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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggio
    no perfetto,
    Ezio sbaglio o a condizione che sia una nuova attività?mi ricordo male?

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      Originariamente inviato da paolpaol Visualizza il messaggio
      domandina, tanto per non cambiare , :
      ai sensi dell'art.182-ter della l.f. (legge fallimentare) a chi spetta l'iniziativa di richiedere la transazione fiscale
      a) al curatore fallimentare;
      b) al pubblico ministero;
      c) al debitore;
      premetto che non lo so e non sono andata a vedere l'articolo, ma penso sia il curatore fallimentare, che agisce negli interessi dei creditori, dunque se la transazione può essere conveniente in vista di un migliore soddisfacimento dei creditori, penso possa richiederlo solo il curatore...

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        visto l'ho fatta facile, perche se la volevo fare difficile
        ai sensi dell'art.182-ter della l.f. (legge fallimentare) a chi spetta l'iniziativa di richiedere la transazione fiscale
        a) al curatore fallimentare;
        b) all'agenzia delle entrate;
        c) al debitore;

        come avreste risposto?

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          Originariamente inviato da Daniela2011 Visualizza il messaggio
          Ragazzi, io la domanda l'ho formulata studiando, ho controllato l'art 6 del dl 185/08: ed è ancora in vigore sebbene modificato in sede di conversione.
          Sarebbe il caso a questo punto che qualche esperto ci tolga il dubbio:
          NONOSTANTE LA DISPOSIZIONE DELL'ART 1 DEL DLGS 446/97, RISPONDE AL VERO CHE L'IRAP è DEDUCIBILE PER IL 10% DA IRPEF E IRES???
          E' cambiato, decreto monti 201/2011... a partire dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2012 la deducibilità dell'irap pagata sul costo del lavoro sarà totale (anzichè del 10%)

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            Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggio
            premetto che non lo so e non sono andata a vedere l'articolo, ma penso sia il curatore fallimentare, che agisce negli interessi dei creditori, dunque se la transazione può essere conveniente in vista di un migliore soddisfacimento dei creditori, penso possa richiederlo solo il curatore...
            ehm no! in questa fase siamo ancora nelle procedure concorsuali per salvare l'impresa quindi ancora non esiste il curatore, che viene nominato dopo la sentenza di fallimento che nomina il giudice delegato, in questa prima fase abbiamo il debitore o al più l'assuntore

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              Originariamente inviato da paolpaol Visualizza il messaggio
              visto l'ho fatta facile, perche se la volevo fare difficile
              ai sensi dell'art.182-ter della l.f. (legge fallimentare) a chi spetta l'iniziativa di richiedere la transazione fiscale
              a) al curatore fallimentare;
              b) all'agenzia delle entrate;
              c) al debitore;



              come avreste risposto?
              sempre al debitore!

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                Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggio
                Ezio sbaglio o a condizione che sia una nuova attività?mi ricordo male?
                si certo, nel caso si costituisse una nuova società, proseguendo un'attività precedente, ad esempio un socio conferisce un'azienda, non si potrebbe applicare e varrebbe la limitazione dell'80% della perdita. P.S. quando e se saremo funzionari ci troveremo ad appliccare normative diverse a seconda di quelle in vigore nei periodi d'imposta cui si riferisce l'attività di accertamento

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                  Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggio
                  sempre al debitore!
                  dal 2007 in poi il debitore, precedentemente l'iniziativa aspettava esclusivamente all'agenzia dell'entrate

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                    Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggio
                    fino a poco tempo fa era giusta la A, ma ora è corretta la B;e se le perdita riguardasse il secondo esercizio di una società di nuova costituzione?
                    Esatto

                    Interamente e senza limiti di tempo fino al terzo esercizio, sempre se si tratta di nuova attività. Giusto?

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                      Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggio
                      si certo, nel caso si costituisse una nuova società, proseguendo un'attività precedente, ad esempio un socio conferisce un'azienda, non si potrebbe applicare e varrebbe la limitazione dell'80% della perdita. P.S. quando e se saremo funzionari ci troveremo ad appliccare normative diverse a seconda di quelle in vigore nei periodi d'imposta cui si riferisce l'attività di accertamento
                      ok grazie!
                      a proposito del p.s: è vero non ci avevo pensato!figo però, lo trovo stimolante...eppoi sicuramente lo faremmo con uno stato d'animo più sereno e tranquillo, senza ansia da performances!

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