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Idonei Entrate - AGENZIA DOGANE
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Originariamente inviato da pistacchiosalato Visualizza il messaggioE' mai successo che un CFL non fosse convertito in assunzione ? Si convertono tutti i CFL di default anche se si fanno molte assenze o se si fanno errori sul lavoro?
spero di essere stato chiaro
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La manovra dalla A alla Z - Il Sole 24 ORE
Dal sito de Il sole24ore..ABC della manovra:
Enti pubblici inutili e lotta agli sprechi (articolo 17, commi da 1 a 9). Si sposta al 31 ottobre 2009 il termine per la soppressione automatica di tutti quegli enti pubblici non economici che non abbiano, ancora, emanato i regolamenti di riordino. Sempre entro il 31 ottobre prossimo, dovranno essere adottati, anche, tutti i provvedimenti di trasformazione, soppressione e messa in liquidazione di enti e organismi pubblici statali, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento , di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi. Ci si aspetta un risparmio di 415 milioni di euro a partire dal 2009. Tra i principi e criteri direttivi degli emanandi provvedimenti, che andranno trasmessi, pure, alle Camere, spicca la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti. Se non si ottengono i risparmi previsti, viene disposto, quale misura sanzionatoria, il divieto di nuove assunzioni. Tale divieto non si applica, tra l'altro, pure ai diplomatici e ai preposti al controllo delle frontiere.
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Pare che anche per i tirocinanti AE ci siano buone notizie:
Lavoratori del Fisco: Assunzioni Agenzia Entrate<br>IL SENATO APPROVA L'ODG
Assunzioni Agenzia Entrate
IL SENATO APPROVA L'ODG
Approvato al Senato,come avevamo anticipato ieri, l'OdG presentato dal Sen. Musi che impegna il Governo ad assumere i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali concluse presso l'Agenzia delle Entrate, al fine di permettere il mantenimento e l'impulso nelle attività di contrasto all'evasione fiscale.
Infatti nelle sedute riunite delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato sia la relatrice di maggioranza Bonfrisco che il rapprersentante del Governo On.le Giorgetti hanno dato parere favorevole all'OdG.
Continueremo la nostra iniziativa affinchè i contenuti dell''OdG, che ha visto il Governo pronunciarsi favorevolmente, siano tradotti al più presto in atti concreti.
Estratto della riunione dal sito del Senato Legislatura 16º - Commissioni 5° e 6° riunite - Resoconto sommario n. 13 del 30/07/2009
IN SEDE REFERENTE (1724) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)
Il senatore BARBOLINI (PD) illustra l'emendamento 15.1, ribadendo che la lotta all'evasione fiscale presuppone il potenziamento organico di tutte le agenzie del comparto tributario, con la conseguente necessità di consentire l'assunzione di ulteriore personale attingendo alle graduatorie dei concorsi già svolti e ancora valide.
La senatrice BONFRISCO (PdL), relatrice per la 5a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 15.1 e 15.0.1.
Il sottosegretario GIORGETTI concorda con la relatrice e aggiunge, in merito alle preoccupazioni espresse dal senatore Barbolini sulle dotazioni organiche e sulla struttura organizzativa delle agenzie fiscali, che egli provvederà a fornire informazioni aggiuntive durante l'esame in Assemblea, facendo comunque presente che alcuni dei problemi segnalati sono stati già avviati a soluzione dal Governo.
Il senatore MUSI (PD) preso atto dell'orientamento del Governo, che comunque non disconosce la rilevanza del tema del rafforzamento delle agenzie fiscali, ritira l'emendamento 15.1 per trasformarlo nell'ordine del giorno G/1724/50/5 e 6 (già emendamento 15.1).
Dopo che la relatrice BONFRISCO (PdL) si è pronunciata in senso favorevole, l'ordine del giorno G/1724/50/5 e 6 (già emendamento 15.1) è accolto dal sottosegretario GIORGETTI e pertanto non viene posto in votazione.
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Per fugare ogni dubbio.......
DECRETO-LEGGE 3 agosto 2009, n. 103
Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. (09G0115) (GU n. 179 del 4-8-2009 )
testo in vigore dal: 5-8-2009
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
correttive del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nel testo
convertito dalle Camere in data 1° agosto 2009, recante provvedimenti
anticrisi e proroga di termini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° agosto 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana
a missioni internazionali, nel testo convertito dalle Camere, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione
normativa, individua gli interventi, relativi alla trasmissione ed
alla distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e
le province autonome interessate, gli interventi relativi alla
produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o
interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di
urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono
essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana
gli atti, e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
i termini previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non
inferiori alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso
Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e
di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.»;
3) al terzo periodo del comma 4-quater, le parole da:
«L'amministratore delegato» fino a: «e' nominato» sono sostituite
dalle seguenti: «E' nominato un»;
b) al comma 3 dell'articolo 13-bis sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto»;
c) all'articolo 17:
1) i primi tre periodi del comma 30-ter sono sostituiti dai
seguenti: «Le procure della Corte dei conti possono iniziare
l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno
erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte
salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure
della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del
danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7
dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del
termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del
procedimento penale.»;
2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le parole: «controllo
preventivo di legittimita'» sono aggiunte le seguenti: «,
limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del
controllo».
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi 3 agosto 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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Originariamente inviato da roxan76 Visualizza il messaggiodecreto-legge 3 agosto 2009, n. 103
disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. (09g0115) (gu n. 179 del 4-8-2009 )
testo in vigore dal: 5-8-2009
il presidente della repubblica
visti gli articoli 77 e 87 della costituzione;
ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
correttive del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nel testo
convertito dalle camere in data 1° agosto 2009, recante provvedimenti
anticrisi e proroga di termini;
vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 1° agosto 2009;
sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri e del
ministro dell'economia e delle finanze;
e m a n a
il seguente decreto-legge:
art. 1.
modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana
a missioni internazionali, nel testo convertito dalle camere, sono
apportate le seguenti modificazioni:
A) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, con il ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il ministro per la semplificazione
normativa, individua gli interventi, relativi alla trasmissione ed
alla distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e
le province autonome interessate, gli interventi relativi alla
produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o
interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di
urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono
essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana
gli atti, e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
i termini previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non
inferiori alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso
commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e
di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.»;
3) al terzo periodo del comma 4-quater, le parole da:
«l'amministratore delegato» fino a: «e' nominato» sono sostituite
dalle seguenti: «e' nominato un»;
b) al comma 3 dell'articolo 13-bis sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto»;
c) all'articolo 17:
1) i primi tre periodi del comma 30-ter sono sostituiti dai
seguenti: «le procure della corte dei conti possono iniziare
l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno
erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte
salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure
della corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del
danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7
dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del
termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del
procedimento penale.»;
2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le parole: «controllo
preventivo di legittimita'» sono aggiunte le seguenti: «,
limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del
controllo».
art. 2.
entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della
repubblica italiana e sara' presentato alle camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a roma, addi 3 agosto 2009
napolitano
berlusconi, presidente del
consiglio dei ministri
tremonti, ministro dell'economia
e delle finanze
visto, il guardasigilli: Alfano
quindi non riguarda la nostra situazione !!
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