8. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 7, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.
9. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti. Conseguentemente, al fine di una tempestiva definizione dei processi tributari pendenti presso la Corte suprema di cassazione il ruolo organico della magistratura ordinaria di cui alla Tabella B allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, è incrementato di 50 unità nella qualifica di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità. In deroga ai divieti e ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente, per l'assunzione di magistrati ordinari anche in relazione all'incremento di organico recato dal presente comma, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Per l'assunzione di personale amministrativo, anche di qualifica dirigenziale, del Ministero della giustizia, è autorizzata a valere sulle medesime disponibilità la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
10. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l'attuazione dei commi 7 e 8; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.
11. Per l'attuazione dei commi 7, 8 e 10, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal 1º maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.
12. A decorrere dal 1º gennaio 2008, l'Avvocatura dello Stato è dotata dI autonomia finanziaria contabile, nell'ambito del proprio bilancio alimentato da apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con la stessa decorrenza è istituito il ruolo organico del personale dirigente dell'Avvocatura dello Stato, determinato in ventiquattro posti di seconda fascia. In sede di prima applicazione i posti di cui sopra vengono coperti in numero di dodici a mezzo espletamento di un concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale interno all'Istituto appartenente all'Area Terza, ex Area C, da almeno 10 anni. l dodici posti rimasti vacanti a seguito dell'espletamento del concorso rimangono congelati fino a futuro provvedimento autorizzativo. È autorizzata la relativa spesa per euro 900.000 per l'anno 2008 e per euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2009 a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento.
12-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, la Corte di cassazione delibera, con regolamento, le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle risorse, provvedendo all'autunoma gestione delle medesime nei limiti delle disponibilità iscritte in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione finanziaria della Corte di cassazione sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato delIa Repubblica e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio compensative nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.
13. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 lettera f), a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, è autorizzataa la spesa di 1,75 miIioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.
14. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 9, 12 e 13 trasmettono annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
15. Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
Conseguentemente apportare le seguenti variazioni alla Tabella A: ecc.ecc.
Ho segnalato le modifiche che interessano. C'è poi un'autorizzazione a bandire concorsi da parte dell'agenzia per la protezione dell'ambiente, mentre non sono riuscito a trovare questo fantomatico subemendamento n. 26. Prendete il tutto con cautela.
9. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti. Conseguentemente, al fine di una tempestiva definizione dei processi tributari pendenti presso la Corte suprema di cassazione il ruolo organico della magistratura ordinaria di cui alla Tabella B allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, è incrementato di 50 unità nella qualifica di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità. In deroga ai divieti e ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente, per l'assunzione di magistrati ordinari anche in relazione all'incremento di organico recato dal presente comma, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Per l'assunzione di personale amministrativo, anche di qualifica dirigenziale, del Ministero della giustizia, è autorizzata a valere sulle medesime disponibilità la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
10. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l'attuazione dei commi 7 e 8; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.
11. Per l'attuazione dei commi 7, 8 e 10, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal 1º maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.
12. A decorrere dal 1º gennaio 2008, l'Avvocatura dello Stato è dotata dI autonomia finanziaria contabile, nell'ambito del proprio bilancio alimentato da apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con la stessa decorrenza è istituito il ruolo organico del personale dirigente dell'Avvocatura dello Stato, determinato in ventiquattro posti di seconda fascia. In sede di prima applicazione i posti di cui sopra vengono coperti in numero di dodici a mezzo espletamento di un concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale interno all'Istituto appartenente all'Area Terza, ex Area C, da almeno 10 anni. l dodici posti rimasti vacanti a seguito dell'espletamento del concorso rimangono congelati fino a futuro provvedimento autorizzativo. È autorizzata la relativa spesa per euro 900.000 per l'anno 2008 e per euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2009 a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento.
12-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, la Corte di cassazione delibera, con regolamento, le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle risorse, provvedendo all'autunoma gestione delle medesime nei limiti delle disponibilità iscritte in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione finanziaria della Corte di cassazione sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato delIa Repubblica e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio compensative nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.
13. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 lettera f), a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, è autorizzataa la spesa di 1,75 miIioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.
14. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 9, 12 e 13 trasmettono annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
15. Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
Conseguentemente apportare le seguenti variazioni alla Tabella A: ecc.ecc.
Ho segnalato le modifiche che interessano. C'è poi un'autorizzazione a bandire concorsi da parte dell'agenzia per la protezione dell'ambiente, mentre non sono riuscito a trovare questo fantomatico subemendamento n. 26. Prendete il tutto con cautela.
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