenso dibattito svoltosi in quel ramo del Parlamento.
L’intervento proposto mira inoltre a migliorare il testo al fine evitare possibili disparità
di trattamento con il personale preposto al Dipartimento per le politiche fiscali che,
notoriamente, fa parte dello stesso ruolo speciale nell’ambito del quale è posto il
personale dipendente dall’Agenzia delle entrate. Si è ritenuto inoltre di dovere proporre
un ulteriore miglioramento del testo in modo da tener presente la situazioni rare ( che
pure esistono sia nell’Agenzia che nel Dipartimento ) in cui a personale particolarmente
qualificato pur idoneo a procedure selettive siano stati assegnati in forza di legge o di
regolamento incarichi provvisori specifici propri della qualifica per la quale appunto
questi abbiano conseguito l’idoneità. Quanto precede anche a causa della preesistente
impossibilità che di far scorrere le graduatorie in questione. Evidentemente uno
stravolgimento di situazioni ormai consolidate nel tempo e certamente prese dalle
amministrazioni interessate con cognizione di causa non sarebbe un atto positivo sia per
gli interessati che per le amministrazioni per cui con la proposta integrazione si propone
un definitivo consolidamento di tali situazioni particolari che altrimenti potrebbero
risultare addirittura peggiorative rispetto alle procedure di stabilizzazione previste in
altro ambito del ddl.( art. 146).
All’emendamento 14.58 sono apportate le seguenti modificazioni:
- al punto 1 le parole “può utilizzare anche “ sono sostituite dalle seguenti : “
utilizza prioritariamente”;
- al punto 2 le parole Le parole “ per la stipula di contratti di formazione lavoro”
sono abrogate ;
- al punto 3 le parole “ può ricorrere alla mobilità” sono abrogate;
- il punto 4 è sostituito dal seguente: aggiungere in fine i seguenti periodi: “ Le
disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche al personale
operante presso il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell’economia e delle finanze. Costituisce comunque titolo per l’immissione
definitiva nei ruoli dell’Agenzia delle entrate e del Dipartimento per le politiche
fiscali l’espletamento, per almeno cinque anni, di incarichi propri della qualifica
per la quale gli interessati siano risultati idonei in prove selettive già indette
dall’amministrazione che ha conferito l’incarico in forza di legge o di
regolamento, a condizione che l’incarico risulti da provvedimento formale
dell’amministrazione che lo ha conferito e che le graduatorie di tali prove risultino
valide alla data del conferimento dell’incarico.
Relazione.
Il sub emendamento intende riportare, con modeste modifiche ed integrazioni , alla
primitiva stesura il testo del provvedimento così come trasmesso dal Senato,
adeguandolo ad un odg. approvato all’unanimità in quella sede. In tal modo si intende
anche riportare la problematica alla sede politica tenuto conto che esso risultava
formulato a seguito di un intenso dibattito svoltosi in quel ramo del Parlamento.
L’intervento proposto mira inoltre a migliorare il testo al fine evitare possibili disparità
di trattamento con il personale preposto al Dipartimento per le politiche fiscali che,
notoriamente, fa parte dello stesso ruolo speciale nell’ambito del quale è posto il
personale dipendente dall’Agenzia delle entrate. Si è ritenuto inoltre di dovere proporre
un ulteriore miglioramento del testo in modo da tener presente la situazioni rare ( che
pure esistono sia nell’Agenzia che nel Dipartimento ) in cui a personale particolarmente
qualificato pur idoneo a procedure selettive siano stati assegnati in forza di legge o di
regolamento incarichi provvisori specifici propri della qualifica per la quale appunto
questi abbiano conseguito l’idoneità. Quanto precede anche a causa della preesistente
impossibilità che di far scorrere le graduatorie in questione. Evidentemente uno
stravolgimento di situazioni ormai consolidate nel tempo e certamente prese dalle
amministrazioni interessate con cognizione di causa non sarebbe un atto positivo sia per
gli interessati che per le amministrazioni per cui con la proposta integrazione si propone
un definitivo consolidamento di tali situazioni particolari che altrimenti potrebbero
risultare addirittura peggiorative rispetto alle procedure di stabilizzazione previste in
altro ambito del ddl.( art. 146).
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