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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Originariamente inviato da andrea975 Visualizza il messaggio
    Per quanto riguarda la domanda posta da Karel sulla tassazione degli immobili dei “non residenti” ho letto le vostre risposte, condivido in linea di massima quello che avete scritto, volevo solo aggiungere che nella pratica però il problema è complesso e vederlo soltanto nella prospettiva della normativa interna italiana potrebbe risultare errato.
    In generale il problema della tassazione dei “non residenti” va risolto facendo riferimento nell’ordine:
    a)alle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, perciò un reddito prodotto in Italia non è detto che venga tassato in Italia, in particolare non è tassato in Italia se nelle convenzioni stipulate dall’Italia con un paese straniero è previsto che il reddito debba essere tassato all’estero. In particolare poi se parliamo di società non residenti occorre capire se ci sia in Italia una stabile organizzazione o meno.
    b)Se le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni affermino che il reddito debba essere tassato in Italia, sugli immobili si apre poi un mondo a parte, difatti di che immobili si tratta? Perché non mancano le ipotesi di immobili soggetti ad esenzione da imposta (esempio fabbricati affittati allo Stato, oppure i fabbricati accatastati ma senza rendita per mancanza di servizi igienici,finestre, le unità immobiliari e altre ancora).
    c)a questo punto qualora il reddito debba essere tassato in Italia e non goda di specifiche esenzioni d’imposta, allora, solo in quel caso, si applica la normativa italiana ma anche qua possono esserci diversi casi. In base alle norme fiscali italiane i contribuenti non residenti, ai fini delle imposte sul reddito, hanno il domicilio fiscale nel Comune italiano nel quale hanno prodotto il reddito (oppure se l’attività viene svolta in più Comuni, nel Comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato).
    Invece per quanto riguarda i cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati comunque residenti avendo trasferito la residenza in Paesi “black list” hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia. Il domicilio fiscale come ho già avuto modo di dire, individua semplicemente l’ufficio dell’AE competente territorialmente su un determinato contribuente.
    d)rispondendo infine alla domanda di Karel, anche ammettendo che siano presenti tutti gli elementi, e che quindi il reddito debba essere tassato in Italia, il reddito fondiario è esente da imposta se di ammontare complessivo inferiore a 500 euro.
    Buona giornata
    andrea ogni volta che leggo i tuoi interventi mi deprimo ti faccio i complimenti spero per me che i candidati non siano tutti del tuo livello

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      Elusione fiscale

      @steconso
      Grazie mille per il tuo file!
      Riguardo i quesiti "ancora aperti" volevo provare a risponderne a un certo numero prima di postare il mio intervento, quindi non pensare che abbiamo volutamente "preso" da te senza voler contribuire

      Dato che ho visto già parecchie risposte ed eviterei di confondere ancora di più le acque, ci tengo a rispondere in particolare alla domanda sull'ELUSIONE perchè ieri ho fatto un po' di ricerca in Internet e ho trovato questo commento di un fiscalista (perdonate ma ho perso il link...):

      l'elusione fiscale è:
      a)un comportamento immorale, ma lecito
      b)un comportamento al limite della legalità
      c)atti formalmente leciti, ma sostanzialmente illeciti

      b) L’elusione è resa possibile dalla differenza esistente tra la definizione teorica di base imponibile (presupposto dell’imposta) e la sua versione operativa, sia dalle imperfezioni e dalla mancata comprensività di tutti i presupposti del tributo che sono riflessi nella norma tributaria.
      Di elusione, quindi, può parlarsi solo quando i mezzi giuridici utilizzati per costruire in modo mirato la fattispecie concreta,appaiono irreprensibili sotto il profilo del diritto positivo.
      L’onere tributario viene ridotto o evitato,sempre rimanendo nei confini “del gioco leale”.
      L’elusione fiscale è sempre garantita da una “legittimità formale
      ”, essa non è “contra legem” bensì “extra legem”; pertanto, deve considerarsi sempre un fenomeno lecito, fino a quando una norma generale o particolare, non lo renda illecito, cosicché il comportamento del contribuente viene visto come conseguenza della violazione di una norma antielusiva, norma di carattere sostanziale in quanto viene ad assoggettare ad imposizione ciò che diversamente non lo sarebbe.
      Non essendo giuridicamente vietata , non può essere sanzionata né sul piano amministrativo,né tanto meno su quello penale,ma deve essere contrastata efficacemente, perché altrimenti violerebbe il principio di capacità contributiva disciplinato dall’ art. 53 della Costituzione “ Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva…”


      ... come sempre però... correggetemi...

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        Originariamente inviato da Sara.Def Visualizza il messaggio
        andrea ogni volta che leggo i tuoi interventi mi deprimo ti faccio i complimenti spero per me che i candidati non siano tutti del tuo livello

        i candidati non DEVONO essere del livello di andrea altrimenti nn lo supera quasi nessuno e nn lo supero io

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          Steconso per questa domanda è giusta la a in base all'art. 110 c. 1 lettera b del tuir. L'art 109 c. 5 fa riferimento a spese generali inerenti attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi oppure esenti entro il rapporto indicato sempre nel comma 5.
          Insede di determinazione del reddito d'impresa, nel costo dei beni fiscalmenterilevante si comprendono anche le spese generali?
          a) No
          b) Si
          c)Dipende dai costi

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            ciao con riferimento alla domanda sull'elusione riporto un quesito
            ricavato dalla batteria quiz del concorso Inps, è il numero 456.

            In tema di reazioni di imposta come si definisce il comportamento
            attraverso il quale il contribuente, al fine di sottrarsi in tutto o in
            parte all'imposta da lui dovuta, modifica legalmente la sua posizione
            giuridica nei confronti del fisco?
            risposta: elusione

            Ora io non sono una giurista, ma per me la risposta è che la elusione si
            colloca tra legalita' e illegalita'.
            In seguito alle nuove norme se l'elusione e' reato lo è solo con riferimento
            a determinati oggetti, per cui sarebbe errata la risposta b, ma non
            andrebbe bene neppure la risposta c?

            Da internet, il sole24 ore il caso di Dolce e Gabbana

            I giudici, dopo un'attenta ricognizione della giurisprudenza in materia,
            dalla quale emerge una difformità di orientamenti sulla rilevanza penale delle
            condotte elusive, scelgono la strada di una maggiore severità cui approdano
            al termine di un complesso ragionamento che ricorda come i reati ipotizzabili
            nel caso di condotte elusive, il cui rischio dovrebbe essere comunque escluso
            dalla possibilità per il contribuente di presentare un interpello preventivo
            all'amministrazione finanziaria, sono soprattutto quelli di omessa dichiarazione
            e di dichiarazione infedele.
            ciao

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              Originariamente inviato da steconso Visualizza il messaggio
              Mi sembra che hai risposto correttamente a tutte, pero' l'ultima:
              il soggetto che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili deve addebitare l'iva a titolo di rivalsa
              obbligatoriamente salvo patto contrario
              obbligatoriamente con emissione di fattura
              obbligatoriamente salvo i casi previsti dalla legge


              è da verificare, in quanto Ezio ha risposto C, METTETEVI D'ACCORDO...

              RIVEDENDO IL MIO DOC.SUI QUIZ HO VISTO CHE AVEVO DIMENTICATO DI EVIDENZIARE UN ALTRO QUESITO CONTROVERSO, ECCCOLO:
              rimborso Iva.. achi va chiesto?
              All'agente della riscossione o all'ufficio prov. dell'AE?


              ufficio proviciale ae
              colbert semi giusta quella sulrimborso.
              Sicuro che sia sempre così?
              In merito alla prima parlando di operazioni IMPONIBILI la risposta giusta è sicuramente la seconda, ovvero occorre emettere obbligatoriamente fattura con rivalsa.

              Per la seconda il rimborso del credito iva deve errere richiesto ovviamente con la presentazione della dichiarazione dei redditi all'ae, ma l'art. 38 bis del dpr sull'iva dice anche:
              i rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo lemodalita' stabilite dall'
              articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi
              regolamenti di attuazione.

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                Ciao vorrei rispondere ad una delle domande irrisolte dei quiz ottimamente postati da steconso (grazie!!!)

                Nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista:
                A può disporre delle somme risultanti a suo credito con un termine di preavviso di tre giorni.
                B non può disporre immediatamente delle somme risultanti a suo credito, salvo patto contrario.
                C può disporre in ogni momento delle somme risultanti a suo credito, senza l'osservanza di alcun termine di preavviso. E' nullo ogni patto contrario.
                D può disporre in ogni momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.
                La Risp è la D come riportato dall'art. 1852 del codice civile

                Inoltre qualcuno chiedeva il significato dei termini delle curve IS e LM in economia;
                I sta per Investimenti, S per risparmi (savings in inglese)
                L sta per Domanda di moneta e M per offerta di moneta

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                  ciao
                  nn so' se e' il posto giusto....ma se qualcuno fosse interessato vendo manuale simone NUOVO 313/2 - Agenzia delle Entrate - 855 Funzionari Amministrativo-Tributari: Manuale
                  Manuale completo per la preparazione alla prova oggettiva tecnico-professionale - Aggiornato alla Manovra economica 2011 (D.L. n. 98/2011) e alla legge di conversione del Decreto Sviluppo (D.L. n. 70/2011)
                  2011 - pp. 1024 - 48,00 - (978-88-244-3003-6)
                  Collana:
                  La Vela [IMG]http://www.******************/concorsinatto/ned.gif[/IMG][IMG]http://www.******************/concorsinatto/niente.gif[/IMG]

                  contattatemi sonia.bevacqua@tiscali.it
                  ciao

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                    Sono interessato, ma perche' lo vendi?

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                      ciao, volevo essere più chiara nel esporre la mia risposta
                      sul sistema IS-LM ma mi sono accorta che nel Maggioli non
                      è accennato, nel Simone (vecchio libro del 2007) non ne è
                      accennato ma almeno c'è uno schemino di Keynes.
                      Quindi sono andata a riprendere i libri dell'Universita',
                      ma allora anche scienze delle finanze è da integrare?

                      La curva IS è definita come l’insieme di tutte quelle combinazioni di reddito e
                      tasso di interesse che garantiscono l’equilibrio nei mercati dei beni.

                      La curva LM riguarda il mercato della moneta. Esiste una domanda nominale
                      di moneta che è costituita dall’ammontare nominale di moneta che i soggetti
                      economici sono disposti a detenere nel proprio portafoglio in un dato momento
                      e la domanda reale che è la domanda nominale rapportata ad un indice dei prezzi.
                      La domanda di moneta in termini reali puo’ essere espressa come una funzione
                      crescente del reddito e decrescente rispetto al tasso di interesse
                      L = kY –hi

                      Condiderando un sistema di assi cartesiani, nell’asse delle ascisse poniamo
                      il reddito e nell’asse delle ordinate poniamo il tasso di interesse.

                      La curva LM parte dal basso verso l’alto
                      La curva IS parte dall’alto verso il basso, rappresenta la funzione degli investimenti
                      legati al tasso di interesse I = I –bY . I è la parte autonoma degli investimenti , b è la
                      sensibilita’ della domanda di beni di investimento rispetto al tasso di interesse i , il
                      segno meno indica l’inclinazione negativa della retta di rappresentazione.

                      Nel punto di intersezione si ha l’equilibrio
                      Un aumento della spesa pubblica determina un aumento del reddito e di
                      conseguenza per stare sulla LM deve aumentare anche il tasso di interesse,
                      è per questo che non si ha spostamento della curva LM ma solo della curva IS.

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