Ai sensi dell'art. 1447, chi per contratto assume obbligazioni a condizioni inique per la necessità di salvarsi da un grave danno alla persona può:
a) ottenere la rescissione del contratto;
b) ottenere l'annullamento del contratto;
c) chiedere la riduzione del prezzo, a condizioni più eque.
a) ottenere la rescissione del contratto;
b) ottenere l'annullamento del contratto;
c) chiedere la riduzione del prezzo, a condizioni più eque.
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