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Originariamente inviato da taurus892 Visualizza il messaggiovi è il rischio di annullamento?
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Originariamente inviato da alicasa Visualizza il messaggioEzio, io ho risposto C in realtà, quindi vado contro il mio interesse a sostenere che sia la A, tuttavia riflettendoci su meglio ritengo che sia giusta la A per i motivi che ho esposto.
La mia non era una critica verso una persona specifica, ma leggo ogni giorno commenti che dicono che chi ha fatto le domande è ignorante, non solo per questa sul curatore, ma per un sacco di domande (ad. es quella sulla garanzia, quella che riportava l'anno 2010, quella che riportava l'anno 2008 e così via, penso che segui anche tu i miei stessi forum e quindi hai presente di cosa parlo). Io, per come sono abituata, prima metto in gioco me stessa e la mia preparazione e solo poi, se non sono convinta, metto in gioco la domanda. Mi sembra però che spesso ci sia un atteggiamento di incapacità di accettare i propri errori e di voler avere ragione ad ogni costo, anche di fronte all'evidenza ed è questo che critico...
cit. Torrente/Schlesinger "Manuale di diritto privato"... che, naturalmente, contiene anche il suo bel capitolo sul fallimento.
E con questo passo e chiudo.
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Originariamente inviato da *Stella* Visualizza il messaggio"Il codice civile appare ancora idoneo a svolgere la sua funzione di documento centrale e fondamentale nel regolamento dei rapporti interprivati. Peraltro, da un lato occorre tener presenti anche i principi dettati con la Carta costituzionale del 1948, sebbene successiva al codice; dall'altro occorre tener conto della legislazione speciale, che nata come completamento del codice, costituisce oggi, sia quantitativamente che qualitativamente, un mondo estremamente variegato e complesso, tale da non consentire più di considerare necessariamente i principi codicistici come i più importanti. E' dunque compito dell'interprete quello di sforzarsi di restituire ai frammenti sparsi dell'ordinamento sistematicità e coerenza".
cit. Torrente/Schlesinger "Manuale di diritto privato"... che, naturalmente, contiene anche il suo bel capitolo sul fallimento.
E con questo passo e chiudo.
Ritenere le leggi complementari al codice parte integrante del codice è privo di ogni fondamento giuridico. Tali leggi sono ritenute complementari (non integranti, ma complementari) perchè ineriscono a materie in esso contenute, ma non ne fanno parte. Se in una domanda c'è scritto "secondo il codice civile" è secondo il codice civile e cioè il R.D. 16 marzo 1942 n. 262 e non in base al R.D. 16 marzo 1942 n. 267.....
Inoltre non capisco perchè mi dici che il manuale contiene il capitolo sul fallimento? Non capisco l'utilità pratica di tale riferimento atteso che il diritto privato contiene in sè il diritto civile, il diritto commerciale ed il diritto del lavoro, mentre il diritto civile ne è una parte, perciò è ovvio che un manuale di diritto privato contenga argomenti come il fallimento, le società e i titoli di credito....
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Originariamente inviato da alicasa Visualizza il messaggioTi chiedo scusa se ho frainteso ma dai tuoi vecchi interventi si capisce che ritieni che per "codice civile" si ricomprendano anche le leggi complementari, giusto? Se ho frainteso ti chiedo scusa, altrimenti spiego il perchè del mio diverso punto di vista per cui non sono d'accordo con te.
Ritenere le leggi complementari al codice parte integrante del codice è privo di ogni fondamento giuridico. Tali leggi sono ritenute complementari (non integranti, ma complementari) perchè ineriscono a materie in esso contenute, ma non ne fanno parte. Se in una domanda c'è scritto "secondo il codice civile" è secondo il codice civile e cioè il R.D. 16 marzo 1942 n. 262 e non in base al R.D. 16 marzo 1942 n. 267.....
Inoltre non capisco perchè mi dici che il manuale contiene il capitolo sul fallimento? Non capisco l'utilità pratica di tale riferimento atteso che il diritto privato contiene in sè il diritto civile, il diritto commerciale ed il diritto del lavoro, mentre il diritto civile ne è una parte, perciò è ovvio che un manuale di diritto privato contenga argomenti come il fallimento, le società e i titoli di credito....
Purtroppo però non mi trovo d'accordo col tuo punto di vista e continuo a ritenere che le leggi complementari siano leggi di completamento del codice civile, fra queste, la legge fallimentare.
Di conseguenza il testo del quiz con le parole "codice civile" senza dubbio voleva far riferimento al curatore fallimentare, bastava un'interpretazione estensiva...
Non so se hai visto l'intervento di ieri sera di Trend... con riguardo al curatore dell'inabilitato, si parla di "esonero" e di "rimozione" e non di revoca... quindi a ben vedere, anche la tua è una forzatura interpretativa.
A questo punto non capisco perchè mai non si possano interpretare estensivamente come "legge fallimentare" le parole "codice civile" atteso che, da ben 2 delle alternative proposte come risposte era più che evidente che si stesse parlando di fallimento. Bastava interpretare domanda e risposte in maniera logica e sistematica per rendersi velocemente conto che il curatore in questione fosse senza dubbio il curatore fallimentare.
Per quanto riguarda il riferimento al manuale di diritto privato l'utilità pratica ce l'ha eccome:
diritto civile, diritto commerciale e diritto del lavoro (che tu mi hai elencato), sono tutti contenuti nel codice civile, unitamente alle leggi complementari (fallimento e procedure concorsuali, divorzio, titoli di credito, locazioni ecc. ecc.) che naturalmente sono trattate tutte nel manuale di diritto privato in quanto facenti parte di un'unica disciplina, che dev'essere studiata in maniera organica e sistematica.
Ps. io li ammetto i miei errori, ne ho fatti 7 e l'ho detto più volte. Fra questi quello sulla gestione ordinaria, mi è bastato leggere gli interventi di Ezio e qualcun altro, una piccola ricerca su internet per rendermi conto di aver sbagliato, ma di certo non mi intestardisco cercando a tutti i costi di aver ragione.. perchè ragione non ho... ne ho preso atto e basta.
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Originariamente inviato da taurus892 Visualizza il messaggiovi è il rischio di annullamento?
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Ospite
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Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario
(decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti
operanti nel settore finanaziario, degli agenti in attività finanziaria e dei
mediatori creditizi"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4
settembre 2010 - Suppl. Ordinario n. 212
Art.9, comma 6.:
L'articolo 48, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, e' sostituito dal seguente: «Il processo verbale
costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento
diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto
rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate
trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro, previa prestazione, se
l'importo delle rate successive alla prima e' superiore a 50.000 euro, di idonea
garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata
dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».
Parole soppresse dall’art. 23, comma 19, lett. a), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, in vigore dal 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
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