Originariamente inviato da alicasa
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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
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Originariamente inviato da gp76 Visualizza il messaggioLEGGE FALLIMENTARE
Art.37 Revoca del curatore.
Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei
creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di
appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.
Secondo i civilisti "puri" avere 2 risposte su 3 che citano il "comitato dei creditori" ed il "fallito" era solo un trabocchetto... sagaci!!
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Originariamente inviato da mkk Visualizza il messaggiocodice civile.
facciamo conto che la mia azienda abbia nell attivo solamente un macchinario che contabilmente è 100 e il passivo da debiti per 60, ciò significa che il mio pat netto è pari a 40. rivaluto il macchinario ed il suo valore corrente sarebbe invece pari a 120. rispetto ai valori contabili il valore economico del mio capitale è uguale a +20 rispetto ai conti? e questo + 20 non si palesa in un differenziale positivo di patrimonio netto?il patrimonio netto anche se ideale è posta del passivo.
in secondo luogo se io avessi risposto non è presente nello stato pattrimoniale cosa ci sarebbe di sbagliato? il solo caso in cui possiamo leggere la parola avviamento in bilancio l'abbiamo detto sarebbe quello di acquisirlo a titolo oneroso e poi? ti risulta quindi che in generale non è iscrivibile e quindi non è presente? quale errore commetto se rispondo 'NON è PRESENTE NELLO SP'?la domanda non è ìl'avviamento si può palesare o è iscrivibile o si può, ne fa riferimento ad articoli del cc ne dice LA VOCE AVVIAMENTO è presente. cmq qst discorso è tanto per ammazzare il tempo in quest attesa estenuante
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Originariamente inviato da Big_Tony Visualizza il messaggioil P.N. si trova on in avere ma non fa parte del passivo di stato patrimoniale. comunque i macchinari non si rivalutano mai secondo i principi nazionale, a meno che non ci sia una legge che lo permetta
l'avviamento è sempre nell'attivo di stato patrimoniale e lo si può iscrivere solo se acquisito a titolo oneroso
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Originariamente inviato da giovinazzo00 Visualizza il messaggiono................
:-)
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Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggiofinalmente uno che ne capisce, con noi due saranno guai per gli evasori piemontesi
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Originariamente inviato da mkk codice civile.
facciamo conto che la mia azienda abbia nell attivo solamente un macchinario che contabilmente è 100 e il passivo da debiti per 60, ciò significa che il mio pat netto è pari a 40. rivaluto il macchinario ed il suo valore corrente sarebbe invece pari a 120. rispetto ai valori contabili il valore economico del mio capitale è uguale a +20 rispetto ai conti? e questo + 20 non si palesa in un differenziale positivo di patrimonio netto?il patrimonio netto anche se ideale è posta del passivo.
in secondo luogo se io avessi risposto non è presente nello stato pattrimoniale cosa ci sarebbe di sbagliato? il solo caso in cui possiamo leggere la parola avviamento in bilancio l'abbiamo detto sarebbe quello di acquisirlo a titolo oneroso e poi? ti risulta quindi che in generale non è iscrivibile e quindi non è presente? quale errore commetto se rispondo 'NON è PRESENTE NELLO SP'?la domanda non è ìl'avviamento si può palesare o è iscrivibile o si può, ne fa riferimento ad articoli del cc ne dice LA VOCE AVVIAMENTO è presente. cmq qst discorso è tanto per ammazzare il tempo in quest attesa estenuante.
Ora ho capito cosa non è chiaro.... l'attivo e il passivo dello stato patrimoniale della società incorporata (ad esempio), COINCIDONO SEMPRE, e questo è reso possibile dalla voce UTILE D'ESERCIZIO (O PERDITA) in maturazione. Il valore contabile della società acquisita è dato dal totale attivo-passivo (che coincide col p.netto), e io incorporante la acquisto a un prezzo superiore, quel valore superiore è dato "astrattamente" diciamo, dall'avviamento. Ciò che non coincide è appunto valore contabile e prezzo d'acquisto, solo quando c'è una differenza positiva si registra un avviamento (che farà pareggiare attivo e passivo anche della società incorporante, vedi scritture che ti ho indicato sopra). Le poste ideali del patrimonio netto, si fonderanno (quindi non avremo 2 capitali sociali ad esempio... ma un unico c.s. a seguito di incorporazione, e così per tutte le altre poste). Nel caso di avviamento negativo (badwill), nel senso di acquisizione di una azienda a un prezzo inferiore rispetto al valore contabile, occorrerà registrare, IN AVERE, FRA LE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO, la voce "disavanzo da fusione/incorporazione" o simile. Questo a fini contabili, ai fini tributari o dei principi contabili internazionali il discorso sarebbe + lungo...
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Originariamente inviato da *Stella* Visualizza il messaggioIo sono avvocato e ti dico con sicurezza che è la c) tranquillo
credo che ci si riferisca al curatore fallimentare ma testualmente si parla di curatore soltanto
se dovesse ritenersi valida l'interpretazione per cui la risposta esatta è la c) si potrebbe obiettare che la disciplina è nella legge Fallimentare e non nel codice civile
tuttavia chi sostenesse che la risposta esatta è la a) dovrebbe almeno tenere presente che esiste, tralasciando la tutela e la curatela nell'interdizione ed emancipazione che parlano di rimozione e non di revoca del curatore, anche se assimilabili,
del curatore dello scomparso per il quale pur parlandosi espressamente soltanto di nomina nell'art. 48 c.c., si ritiene che il medesimo art. 48 c.c. sia la fonte del potere di revoca del curatore dello scomparso
quindi non sarebbe vero che il curatore non possa essere revocato in nessun caso.
Pertanto probabilmente la domanda non è formulata correttamente e, o non ha soluzione errate tutte e tre o propenderei per la c) considerando la traccia "irregolare" non "nulla"
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http://www.edirevisione.com/1/upload...e_edilizie.pdf
Sempre più incerta la domanda sulle assegnazioni a soci di cooperative per l'IVA.....
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