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Idonei Entrate - AGENZIA DOGANE

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    Originariamente inviato da magomerlino Visualizza il messaggio
    certo che vi si lascia soli per mezza giornata e vi vengono in mente tutte le più astruse e funeree previsioni
    E' mai successo che un CFL non fosse convertito in assunzione ? Si convertono tutti i CFL di default anche se si fanno molte assenze o se si fanno errori sul lavoro?

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      Originariamente inviato da pistacchiosalato Visualizza il messaggio
      E' mai successo che un CFL non fosse convertito in assunzione ? Si convertono tutti i CFL di default anche se si fanno molte assenze o se si fanno errori sul lavoro?
      le conversioni sono state previste al compimento di almeno 12 mesi di effettivo servizio. eventuali periodi lunghi di assenza sposteranno in avanti la data. la conversione è subordinata alla acquisizione di positiva valutazione del dirigente dell'ufficio di assegnazione. la valutazione di cui sopra sarà acquisita prima del 15 settembre ( per chi sarà convertito in tale data) o successivamente in rapporto ai vari scaglionamenti. se allo stato il dirigente dell'ufficio non fosse in grado di esprimere una compiuta positiva valutazione il rilascio della stessa verrà procrastinato all0 scoccare del ventitreesimo mese di servizio come cfl da parte del funzionario.
      spero di essere stato chiaro

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        sembra tt ok!!!!!! sarebbe da vedere il testo del decreto correttivo....ma nn sono riuscito avederlo pienamente
        [FONT=Comic Sans MS][COLOR=red][B]CONVERSIONE DI TUTTI I CFL!![/B][/COLOR][/FONT]

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          La manovra dalla A alla Z - Il Sole 24 ORE

          Dal sito de Il sole24ore..ABC della manovra:

          Enti pubblici inutili e lotta agli sprechi (articolo 17, commi da 1 a 9). Si sposta al 31 ottobre 2009 il termine per la soppressione automatica di tutti quegli enti pubblici non economici che non abbiano, ancora, emanato i regolamenti di riordino. Sempre entro il 31 ottobre prossimo, dovranno essere adottati, anche, tutti i provvedimenti di trasformazione, soppressione e messa in liquidazione di enti e organismi pubblici statali, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento , di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi. Ci si aspetta un risparmio di 415 milioni di euro a partire dal 2009. Tra i principi e criteri direttivi degli emanandi provvedimenti, che andranno trasmessi, pure, alle Camere, spicca la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti. Se non si ottengono i risparmi previsti, viene disposto, quale misura sanzionatoria, il divieto di nuove assunzioni. Tale divieto non si applica, tra l'altro, pure ai diplomatici e ai preposti al controllo delle frontiere.

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            Pare che anche per i tirocinanti AE ci siano buone notizie:

            Lavoratori del Fisco: Assunzioni Agenzia Entrate<br>IL SENATO APPROVA L&#039;ODG

            Assunzioni Agenzia Entrate
            IL SENATO APPROVA L'ODG

            Approvato al Senato,come avevamo anticipato ieri, l'OdG presentato dal Sen. Musi che impegna il Governo ad assumere i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali concluse presso l'Agenzia delle Entrate, al fine di permettere il mantenimento e l'impulso nelle attività di contrasto all'evasione fiscale.
            Infatti nelle sedute riunite delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato sia la relatrice di maggioranza Bonfrisco che il rapprersentante del Governo On.le Giorgetti hanno dato parere favorevole all'OdG.
            Continueremo la nostra iniziativa affinchè i contenuti dell''OdG, che ha visto il Governo pronunciarsi favorevolmente, siano tradotti al più presto in atti concreti.



            Estratto della riunione dal sito del Senato Legislatura 16º - Commissioni 5° e 6° riunite - Resoconto sommario n. 13 del 30/07/2009
            IN SEDE REFERENTE (1724) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)


            Il senatore BARBOLINI (PD) illustra l'emendamento 15.1, ribadendo che la lotta all'evasione fiscale presuppone il potenziamento organico di tutte le agenzie del comparto tributario, con la conseguente necessità di consentire l'assunzione di ulteriore personale attingendo alle graduatorie dei concorsi già svolti e ancora valide.
            La senatrice BONFRISCO (PdL), relatrice per la 5a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 15.1 e 15.0.1.
            Il sottosegretario GIORGETTI concorda con la relatrice e aggiunge, in merito alle preoccupazioni espresse dal senatore Barbolini sulle dotazioni organiche e sulla struttura organizzativa delle agenzie fiscali, che egli provvederà a fornire informazioni aggiuntive durante l'esame in Assemblea, facendo comunque presente che alcuni dei problemi segnalati sono stati già avviati a soluzione dal Governo.
            Il senatore MUSI (PD) preso atto dell'orientamento del Governo, che comunque non disconosce la rilevanza del tema del rafforzamento delle agenzie fiscali, ritira l'emendamento 15.1 per trasformarlo nell'ordine del giorno G/1724/50/5 e 6 (già emendamento 15.1).
            Dopo che la relatrice BONFRISCO (PdL) si è pronunciata in senso favorevole, l'ordine del giorno G/1724/50/5 e 6 (già emendamento 15.1) è accolto dal sottosegretario GIORGETTI e pertanto non viene posto in votazione.

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              Ciao Peppe..per te entro dmni si saprà qualcosa in più sui tirocinanti!? tu che pensi?
              gnegno nazionale :)

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                non saprei....

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                  Per fugare ogni dubbio.......

                  DECRETO-LEGGE 3 agosto 2009, n. 103
                  Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. (09G0115) (GU n. 179 del 4-8-2009 )

                  testo in vigore dal: 5-8-2009



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
                  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
                  correttive del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nel testo
                  convertito dalle Camere in data 1° agosto 2009, recante provvedimenti
                  anticrisi e proroga di termini;
                  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
                  riunione del 1° agosto 2009;
                  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
                  Ministro dell'economia e delle finanze;
                  E m a n a
                  il seguente decreto-legge:

                  Art. 1.

                  Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
                  1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti
                  anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana
                  a missioni internazionali, nel testo convertito dalle Camere, sono
                  apportate le seguenti modificazioni:
                  a) all'articolo 4:
                  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
                  «1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
                  sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
                  e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
                  territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione
                  normativa, individua gli interventi, relativi alla trasmissione ed
                  alla distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e
                  le province autonome interessate, gli interventi relativi alla
                  produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o
                  interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di
                  urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono
                  essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.»;
                  2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
                  «3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana
                  gli atti, e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di
                  competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
                  i termini previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non
                  inferiori alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso
                  Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva
                  realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni
                  comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e
                  di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29
                  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
                  gennaio 2009, n. 2.»;
                  3) al terzo periodo del comma 4-quater, le parole da:
                  «L'amministratore delegato» fino a: «e' nominato» sono sostituite
                  dalle seguenti: «E' nominato un»;
                  b) al comma 3 dell'articolo 13-bis sono aggiunte, in fine, le
                  seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla
                  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
                  decreto»;
                  c) all'articolo 17:
                  1) i primi tre periodi del comma 30-ter sono sostituiti dai
                  seguenti: «Le procure della Corte dei conti possono iniziare
                  l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno
                  erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte
                  salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure
                  della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del
                  danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7
                  dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del
                  termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge
                  14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del
                  procedimento penale.»;
                  2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le parole: «controllo
                  preventivo di legittimita'» sono aggiunte le seguenti: «,
                  limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del
                  controllo».

                  Art. 2.

                  Entrata in vigore
                  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
                  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
                  Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
                  in legge.
                  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
                  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
                  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
                  osservare.
                  Dato a Roma, addi 3 agosto 2009
                  NAPOLITANO
                  Berlusconi, Presidente del
                  Consiglio dei Ministri
                  Tremonti, Ministro dell'economia
                  e delle finanze
                  Visto, il Guardasigilli: Alfano

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                    per roxan
                    ti ho inviato una mail importante .

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                      Originariamente inviato da roxan76 Visualizza il messaggio
                      decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103
                      disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. (09g0115) (gu n. 179 del 4-8-2009 )

                      testo in vigore dal: 5-8-2009



                      il presidente della repubblica
                      visti gli articoli 77 e 87 della costituzione;
                      ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
                      correttive del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nel testo
                      convertito dalle camere in data 1° agosto 2009, recante provvedimenti
                      anticrisi e proroga di termini;
                      vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella
                      riunione del 1° agosto 2009;
                      sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri e del
                      ministro dell'economia e delle finanze;
                      e m a n a
                      il seguente decreto-legge:

                      art. 1.

                      modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
                      1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti
                      anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana
                      a missioni internazionali, nel testo convertito dalle camere, sono
                      apportate le seguenti modificazioni:
                      A) all'articolo 4:
                      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
                      «1. Il consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello
                      sviluppo economico, di concerto con il ministro delle infrastrutture
                      e dei trasporti, con il ministro dell'ambiente e della tutela del
                      territorio e del mare e con il ministro per la semplificazione
                      normativa, individua gli interventi, relativi alla trasmissione ed
                      alla distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e
                      le province autonome interessate, gli interventi relativi alla
                      produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o
                      interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di
                      urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono
                      essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.»;
                      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
                      «3. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana
                      gli atti, e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di
                      competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
                      i termini previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non
                      inferiori alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso
                      commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva
                      realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni
                      comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e
                      di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29
                      novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
                      gennaio 2009, n. 2.»;
                      3) al terzo periodo del comma 4-quater, le parole da:
                      «l'amministratore delegato» fino a: «e' nominato» sono sostituite
                      dalle seguenti: «e' nominato un»;
                      b) al comma 3 dell'articolo 13-bis sono aggiunte, in fine, le
                      seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla
                      data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
                      decreto»;
                      c) all'articolo 17:
                      1) i primi tre periodi del comma 30-ter sono sostituiti dai
                      seguenti: «le procure della corte dei conti possono iniziare
                      l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno
                      erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte
                      salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure
                      della corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del
                      danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7
                      dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del
                      termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge
                      14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del
                      procedimento penale.»;
                      2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le parole: «controllo
                      preventivo di legittimita'» sono aggiunte le seguenti: «,
                      limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del
                      controllo».

                      art. 2.

                      entrata in vigore
                      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
                      quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della
                      repubblica italiana e sara' presentato alle camere per la conversione
                      in legge.
                      Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito
                      nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica
                      italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
                      osservare.
                      Dato a roma, addi 3 agosto 2009
                      napolitano
                      berlusconi, presidente del
                      consiglio dei ministri
                      tremonti, ministro dell'economia
                      e delle finanze
                      visto, il guardasigilli: Alfano

                      quindi non riguarda la nostra situazione !!

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