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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    aggiungermi alla tua mailing list

    Per Christian_Funzionario_AE

    Ciao potresti per cortesia aggiungermi alla tua mailing list, ti sarei molto grato.
    Grazie infinite
    clagio3@libero.it
    Ultima modifica di clagio; 07-03-2012, 12:19.

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      Originariamente inviato da mario0 Visualizza il messaggio
      Sono interessato, ma perche' lo vendi?
      perchè sono inutili :-)

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        Originariamente inviato da Laura Io ce la devo fare Visualizza il messaggio
        @steconso
        Grazie mille per il tuo file!
        Riguardo i quesiti "ancora aperti" volevo provare a risponderne a un certo numero prima di postare il mio intervento, quindi non pensare che abbiamo volutamente "preso" da te senza voler contribuire

        Dato che ho visto già parecchie risposte ed eviterei di confondere ancora di più le acque, ci tengo a rispondere in particolare alla domanda sull'ELUSIONE perchè ieri ho fatto un po' di ricerca in Internet e ho trovato questo commento di un fiscalista (perdonate ma ho perso il link...):

        l'elusione fiscale è:
        a)un comportamento immorale, ma lecito
        b)un comportamento al limite della legalità
        c)atti formalmente leciti, ma sostanzialmente illeciti

        b) L’elusione è resa possibile dalla differenza esistente tra la definizione teorica di base imponibile (presupposto dell’imposta) e la sua versione operativa, sia dalle imperfezioni e dalla mancata comprensività di tutti i presupposti del tributo che sono riflessi nella norma tributaria.
        Di elusione, quindi, può parlarsi solo quando i mezzi giuridici utilizzati per costruire in modo mirato la fattispecie concreta,appaiono irreprensibili sotto il profilo del diritto positivo.
        L’onere tributario viene ridotto o evitato,sempre rimanendo nei confini “del gioco leale”.
        L’elusione fiscale è sempre garantita da una “legittimità formale
        ”, essa non è “contra legem” bensì “extra legem”; pertanto, deve considerarsi sempre un fenomeno lecito, fino a quando una norma generale o particolare, non lo renda illecito, cosicché il comportamento del contribuente viene visto come conseguenza della violazione di una norma antielusiva, norma di carattere sostanziale in quanto viene ad assoggettare ad imposizione ciò che diversamente non lo sarebbe.
        Non essendo giuridicamente vietata , non può essere sanzionata né sul piano amministrativo,né tanto meno su quello penale,ma deve essere contrastata efficacemente, perché altrimenti violerebbe il principio di capacità contributiva disciplinato dall’ art. 53 della Costituzione “ Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva…”


        ... come sempre però... correggetemi...
        completamente d'accordo con quello che hai riportato, è lo stesso concetto espresso nel compendio del Tesauro a pag.141 dove afferma: "l'elusione comporta il recupero dell'imposta elusa, non comporta sanzioni(...) nel diritto interno, le sanzioni amm. puniscono la violazione di norme tributarie; non possono perciò essere applicate in caso di aggiramento di norme. Nè sono previste sanzioni specifiche per l'elusione".
        Ezio se ho capito bene gli articoli che riporti fanno riferimento alla violazione di pareri ufficiali emessi dall'AE a seguito di interpello richiesto su azioni o comportamenti elusivi, però non si riferiscono a tutte le fattispecie elusive poste in essere dai contribuenti.
        A sostegno della risp.Bal quiz in questione vi è anche il Manualone Simone, pg.838: Con l'elusione il contribuente mira ad evitare il prelievo tributario a suo carico ricorrendo ad OPPORTUNE SCAPPATOIE AL LIMITE DELLA LEGALITA'.
        Questo è quanto afermato sia dal Manuale Simone che Maggioli nel luglio scorso, dopo, se l'elusione in questi mesi è stat aoggeto di cambiamento giurisprudenziale con inasprimento del "trattamento" per i contribuenti pizzicati dall'AE a porre in essere comportamenti elusivi lo devo verificare...leggerò con più attenzione gli articoli che hai postato...

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          Approfondimenti > L’ELUSIONE FISCALE E IL CONCETTO DI ABUSO DEL DIRITTO

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            se l'elusione fosse lecita e non perseguibile questo concorso non avrebbe senso

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              Originariamente inviato da 19cri80 Visualizza il messaggio
              perchè sono inutili :-)
              Nel senso che non partecipi più al concorso?

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                Il fisco batte il Ferro: contestati 5 milioni evasi
                Il cantante deve all'Agenzia delle entrate 10milioni di imposte. La Procura: "Fittizia la residenza a Londra". Per lui è tutto regolare
                Ecco uno dei numerosi commenti-parodia che girano nel famoso social network: «La differenza tra me e te...evado le tasse e trasferisco la residenza a Londra, mentre tu risiedi in Italia e rimani in mutande ..».

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                  7 marzo 2012

                  PMI: contabilità analitica e controllo dei costi

                  L’IRDCEC propone un documento che offre un quadro generale sul controllo di gestione nella PMI, sulle sue finalità e sui suoi strumenti principali.

                  Il controllo nelle PMI - L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti (IRDCEC) ha pubblicato il documento n. 12 sulla contabilità analitica per il controllo dei costi nelle PMI. Il documento offre un quadro generale sulle caratteristiche del sistema di controllo di gestione in rapporto con la pianificazione strategica. L’istituto di ricerca, nel documento, ha sviluppato le principali caratteristiche del sistema di controllo di gestione, le sue funzioni principali, il suo ruolo nell’ambito del processo di pianificazione strategica a supporto del percorso di definizione degli obiettivi e delle strategie aziendali. Il documento dell’Istituto dei Dottori Commercialisti, si compone di 10 capitoli nei quali viene affrontato il sistema di controllo di gestione, oltreché la definizione degli elementi che caratterizzano il relativo sistema.

                  Pianificazione e programmazione - Il controllo di gestione interessa tutta la pianificazione e la programmazione strategica dell’impresa, oltre ad assicura un valido contributo alla definizione degli obiettivi e delle strategie aziendali. Un compito importante è quello di supportare il monitoraggio dell’attività imprenditoriale, in particolare nella verifica del conseguimento degli obiettivi e nella prefigurazione di eventuali manovre correttive da effettuare.

                  Il controllo di gestione - Il controllo di gestione ha dei compiti precisi. Principalmente vi è quello di rappresentare puntualmente la performance aziendale e delle determinati che ne sono alla base. Per definire un quadro il più possibile fedele dei fattori che maggiormente hanno contribuito ai risultati aziendali, nel documento dell’IRDCEC viene effettuato un dettagliato esame degli indicatori di efficacia ed efficienza.

                  La pianificazione strategica - Con il termine pianificazione strategica si identificano le linee guida e gli strumenti attraverso i quali l’impresa può conseguire l’obiettivo correlato all’accrescimento del valore. Il processo di definizione strategica, comprende la definizione e formalizzazione della vision e della mission, l’analisi dell’ambiente esterno e interno, la definizione degli obiettivi aziendali, la realizzazione delle strategie e la definizione dei piani operativi. Il controllo di gestione interessa trasversalmente tutto il processo programmazione e pianificazione strategica della impresa, assicurando il monitoraggio dell’attività per verificare il raggiungimento degli obiettivi.

                  Dimensione spazio-temporale del controllo di gestione - Il documento affronta anche la dimensione spazio/temporale del controllo di gestione e, nello specifico, secondo la dimensione spaziale si possono individuare tre forme di controllo di gestione, ovvero:
                  - il controllo operativo, che interviene a livello della singola operazione, regolando procedure, azioni e comportamenti, per assicurare l’efficiente utilizzo delle risorse;
                  - il controllo direzionale, che produce informazioni sulle prestazioni dei manager a capo di una divisione, di una funzione o di una unità operativa;
                  - il controllo strategico, che può essere inteso come il controllo delle opportunità di una strategia o come controllo delle variabili critiche di successo.
                  Con riferimento alla dimensione temporale, sono enunciati i controlli: antecedente, concomitante e susseguente, rispetto al momento di redazione del budget per la programmazione iniziale.

                  Gli strumenti per il controllo - Il controllo di gestione utilizza i seguenti strumenti: la contabilità generale e l’analisi di bilancio, la contabilità analitica e le contabilità speciali, il budget, e il reporting. In particolare, per quanto riguarda la contabilità analitica, un aspetto significativo è rappresentato dalla contabilità dei costi, che fornisce all’impresa dati e informazioni indispensabili al processo decisionale sia nel breve che nel medio e lungo periodo.

                  Classificazione dei costi - Nel documento vengono fornite modalità e criteri di classificazioni dei costi nelle sue diverse accezioni tra cui il costo psico-fisico, che esprime il sacrificio/rinuncia che un soggetto è disposto a sopportare nel presente in vista di un beneficio futuro, il costo tecnico, che consiste nella quantificazione degli input immessi nel ciclo di produzione per l’ottenimento di un output, e il costo monetario, che riguarda il valore attribuito ai fattori produttivi.

                  Ripartizione di costi indiretti - Nel documento viene affrontato il tema della ripartizione dei costi indiretti attraverso la metodologia del full-costing, diretta alla determinazione del costo pieno. Viene affrontato il tema del direct-costing, ossia il metodo per l’assunzione di decisioni nel breve periodo. Il direct costing utilizza la grandezza economica del margine di contribuzione, dato dalla differenza tra i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti e i costi variabili di produzione e di vendita. Quindi il margine di contribuzione è un risultato economico lordo, che esprime la capacità dell’impresa di dare copertura ai costi fissi e di produrre risultati positivi. In conclusione dello studio, viene fatta una analisi sull’Activity-based costing, ovvero il metodo che fornisce i dati sull’effettiva incidenza dei costi associati a ciascun prodotto e servizio venduto, indipendentemente dalla struttura organizzativa adottata.

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                    ciao Rol ho scaricato il documento, grazie
                    ma tu la famosa balanced scorecard dove l'hai trovata?
                    Sai com'è io la stò ancora cercando!

                    Ezio79 ho letto piu' articoli in quella rivista dell'AE
                    e tutti sembrano considerare l'elusione un illecito.
                    Sono confusa e preferisco leggerli di nuovo con calma.

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                      Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggio
                      per quanto riguarda l'elusione l'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, fatti e negozi, anche collegati tra di loro, che siano contemporaneamente: privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare norme tributarie e volti ad ottenere una riduzione del carico fiscale altrimenti indebita.
                      si tratta di comportamenti formalmente legali, ma volti ad aggirare norme legali, e dunque dico io, che di Diritto capisco poco o niente, sostanzialmente illeciti... a confermare la mia idea potrebbe soccorrere un recente interpretazione giurisprudenziale per cui i comportamenti elusivi assumono rilevanza penale, allego il link dell'art del sole24 Elusione, rischio penale al massimo - Il Sole 24 ORE, italia oggi L'elusione fiscale diventa reato - News - Italiaoggi ipsoa Ipsoa Diritto: L’elusione è reato: un pericolo per la certezza del diritto?
                      Ezio, ho letto gli articoli e ti ringrazio...si riferiscono alla recentissima sentenza della causa Dolce e Gabbana. In effetti con questa sentenza vi è un mutamento giurisprudenziale in merito alla perseguibilità dell'elusione come retao, tuttavia come ben espresso negli articoli tale perseguibilità non è automatica per tutti i comportamneti elusivi.

                      Riporto gli estratti degli articoli che considero più interessanti..comunque adesso con questo nuovo orientamento giurisprudenziale la risposta al quiz che ha generato il dibattito si complica non poco...comunque in un articolo da de postato si afferma in conclusione:
                      (in effetti, allo stato, i progetti di legge in discussione in parlamento escludono a chiare lettere la rilevanza penale affermata dalla Corte).

                      Le parti salienti degli articoli:

                      L’elusione è reato: un pericolo per la certezza del diritto?
                      L'interpretazione fornita dai giudici di legittimità nella sentenza 7739/2012 (si veda Il Sole-24 Ore di ieri), rischia di ampliare sensibilmente il numero dei procedimenti penali ricomprendendo numerose rettifiche dell'amministrazione che, sino ad oggi, di sovente, non venivano neanche segnalate al pubblico ministero.
                      Con una sentenza che non mancherà di fare rumore, la Corte di Cassazione si pronuncia sulla astratta riconducibilità di condotte di elusione all’area di applicazione di reati fiscali. Essa ritiene che anche condotte non costituenti violazione di obblighi positivamente stabiliti ma solo aggiramento dei medesimi attraverso la realizzazione di fattispecie equivalenti a quelle imponibili possano integrare reato.
                      Per la sentenza, l'esistenza nell'ordinamento penale tributario, di una norma (l'articolo 16 del Dlgs 74/2000) che dispone la non punibilità dei contribuenti che si sono uniformati ai pareri resi, a seguito di interpello, dalle Finanze o dal Comitato antielusivo (oggi si tratta del solo parere dell'agenzia delle Entrate), comporta che la commissione di condotte elusive espressamente previste dall'articolo 37 bis del Dpr 600/73, assuma rilevanza penale. Del resto, se l'elusione fosse irrilevante dal punto di vista penale, non vi sarebbe stata necessità.
                      Sin dall'emanazione del decreto 74/2000, il citato articolo 16 ha suscitato un ampio dibattito sia sulla sua utilità pratica, sia sul rischio di far ricadere nell'alveo penale le condotte elusive.
                      La seconda critica atteneva il rischio, ora verificatosi, di far ricadere nella rilevanza penale le condotte antielusive. Verosimilmente per evitare una simile conclusione, la relazione illustrativa al decreto, aveva spiegato che l'articolo 16 non può essere letto come una disposizione diretta a sancire la rilevanza penalistica delle fattispecie elusive non rimesse alla preventiva valutazione dell'organo consultivo. Tale precisazione non è stata, tuttavia, ritenuta sufficiente dal giudice di legittimità per escludere la perseguibilità penale delle condotte in questione.
                      Il paradosso. L'interpretazione della Suprema Corte deve poi far riflettere anche per la sproporzione della sanzione penale in casi, come quelli delle operazioni potenzialmente elusive, dove è stata messa addirittura in dubbio, sia da vari giudici di merito sia dalla Corte di Giustizia, la sanzionabilità amministrativa. Ne consegue che una violazione, su cui si discute circa l'applicazione della sanzione tributaria, improvvidamente diventa, addirittura, perseguibile penalmente.
                      deve rilevarsi che la Corte assume comunque un atteggiamento alquanto prudente in concreto, facendo seguire alcune notazioni ulteriori alla affermazione di principio.
                      la Corte è ben consapevole del fatto che ci si muove in un terreno minato sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato: essa afferma a chiare lettere che spetta comunque ai giudici di merito, con una indagine particolarmente puntuale (e autonoma da quella compiuta in sede tributaria) verificare se possa realmente ritenersi che il contribuente fosse consapevole del fatto che dall’operazione scaturiva l’obbligo di pagare: in effetti questo è il minimo, trattandosi pur sempre, di delitti per il quali è richiesto il dolo.
                      Certo resta un senso di perplessità, per un orientamento che, nella sostanza, ritiene che nel dolo di evadere, necessario anche per la dichiarazione infedele, rientri pure il dolo di …eludere, che è giuridicamente un concetto del tutto autonomo e diverso.
                      Si tratta di soluzione che pare, per altro verso, idonea a generare grandissima incertezza presso gli operatori economici (per il confine indistinguibile della fattispecie) e rispetto alla quale è auspicabile un pronto correttivo (in effetti, allo stato, i progetti di legge in discussione in parlamento escludono a chiare lettere la rilevanza penale affermata dalla Corte).

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