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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
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Originariamente inviato da Paam Visualizza il messaggiociao! Forse può aiutarti....
La riscossione del tributo e delle sanzioni durante le fasi del ricorso* Lo stesso trattamento si applica alle sanzioni.dopo la notifica dell’accertamento - imposte dirette, Iva, imposta di registro
- sanzioniRispettivamente: per un terzo della maggiore imposta, nessun importo dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale* - sentenza sfavorevole al contribuente
- sentenza parzialmente sfavorevole al contribuenteRispettivamente: per i due terzi**, per l’ammontare risultante dalla decisione (e comunque non oltre i due terzi)** dopo la decisione della Commissione tributaria regionale* sentenza sfavorevole al contribuente per il residuo ammontare indicato nella sentenza (a seguito delle novità introdotte dal decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, le disposizioni di cui all’articolo 68 del decreto legislativo n. 546 del 31/12/1992, relative alle sentenze delle Commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale).
** Gli importi devono essere diminuiti di quanto già corrisposto.
La riscossione del tributo e delle sanzioni durante le fasi del ricorsoMi risulta che l'accertamento con adesione comporta il pagamento di TUTTA L'IMPOSTA DOVUTA (e non 1/3come scritto) mentre CIO' CHE SI PAGA PER 1/3 E' LA SANZIONE (1/3 DEL MINIMO) PIU' GLI INTERESSI CHE QUI NON SONO NEMMENO CONTEMLATI..dopo la notifica dell’accertamento - imposte dirette, Iva, imposta di registro
- sanzioniRispettivamente: per un terzo della maggiore imposta, nessun importo
correggetemi se sbaglio..ma mi sembra pure logico..
inoltre nel caso di sentenza di condanna sfavorevole al ricorrente da parte della Commissione tributaria (sia in 1o che in 2o grado) il contribuente che ha perso deve anche pagaregli interessi (INFO CHE NON SONO RIPORTATE NELLO SCHEMA..).e pure le spese della lite (a carico del soccombente).
CORRETTO?
Potete confermarmi che inoltre nel caso di sentenza di condanna sfavorevole al ricorrente da parte della Commissione tributaria (sia in 1o che in 2o grado) il contribuente che ha perso deve anche pagare LE SANZIONI CON LE STESSE MODALITA' CON CUI CORRISPONDE GLI IMPORTI DELLE IMPOSTE OGGETTO DEL RICORSO? ho cercato questa info nel Simone e nel compendio del Tesauro però nulla...
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[QUOTE=ezio79;629211]Originariamente inviato da steconso Visualizza il messaggioMi sembra che hai risposto correttamente a tutte, pero' l'ultima:
il soggetto che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili deve addebitare l'iva a titolo di rivalsa
obbligatoriamente salvo patto contrario
obbligatoriamente con emissione di fattura
obbligatoriamente salvo i casi previsti dalla legge
è da verificare, in quanto Ezio ha risposto C, METTETEVI D'ACCORDO...
la b prevede la stragrande generalità dei casi, la c rare eccezioni
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[QUOTE=steconso;629231]Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggio
e quindi cosa risponderesti a questo quesito? b o c???
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Mi sembra che hai risposto correttamente a tutte, pero' l'ultima:
il soggetto che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili deve addebitare l'iva a titolo di rivalsa
obbligatoriamente salvo patto contrario
obbligatoriamente con emissione di fattura
obbligatoriamente salvo i casi previsti dalla legge
è da verificare, in quanto Ezio ha risposto C, METTETEVI D'ACCORDO...
la b prevede la stragrande generalità dei casi, la c rare eccezioni
scusate ma mi risulta che i commercianti al minuto sono obbligati ad emettere lo scontrino fiscale e non la fattura ed anche altre categorie di contribuenti come i pellicciai, ristoriatori, gioiellieri, ed altre sono obbligati ad emettere ricevuta fiscale. Per queste categorie vi è l'obbligo di rilasciare fattura solo se espressamente richiesta dal cliente.
Quindi anch'io propenderei per la risp. C
inoltre riguardo l'autoconsumo risulta che è operazione imponibile se il costo unitario del bene è superiore a 25,82 euro. Nel caso in cui vi sia un costo unitario superiore a 25,82 l'imprenditore che autoconsuma il bene deve enettere fattura???dato che si tratta di beni che appartenevano all'impresa e che l'imprenditore cede a se stesso per consumo persnale, cosa deve fare fattura a se stesso???
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Originariamente inviato da steconso Visualizza il messaggioMi sembra che hai risposto correttamente a tutte, pero' l'ultima:
il soggetto che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili deve addebitare l'iva a titolo di rivalsa
obbligatoriamente salvo patto contrario
obbligatoriamente con emissione di fattura
obbligatoriamente salvo i casi previsti dalla legge
è da verificare, in quanto Ezio ha risposto C, METTETEVI D'ACCORDO...
la b prevede la stragrande generalità dei casi, la c rare eccezioni
scusate ma mi risulta che i commercianti al minuto sono obbligati ad emettere lo scontrino fiscale e non la fattura ed anche altre categorie di contribuenti come i pellicciai, ristoriatori, gioiellieri, ed altre sono obbligati ad emettere ricevuta fiscale. Per queste categorie vi è l'obbligo di rilasciare fattura solo se espressamente richiesta dal cliente.
Quindi anch'io propenderei per la risp. C
inoltre riguardo l'autoconsumo risulta che è operazione imponibile se il costo unitario del bene è superiore a 25,82 euro. Nel caso in cui vi sia un costo unitario superiore a 25,82 l'imprenditore che autoconsuma il bene deve enettere fattura???dato che si tratta di beni che appartenevano all'impresa e che l'imprenditore cede a se stesso per consumo persnale, cosa deve fare fattura a se stesso???
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Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggiochiediamo interpello a Chris, posso cercare di rispondere io:
la a è sicuramente sbagliata, poichè, per quanto ne so, le leggi tributarie non possono essere derogate dalle parti contraenti, salvo che non si tratti di norme dispositive, queste ultime entrano in funzione nel silenzio delle parti che non hanno inteso disporre diversamente e, la norma tributaria non mi pare che vi rientri (la ratio, credo, sia da ricercarsi nella sfiducia che il legislatore nutre nei confronti delle parti contraenti riguardo al loro senso civico al che regolino tra loro la materia tributaria riguardo al quantum), pertanto, dovrebbe considerarsi norma imperativa;
la seconda è da considerarsi errata, poichè lascerebbe fuori beni, che soggetti all'imposta, non potrebbe esercitare la rivalsa nei confronti dei cessionari, che non hanno richiesto fattura, il che introdurrebbe un elemento di trattamento di disparità tra contribuente che la richiede e contribuente che non la richiede per l'acquisto di uno stesso bene!!!, in violazione dell'art. 3 della cost.
La risposta per esclusione non può che essere la c
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Grazie Ezio79 sei proprio una certezza del forum!
Chiedevo dove si potesse trovare la balance con riferimento
a materie quali organizzazione, gestione aziendale, strategia aziendale,
budget, analisi di costi...per vedere se mi sfuggivano altre procedure
perche' di questa ne sono venuta a conoscenza solo tramite
un ex concorsista che ha detto che era una domanda di orale.
(Non che stia pensando all'orale, pero' non so dove collocarla)
ciao
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Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggioLA BSC è un modello ideato dal mio padrino di battesimo (Robert Caplan) e dal mio padrino di cresima (David Norton, non è quello dell'antiviurs) per fornire delle indicazioni sulle performance aziendali non soltanto sull'aspetto meramemente economico finanziario (sui quali si può ricorrere al bilancio e alle relative analisi) su aspetti non finanziari, quali la soddisfazione del cliente, le capacità di accrescimento e di crescita, etc.
ps: si narra che l'ispirazione sia loro venuta guardando il tabellone elettronico durante una partita di basket del loro pupillo ezio79
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