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Idonei Entrate - AGENZIA DOGANE

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    discussione tra gli idonei vincitori dell'ultimo concorso Ae sull'opportunità o meno di costituire un comitato

    intanto gli idonei degli anni 2006 e 2007 hanno ottenuto lo scorrimento, proprio con un certo tipo di battaglie e constituendo un apposito comitato ... magari sarà pure" banale ", ma a loro è andata bene...


    Originalmente inviato da gioviking
    vallo a chiedere agli iscritti al comitato idonei entrate se serve ... hanno fatto scorrere la graduatoria e assumere quasi 2000 idonei non vincitori

    Chiaramente so che cos’è un comitato: mi sono espressa in quel modo solo per esternare la mancanza di fiducia che ripongo in tali iniziative.
    Ovviamente per chi invece ci crede, la mia affermazione sarà risultata offensiva e di questo mi scuso.
    Comunque se volevo usare toni offensivi avrei potuto usare ben altre parole per descrivere i comitati.
    Premesso questo, vi invito a riflettere sul fatto che i casi da voi citati non si sono risolti per merito dei comitati, i quali non hanno alcun potere reale di contrattazione e nemmeno di persuasione.
    Se siete convinti di quello che dite, allora fornite le prove che i casi che avete citato si siano risolti per merito dei comitati: deve trattarsi però di prove VERE.

    che rispondo?

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      giovinotta, non capisco l'intervento in questo forum : cosa vuol dire in buona sostanza? lo spieghi meglio a gente come me un pò ignoranrte.

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        un applauso e un grazie

        ragazzi vi propongo un applauso telematico e un grazie di cuore a persone come roberto cefalo e magomerlino che si sono spese da 19 mesi a questa parte per la nostra causa e il nostro inserimeto. Grazie di cuore a voi che credete ancora nei giovani e che state facendo di tutto per inserirli a qualsiasi livello di reposnsabilità.
        il vostro coraggio e la vostra determinzaione si scontra però contro un muro di gomma che ha nel vecchio gruppo dirigente una barriera insormontabile da superare. la roccaforte siciliana di luigi...ne è purtroppo un drammatico esempio. come se no bastasse come si fa a non ricordare il 2002 quando si siglò l'accordo "forza italia" per far andare pietro al CNEL....
        è UN VERO PECCATO perchè la libertà che c'è viene barattata da tanti per far carrier nell'amministrazione o per far salti politici.
        l'esempio e l'onesta oltre che la competenza del grande giorgio b. purtroppo sono stato drammaticamente dimenticati e sepolti per dare spazio a lobbi affaristico.clientelari che si spostano di qua e di la per un misero piatto di leticchie.
        mago e roberto se potete restate così e continuate a combattere per le giuste cause come avete fatto in questi 30 anni.
        un vostro ammiratore segreto

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          ciao a tutti.
          vorrei informarvi che solo oggi sono venuto a conoscenza dalla mia direzione regionale che il periodo minimo che deve trascorrere per la conversione del contratto da cfl a tempo indeterminato è un anno. E fin qui ninte di nuovo perchè lo sapevamo già tutti; la cosa preoccupante è che la famosa nota 12225 del 28 Luglio 2009 in cui l'area centrale dà disposizioni alle varie direzioni regionali per la conversione, parla di "effettivo" periodo di lavoro. Con questo cosa voglio dire? voglio proprio dire che le ferie, i riposi, le malattie, maternità, ecc. non vengono conteggiati nel periodo effettivo di lavoro; quindi significa che, chi ha firmato il contratto il 25 agosto 2008 e quindi deve firmare per la conversione il 15 settembre 2009 non può essersi assentato per più di 20 giorni. Nel caso in cui abbia superato tali giorni, la firma slitterebbe. In realtà non si sa di quanto slitterebbe, ma la logica vorrebbe che andrebbe alla prossima data prevista dal calendario. In sostanza temo proprio che al 15 settembre saranno in pochi a firmare, perchè penso che la maggior parte dei ragazzi abbia preso almeno 15 gg di ferie in un anno. Invito tutti a riflettere e a farlo presente alla proprie direzioni o meglio all'area centrale. Si resta in attesa di una vostra opinione.

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            Originariamente inviato da BASKO Visualizza il messaggio
            ciao a tutti.
            vorrei informarvi che solo oggi sono venuto a conoscenza dalla mia direzione regionale che il periodo minimo che deve trascorrere per la conversione del contratto da cfl a tempo indeterminato è un anno. E fin qui ninte di nuovo perchè lo sapevamo già tutti; la cosa preoccupante è che la famosa nota 12225 del 28 Luglio 2009 in cui l'area centrale dà disposizioni alle varie direzioni regionali per la conversione, parla di "effettivo" periodo di lavoro. Con questo cosa voglio dire? voglio proprio dire che le ferie, i riposi, le malattie, maternità, ecc. non vengono conteggiati nel periodo effettivo di lavoro; quindi significa che, chi ha firmato il contratto il 25 agosto 2008 e quindi deve firmare per la conversione il 15 settembre 2009 non può essersi assentato per più di 20 giorni. Nel caso in cui abbia superato tali giorni, la firma slitterebbe. In realtà non si sa di quanto slitterebbe, ma la logica vorrebbe che andrebbe alla prossima data prevista dal calendario. In sostanza temo proprio che al 15 settembre saranno in pochi a firmare, perchè penso che la maggior parte dei ragazzi abbia preso almeno 15 gg di ferie in un anno. Invito tutti a riflettere e a farlo presente alla proprie direzioni o meglio all'area centrale. Si resta in attesa di una vostra opinione.
            Eh si.. anche io pensavo e penso che sia così.. ed infatti sarò tra quelli che slitteranno

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              Originariamente inviato da Nanni80 Visualizza il messaggio
              Eh si.. anche io pensavo e penso che sia così.. ed infatti sarò tra quelli che slitteranno
              Penso che sia una stronzata, almeno per quanto riguarda le ferie.. quelle del 2008 le dovevamo prendere per forza.. e quelle del 2009 in piena estate.. chi non se le fà?
              Io le ho fatte, poi pazienza.. che c'è da dire!
              Dovevano scegliere come data il 30 settembre almeno ci stavamo nei tempi..

              Ne azzeccano poche eh

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                la nota102225 riporta testuelmaentea pag 3 ultimo capoverso: ".... Nei casi in cui il perido effettivamente espletato nell'ambito del contratto di formazione lavoro sia inferiore ad un anno (ad esempio per sospensione del contratto di formazione e lavoro, per malattia, gravidanza e puerperio, astensione facoltativa post-partum o infortunio sul lavoro) [tutti casi previsti dal contratto CFL che portano al prolungamento dello stesso per raggiungere i 24 mesi effettivi ndr] e non consenta, quindi, una valutazione adeguata del dipendente, la conversione del rapporto di lavoro andrà differita. In tali casi le attività preordinate alla conversione dovranno essere avviate allo scadere dell'anno di servizio effetttivo."

                le ferie non possono esser conteggiati ai fini del servizio effettivo comunque in giornata spero di potere avere chirimenti al personale
                [FONT=Comic Sans MS][COLOR=red][B]CONVERSIONE DI TUTTI I CFL!![/B][/COLOR][/FONT]

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                  Con la Sentenza del 20 Marzo 2009, n. 6915, della Corte di Cassazione Civile, sezione Lavoro, viene deciso che il periodo di prova deve essere computato sulla scorta dei giorni effettivamente lavorati e non sui giorni di calendario, specie se le assenze del lavoratore (in prova) sono dovute per malattia.
                  Il Datore di lavoro volge il primo punto, della sua richiesta, sulla durata effettiva del periodo di prova, il quale in base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore di sua appartenenza era pari a dieci giorni e mezzo (cioè uguale ad un quinto della durata complessiva del rapporto di lavoro). Ma il lavoratore eccepisce che sul contratto firmato il periodo pattuito è pari a giorni dieci. Ed in effetti i Giudici danno rilevanza al contratto “inter partes” nel quale si evince chiaramente che il periodo di prova è fissato nella durata di giorni dieci.
                  Il problema che si pone, invece, è se l’aver lavorato solo nove giorni sui dieci pattuiti nell’apposito contratto, comporta per il lavoratore in prova il mancato superamento di tale fase ai fini della conseguente assunzione.
                  Ma, anche questo punto viene risolto positivamente dalla Suprema Corte, in quanto, si rileva nella sentenza, ciò che era stato sancito con la precedente del 5 Novembre 2007, n. 23061 (sezione Lavoro), nel punto in cui afferma che: “Appare preferibile, percio', la linea giurisprudenziale ormai prevalente, secondo cui, "in difetto di diversa previsione contrattuale, il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale, mentre non e' sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festivita', deve ritenersi escluso, stante la finalita' del patto di prova, in relazione ai giorni in cui la prestazione non si e' verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell'attivita' del datore di lavoro, e, in particolare, il godimento delle ferie annuali, il quale, data la funzione delle stesse di consentire al lavoratore il recupero delle energie lavorative dopo un cospicuo periodo di attivita', non si verifica di norma nel corso del periodo di prova." (Cass. civ., 24 ottobre 1996, n. 9304; nello stesso senso, recentemente 13 settembre 2006, n. 19558)”.
                  E’ infondata, anche la richiesta della società ricorrente per “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, sul punto relativo alla legittimita' del termine apposto al contratto di lavoro”, in quanto la Suprema Corte rileva che “La societa' non precisa in quali termini la norma contrattuale assumerebbe siffatta portata autorizzatoria, laddove il Tribunale non ha ritenuto sufficiente l'esistenza della norma stessa per conferire indiscriminata legittimita' ad un rapporto di lavoro a termine. Cio' risulta sufficiente a determinare l'inammissibilita' del motivo”.
                  Infine è infondato, anche, l’ulteriore vizio di motivazione sul punto dell'"aliunde perceptum", dedotto dal ricorrente, in quanto “La societa' non precisa ne' indica in quale sede processuale ed in quale tempo abbia sollevato la relativa eccezione. In ogni caso, l'onere della prova dell'"aliunde perceptum" incombe al soggetto che lo allega e quindi non e' compito ufficioso del giudice accertarne la sussistenza e l'entita'”.

                  Il periodo di prova va computato secondo i giorni di effettivo lavoro

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                    Il periodo di prova va computato secondo i giorni di effettivo lavoro

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                      Ciao ragazzi, ho inviato una mail al comitato relativamente ad una opportunità che potrebbe interessarci...

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                      Sto operando...
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