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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Originariamente inviato da joblins Visualizza il messaggio
    A norma del codice civile, nel caso di deposito nei magazzini generali, qualora siano rilasciate la fede di deposito e la nota di pegno, il possessore della sola nota di pegno che non sia stato soddisfatto alla scadenza:

    A in nessun caso può far vendere la cosa depositata.

    B e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere la cosa depositata in conformità delle disposizioni del codice civile, decorsi otto giorni da quello della scadenza.

    C anche se non abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere la cosa depositata in conformità delle disposizioni del codice civile, decorsi otto giorni da quello della scadenza.

    D anche se non abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far propria la cosa depositata.
    Direi la C, ma non ho ancora ripassato quest'argomento

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      Originariamente inviato da joblins Visualizza il messaggio
      E' La 2 .....
      Ottimo, risposta esatta

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        Originariamente inviato da Daniela2011 Visualizza il messaggio
        Direi la C, ma non ho ancora ripassato quest'argomento
        Mi dispiace Daniela, è la B

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          Originariamente inviato da joblins Visualizza il messaggio
          Al fine della messa in mora del creditore se l'obbligazione ha per oggetto cose mobili da consegnare in luogo diverso dal domicilio del creditore, l'offerta della prestazione deve essere:

          A per intimazione.

          B reale o per intimazione a scelta del debitore.

          C reale.

          D reale o per intimazione a scelta dell'ufficiale pubblico per il cui tramite si esegue
          è la A art. 1209 cc

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            Esatto è la A !!!

            Art. 1209 Offerta reale e offerta per intimazione
            Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale (att. 73 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 126).
            Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione (Cod. Proc. Civ. 137 e seguenti).
            Ultima modifica di joblins; 05-01-2012, 17:51.

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              Nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista:

              A può disporre delle somme risultanti a suo credito con un termine di preavviso di tre giorni.

              B non può disporre immediatamente delle somme risultanti a suo credito, salvo patto contrario.

              C può disporre in ogni momento delle somme risultanti a suo credito, senza l'osservanza di alcun termine di preavviso. E' nullo ogni patto contrario.

              D può disporre in ogni momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

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                la necessaria offerta solenne del creditore stesso effettuata con il rispetto delle formalità previste dall’articolo 1208 c.c.(in caso questa non fosse stata fatta da un pubblico ufficiale, pur se tempestiva, non provocherebbe la mora del creditore, pur non potendosi considerare inadempiente il debitore)

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                  Originariamente inviato da giorgia68 Visualizza il messaggio
                  la necessaria offerta solenne del creditore stesso effettuata con il rispetto delle formalità previste dall’articolo 1208 c.c.(in caso questa non fosse stata fatta da un pubblico ufficiale, pur se tempestiva, non provocherebbe la mora del creditore, pur non potendosi considerare inadempiente il debitore)
                  Cioè ???

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                    avete già risposto ..offertA solenne..reale o per intimazione

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                      Ok...ma è l'art. 1209 quello di riferimento

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                      Sto operando...
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