ma certo caro la rifaremo tutti insieme. ma, la prossima volta, mangia una minestrina col formaggino. E' meglio. Stai più leggero.
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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
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Originariamente inviato da lilloruss Visualizza il messaggioPoco fa ho chiamato la direzione sicilia.
Non risponde nessuno.
Omertosi sono.
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A quanto pare il discorso sull’onere della prova ha suscitato l’ilarità della principessa Grace degli anni 80 e del suo giullare di corte detto il Conte. A riguardo è doverosa una breve e concisa lezione di diritto.
In un processo di natura impugnatoria (non mi riferisco al processo amministrativo in generale) com’è quello che ci occupa, i ricorrenti devono solo dimostrare che le prove nelle singole regioni hanno avuto inizio in orari diversi . Spetta all’AE provare di aver adottato tutte le misure di sicurezza idonee ad impedire in ASSOLUTO qualsiasi fuga di notizie…..si tratta di una prova diabolica. Questo ormai è pacifico e quelli che come me sono degli avvocati amministrativisti possono confermare ciò che dico.
Vorrei poi ricordare alla principessa Grace che mi chiama “signora” Alessandra solo per rimarcare la mia presunta età, che non ho mai visto concorsi dove lo svolgimento regolare delle prove è affidato al buon senso dei partecipanti. In alcuni concorsi pubblici, come quello in magistratura per esempio, ci sono le forze dell’ordine e si viene accompagnati anche in bagno. Non è mia abitudine rispondere in maniera così piccata,ma non sopporto le offese e le derisioni gratuite. Un consiglio per Grace e il Conte….fate meno i saccentelli e siate un po’ più umili. Addio
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Ospite
ti sbagli,quella prova che dici non è sufficiente,devi dimostrare concretamente l'intento fraudolento della P.A.,non vi è alcuna semplice inversione dell'onere della prova.
ti suggerisco un bel ripasso del CPA perchè come amministrativista sei messa maluccio
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Originariamente inviato da Alessandra72 Visualizza il messaggioA quanto pare il discorso sull’onere della prova ha suscitato l’ilarità della principessa Grace degli anni 80 e del suo giullare di corte detto il Conte. A riguardo è doverosa una breve e concisa lezione di diritto.
In un processo di natura impugnatoria (non mi riferisco al processo amministrativo in generale) com’è quello che ci occupa, i ricorrenti devono solo dimostrare che le prove nelle singole regioni hanno avuto inizio in orari diversi . Spetta all’AE provare di aver adottato tutte le misure di sicurezza idonee ad impedire in ASSOLUTO qualsiasi fuga di notizie…..si tratta di una prova diabolica. Questo ormai è pacifico e quelli che come me sono degli avvocati amministrativisti possono confermare ciò che dico.
Vorrei poi ricordare alla principessa Grace che mi chiama “signora” Alessandra solo per rimarcare la mia presunta età, che non ho mai visto concorsi dove lo svolgimento regolare delle prove è affidato al buon senso dei partecipanti. In alcuni concorsi pubblici, come quello in magistratura per esempio, ci sono le forze dell’ordine e si viene accompagnati anche in bagno. Non è mia abitudine rispondere in maniera così piccata,ma non sopporto le offese e le derisioni gratuite. Un consiglio per Grace e il Conte….fate meno i saccentelli e siate un po’ più umili. Addio
Addio, inutile controbattere. A prova diabolica....ma mi faccia il piacere, come diceva totò!
Per quanto riguardo il giullare, sai...non mi offende minimamente. Dite sempre la stessa cosa, oramai mi ci sono affezionato.
Invece di fare la giullare TU che vuoi fare l'avvocato in un forum, alza il cu_lo e fai sto ricorso. Dopo che lo vinci con le tue prove diaboliche, con il raggio laser e i pugni rotanti vieni qui e parli!
Per il resto...se hai qualcosa da dire fatti Avanti...e TACI!
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Ospite
Questa l'avevate letta? Cumulo giuridico o cumulo materiale? Direi che questa sentenza chiarisce ogni dubbio.
Corte di Cassazione, sez. II, civ., Sentenza del 3 ottobre 2011, n. 20222
In tema di sanzioni amministrative, la norma di cui all'art. 8 della L. n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo ed eterogeneo) tra le violazioni contestate – per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale – di concorso cioè tra violazioni commesse con più azioni od omissioni. Del resto, non è neppure applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 del c.p. in tema di continuazione tra reati. Infatti, da una parte il citato art. 8 della L. 689/81 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con evidente intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi); dall'altra la differenza morfologica fra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi.
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Originariamente inviato da Ricotta Visualizza il messaggioQuesta l'avevate letta? Cumulo giuridico o cumulo materiale? Direi che questa sentenza chiarisce ogni dubbio.
Corte di Cassazione, sez. II, civ., Sentenza del 3 ottobre 2011, n. 20222
In tema di sanzioni amministrative, la norma di cui all'art. 8 della L. n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo ed eterogeneo) tra le violazioni contestate – per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale – di concorso cioè tra violazioni commesse con più azioni od omissioni. Del resto, non è neppure applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 del c.p. in tema di continuazione tra reati. Infatti, da una parte il citato art. 8 della L. 689/81 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con evidente intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi); dall'altra la differenza morfologica fra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi.
Si parla di diritto tributario- D.lgs 472/97 art 12
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Ospite
Originariamente inviato da ilconteee Visualizza il messaggioSi parla di diritto tributario- D.lgs 472/97 art 12
La Cassazione parla di sanzioni amministrative. A mio parere, se ho capito bene, conferma la tesi del cumulo materiale.
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Originariamente inviato da Alessandra72 Visualizza il messaggioMa quale intento fraudolento????? Fallo tu un ripassino....fidati!
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