Originariamente inviato da giovanni.fas
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggioalla grande
Commenta
-
Originariamente inviato da Gato Visualizza il messaggioQuindi gli altri due non esistono?
Commenta
-
Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggiosono solo caio e sempronio i chiamati e non opera la rappresentazione in quanto non ci sono discendenti
Commenta
-
Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggionel senso che è giustissimo!!!!
ah ecco, avevo equivocato
Commenta
-
Originariamente inviato da Daniela2011 Visualizza il messaggiola moglie non subentra per rappresentazione.
Commenta
-
Originariamente inviato da joblins Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti,
ho provato a rispondere alle prime 10 domande di Karel76.
Più tardi cercherò di rispondere alle altre 10.
Se gentilmente potete segnalare eventuali errori e le relative motivazioni:
1) Quale delle seguenti risposte è errata? Si considera residente in Italia, ai fini fiscali:
a) chi ha la residenza anagrafica in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta.
b) solo chi ha la residenza anagrafica in Italia e, congiuntamente, anche il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile, per la maggior parte del periodo d'imposta.
b)chi, pur non avendo la residenza anagrafica in Italia, ha il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta. (per considerarsi residente basta ALTERNATIVAMENTE uno dei tre concetti: residenza anagrafica, residenza ai sensi del c.c.-ossia dimora abituale- o domicilio-ossia centro degli affari e interessi)
2) I redditi dei coniugi:
a) sono tassati separatamente
b)sono tassati congiuntamente, presentando un'unica dichiarazione dei redditi
c) sono tassati separatamente, pur potendo presentare la dichiarazione dei redditi congiunta.
3) In generale, i redditi di capitale:
a) vengono tassati al netto, ossia deducendo i relativi oneri accessori
b) vengono tassati nel periodo d'imposta in cui sono maturati
c)vengono tassati nel periodo d'imposta in cui sono percepiti, senza alcuna deduzione.
4) Fra i redditi di lavoro dipendente non tassabili, non rientrano:
a) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività (rientrano fra i redditi non tassabili)
b) i fringe benefits, ossia i compensi in natura concessi al dipendente, di qualsiasi importo (non sono tassati se di modico valore, ossia se non superano euro 258,23)
c) le prestazioni di vitto (ad esempio, la mensa aziendale).(rientrano fra i redditi non tassabili)
5) Le imprese minori:
a) sono quelle esercitate da persone fisiche e da società di persone che non hanno ricavi superiori ad un dato ammontare e sono ammesse al regime di contabilità semplificata
b)sono quelle esercitate da persone fisiche e da società di persone che non hanno ricavi superiori ad un dato ammontare, anche se hanno optato per il regime di contabilità ordinaria (non devono aver optato per la contabilità ordinaria)
c) sono quelle che adottano il c.d. “regime dei minimi”.
6) L'acconto Iva:
a) può essere determinato applicando diversi metodi di calcolo
b) deve essere determinato secondo il metodo storico
c) deve essere versato entro la scadenza della prima liquidazione Iva del trimestre successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (16 gennaio per i mensili, 16 marzo per i contribuenti trimestrali).
7) Il DPR 633/72 disciplina un regime particolare per quanto riguarda la liquidazione dell'Iva, i cui soggetti ammessi vengono comunemente denominati “trimestrali speciali”. Fra questi rientrano:
a) gli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti al relativo albo
b) le imprese agricole, che superano determinate soglie di fatturato e numero di dipendenti
c) le agenzie viaggio
8) Il DPR 633/72 disciplina un regime particolare per quanto riguarda la liquidazione dell'Iva, i cui soggetti ammessi vengono comunemente denominati “trimestrali speciali”. Le caratteristiche di tale regime sono:
a)la liquidazione dell'Iva può essere effettuata trimestralmente, a prescindere dal volume d'affari o dai ricavi conseguiti
b) la liquidazione deve essere effettuata trimestralmente, ma sulla somma a debito si applica l'interesse dell'1% come previsto per i trimestrali ordinari
c) la liquidazione deve essere effettuata trimestralmente
9) Se un contribuente, a seguito della liquidazione Iva, risulta sistematicamente a credito:
a) l'imponibile degli acquisti effettuati è superiore all'imponibile delle vendite effettuate: ciò è sicuramente indice di mancata fatturazione dei ricavi quindi di evasione fiscale
b) può accadere nel caso di aziende che hanno effettuato ingenti investimenti, quindi hanno un rilevante credito Iva da compensare
c) potrebbe essere indice di mancata fatturazione dei ricavi quindi di evasione fiscale: se ciò si verifica per due periodi d'imposta consecutivi vengono automaticamente sottoposti a controlli e accertamenti.
10) Si considerano non residenti in Italia:
a) coloro che hanno trasferito la loro residenza anagrafica all'estero e si sono iscritti all'AIRE (registro degli italiani residenti all'estero).
b) coloro che hanno trasferito la loro residenza anagrafica all'estero e si sono iscritti all'AIRE (registro degli italiani residenti all'estero), sempre che abbiano, nel paese estero, anche il centro dei propri affari ed interessi, nonché la dimora abituale. (al contrario che nella domanda 1, i requisiti per essere considerato non residente, devono verificarsi CONGIUNTAMENTE, quindi è necessario essere residente anagraficamente all'estero, e avere il domicilio e la residenza, altrimenti l'amministrazione finanziaria può dimostrare che l'operazione è compiuta a fini elusivi)
c) coloro che hanno trasferito la loro residenza anagrafica all'estero, sempre che non si tratti di un paese c.d. “black list”, a regime fiscale privilegiato.
Commenta
-
Originariamente inviato da giovanni.fas Visualizza il messaggioah ecco, avevo equivocato
Commenta
Commenta