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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    ma certo caro la rifaremo tutti insieme. ma, la prossima volta, mangia una minestrina col formaggino. E' meglio. Stai più leggero.

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      Originariamente inviato da lilloruss Visualizza il messaggio
      Poco fa ho chiamato la direzione sicilia.
      Non risponde nessuno.
      Omertosi sono.
      stai attento che ti mettono la bomba sotto casa

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        A quanto pare il discorso sull’onere della prova ha suscitato l’ilarità della principessa Grace degli anni 80 e del suo giullare di corte detto il Conte. A riguardo è doverosa una breve e concisa lezione di diritto.
        In un processo di natura impugnatoria (non mi riferisco al processo amministrativo in generale) com’è quello che ci occupa, i ricorrenti devono solo dimostrare che le prove nelle singole regioni hanno avuto inizio in orari diversi . Spetta all’AE provare di aver adottato tutte le misure di sicurezza idonee ad impedire in ASSOLUTO qualsiasi fuga di notizie…..si tratta di una prova diabolica. Questo ormai è pacifico e quelli che come me sono degli avvocati amministrativisti possono confermare ciò che dico.
        Vorrei poi ricordare alla principessa Grace che mi chiama “signora” Alessandra solo per rimarcare la mia presunta età, che non ho mai visto concorsi dove lo svolgimento regolare delle prove è affidato al buon senso dei partecipanti. In alcuni concorsi pubblici, come quello in magistratura per esempio, ci sono le forze dell’ordine e si viene accompagnati anche in bagno. Non è mia abitudine rispondere in maniera così piccata,ma non sopporto le offese e le derisioni gratuite. Un consiglio per Grace e il Conte….fate meno i saccentelli e siate un po’ più umili. Addio

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          ti sbagli,quella prova che dici non è sufficiente,devi dimostrare concretamente l'intento fraudolento della P.A.,non vi è alcuna semplice inversione dell'onere della prova.
          ti suggerisco un bel ripasso del CPA perchè come amministrativista sei messa maluccio

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            Originariamente inviato da Alessandra72 Visualizza il messaggio
            A quanto pare il discorso sull’onere della prova ha suscitato l’ilarità della principessa Grace degli anni 80 e del suo giullare di corte detto il Conte. A riguardo è doverosa una breve e concisa lezione di diritto.
            In un processo di natura impugnatoria (non mi riferisco al processo amministrativo in generale) com’è quello che ci occupa, i ricorrenti devono solo dimostrare che le prove nelle singole regioni hanno avuto inizio in orari diversi . Spetta all’AE provare di aver adottato tutte le misure di sicurezza idonee ad impedire in ASSOLUTO qualsiasi fuga di notizie…..si tratta di una prova diabolica. Questo ormai è pacifico e quelli che come me sono degli avvocati amministrativisti possono confermare ciò che dico.
            Vorrei poi ricordare alla principessa Grace che mi chiama “signora” Alessandra solo per rimarcare la mia presunta età, che non ho mai visto concorsi dove lo svolgimento regolare delle prove è affidato al buon senso dei partecipanti. In alcuni concorsi pubblici, come quello in magistratura per esempio, ci sono le forze dell’ordine e si viene accompagnati anche in bagno. Non è mia abitudine rispondere in maniera così piccata,ma non sopporto le offese e le derisioni gratuite. Un consiglio per Grace e il Conte….fate meno i saccentelli e siate un po’ più umili. Addio


            Addio, inutile controbattere. A prova diabolica....ma mi faccia il piacere, come diceva totò!
            Per quanto riguardo il giullare, sai...non mi offende minimamente. Dite sempre la stessa cosa, oramai mi ci sono affezionato.

            Invece di fare la giullare TU che vuoi fare l'avvocato in un forum, alza il cu_lo e fai sto ricorso. Dopo che lo vinci con le tue prove diaboliche, con il raggio laser e i pugni rotanti vieni qui e parli!

            Per il resto...se hai qualcosa da dire fatti Avanti...e TACI!

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              Questa l'avevate letta? Cumulo giuridico o cumulo materiale? Direi che questa sentenza chiarisce ogni dubbio.

              Corte di Cassazione, sez. II, civ., Sentenza del 3 ottobre 2011, n. 20222

              In tema di sanzioni amministrative, la norma di cui all'art. 8 della L. n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo ed eterogeneo) tra le violazioni contestate – per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale – di concorso cioè tra violazioni commesse con più azioni od omissioni. Del resto, non è neppure applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 del c.p. in tema di continuazione tra reati. Infatti, da una parte il citato art. 8 della L. 689/81 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con evidente intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi); dall'altra la differenza morfologica fra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi.

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                Ma quale intento fraudolento????? Fallo tu un ripassino....fidati!

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                  Originariamente inviato da Ricotta Visualizza il messaggio
                  Questa l'avevate letta? Cumulo giuridico o cumulo materiale? Direi che questa sentenza chiarisce ogni dubbio.

                  Corte di Cassazione, sez. II, civ., Sentenza del 3 ottobre 2011, n. 20222

                  In tema di sanzioni amministrative, la norma di cui all'art. 8 della L. n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo ed eterogeneo) tra le violazioni contestate – per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale – di concorso cioè tra violazioni commesse con più azioni od omissioni. Del resto, non è neppure applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 del c.p. in tema di continuazione tra reati. Infatti, da una parte il citato art. 8 della L. 689/81 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con evidente intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi); dall'altra la differenza morfologica fra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi.

                  Si parla di diritto tributario- D.lgs 472/97 art 12

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                    Originariamente inviato da ilconteee Visualizza il messaggio
                    Si parla di diritto tributario- D.lgs 472/97 art 12
                    Questa era la domanda: . Secondo le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, quando con più azioni od omissioni si commettono diverse violazioni formali della stessa disposizione, si applica
                    La Cassazione parla di sanzioni amministrative. A mio parere, se ho capito bene, conferma la tesi del cumulo materiale.

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                      Originariamente inviato da Alessandra72 Visualizza il messaggio
                      Ma quale intento fraudolento????? Fallo tu un ripassino....fidati!
                      se non sbaglio c'è già stata una sentenza sulla non contestualità...

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                      Sto operando...
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