Originariamente inviato da joblins
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da joblins Visualizza il messaggioE' La 2 .....
Commenta
-
Originariamente inviato da Daniela2011 Visualizza il messaggioDirei la C, ma non ho ancora ripassato quest'argomento
Commenta
-
Originariamente inviato da joblins Visualizza il messaggioAl fine della messa in mora del creditore se l'obbligazione ha per oggetto cose mobili da consegnare in luogo diverso dal domicilio del creditore, l'offerta della prestazione deve essere:
A per intimazione.
B reale o per intimazione a scelta del debitore.
C reale.
D reale o per intimazione a scelta dell'ufficiale pubblico per il cui tramite si esegue
Commenta
-
Esatto è la A !!!
Art. 1209 Offerta reale e offerta per intimazione
Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale (att. 73 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 126).
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione (Cod. Proc. Civ. 137 e seguenti).Ultima modifica di joblins; 05-01-2012, 17:51.
Commenta
-
Nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista:
A può disporre delle somme risultanti a suo credito con un termine di preavviso di tre giorni.
B non può disporre immediatamente delle somme risultanti a suo credito, salvo patto contrario.
C può disporre in ogni momento delle somme risultanti a suo credito, senza l'osservanza di alcun termine di preavviso. E' nullo ogni patto contrario.
D può disporre in ogni momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.
Commenta
-
la necessaria offerta solenne del creditore stesso effettuata con il rispetto delle formalità previste dall’articolo 1208 c.c.(in caso questa non fosse stata fatta da un pubblico ufficiale, pur se tempestiva, non provocherebbe la mora del creditore, pur non potendosi considerare inadempiente il debitore)
Commenta
-
Originariamente inviato da giorgia68 Visualizza il messaggiola necessaria offerta solenne del creditore stesso effettuata con il rispetto delle formalità previste dall’articolo 1208 c.c.(in caso questa non fosse stata fatta da un pubblico ufficiale, pur se tempestiva, non provocherebbe la mora del creditore, pur non potendosi considerare inadempiente il debitore)
Commenta
Commenta