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    Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggio
    Non è una domanda elementare.... comunque la risposta è la seguente:
    le società non residenti sono soggette all'imposta in italia (IRES) solo sui redditi prodotti in italia. Per determinare la base imponibile occorrerà, oltre ad individuare i redditi prodotti in italia, capire se la società ha o meno una stabile organizzazione in italia.
    Con stabile organizzazione: si applicano le regole nazionali in tema di reddito d'impresa, ossia, tutti i redditi prodotti saranno reddito d'impresa (per il principio della forza di attrazione della stabile organizzazione), quindi si tratta di un reddito omogeneo e la base imponibile sarà determinata dal risultato del conto economico della stabile organizzazione (con le riprese fiscali).

    Senza stabile organizzazione: i redditi della società conservano la qualifica di redditi isolati della categoria di appartenenza (quindi redditi fondiari, di capitale, di lavoro autonomo, d'impresa e diversi - con eccezione dei redditi di lavoro dipendente), e la base imponibile dell'imposta sarà data dalla loro somma (principio del trattamento isolato dei redditi). Dal reddito imponibile possono essere dedotti alcuni oneri, e sul reddito così dederminato si applicherà l'imposta (ires al 27,5%).
    Una rettifica... le società ed enti non residenti, se non hanno una s.o., non possono essere titolari di reddito d'impresa nè di lavoro (sia autonomo che dipendente). Se hanno una s.o. saranno titolari solo di redditi d'impresa ovviamente

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      C'è qualche candidato della Liguria? Troviamoci qualche volta per confrontarci!

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        8 marzo 2012

        Una analisi delle principali novità sulle delle semplificazioni e sul controllo societario

        Nuove disposizioni in materia societaria - Con la circolare n. 6 di Assonime, vengono affrontate le novità legislative introdotte a partire dalla legge di stabilità e, proseguendo con i decreti di gennaio e febbraio, in materia di liberalizzazioni e di semplificazione. Le nuove misure introdotte, atte a favorire la crescita delle imprese e a ridurre gli oneri amministrativi, riguardano in particolare il sistema dei controlli delle imprese e altre misure di semplificazione. Assonime, nella circolare n. 6, fa una analisi in particolare sul nuovo assetto dei controlli nelle società di capitali e sulle altre misure riguardanti le società a responsabilità limitata.

        Il controllo nelle società di capitali - Nella circolare vengono illustrate le nuove disposizioni in materia societaria che riguardano la previsione del sindaco unico o di un revisore nel modello legale della SRL, la possibilità per le società per azioni di minori dimensioni di nominare un sindaco unico, la possibilità di attribuire all’organo di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, ovvero comitato per il controllo sulla gestione) delle società di capitali, le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo n. 231/2001, la semplificazione del procedimento di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata realizzato con firma digitale, la previsione di un bilancio in forma semplificata per le società a responsabilità limitata che non hanno nominato l’organo di controllo, la possibilità di costituire società a responsabilità limitata con capitale simbolico di un euro per chi abbia meno di 35 anni di età.

        I controlli nelle SRL - L’assetto e l’oggetto dei controlli sono stati profondamente innovati dalla legge di stabilità e dal decreto sulle semplificazioni con la modifica dell’articolo 2477 C.C. L’atto costitutivo di una SRL può prevedere in via facoltativa la nomina di un organo di controllo anche monocratico o di un revisore, determinandone competenze e poteri compresa la revisione legale dei conti e, nel caso non sia disposto diversamente, l’organo di controllo è costituto da un solo membro effettivo.

        Il bilancio semplificato nelle SRL - Tra le semplificazioni previste in materia di diritto societario, è previsto che le società a responsabilità limitata che non nominino l’organo di controllo potranno redigere il bilancio secondo uno schema semplificato le cui voci e struttura saranno disciplinate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La disposizione trova applicazione alle società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale e sicuramente essa si applica alle SRL che non lo hanno nominato in quanto non rientrano nell’obbligo di nomina previsto dal’articolo 2477 del codice civile. Il dubbio si pone se la disposizione trovi applicazione per quelle società che abbiano nominato il collegio sindacale volontariamente. Secondo l’articolo 2477, infatti, le società a responsabilità limitata, pur non essendovi obbligate, possono prevedere in via statutaria la nomina di un collegio sindacale o di un revisore, determinandone competenze e poteri. In base al dato letterale, sembrerebbe che il semplice fatto di aver nominato il collegio sindacale, tanto se in assolvimento di un obbligo, quanto volontariamente, esclude la possibilità per la società di usufruire dello schema di bilancio semplificato.

        Trasferimento delle quote - Tra le semplificazioni introdotte dalla legge di stabilità 2012, è rilevante quella sul trasferimento di quote di partecipazione in società a responsabilità limitata sottoscritto con firma digitale. In base alla nuova norma, l’atto di trasferimento delle quote, è regolato in deroga alla disciplina contenuta nell’articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con una firma digitale non autenticata. Il deposito degli atti di trasferimento delle quote può seguire due regimi. Il primo prevede che l’atto di trasferimento venga redatto con sottoscrizione autenticata e depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese; il secondo regime prevede che l’atto di trasferimento può essere sottoscritto con firma digitale nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione dei documenti informatici. L’articolo 14 della legge di stabilità 2012 interviene in materia confermando, che l’atto di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata redatto su supporto informatico con sottoscrizione digitale in base è disciplinato “in deroga al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all’articolo 24” del codice dell’amministrazione digitale. Il senso di queste indicazioni è quello di chiarire che il procedimento di formazione e deposito degli atti di trasferimento di quote, non contempla un’autentica delle firme digitali apposte dalle parti al fine di procedere al deposito nel registro delle imprese. La conseguenza più rilevante di questa impostazione è che non è più necessario un intervento del notaio per l’autentica delle firme.

        Srl semplificata - Il decreto sulle liberalizzazioni (D.L. n.1/2012) ha introdotto una nuova forma societaria, ossia la società a responsabilità limitata semplificata, destinata a favorire l’imprenditorialità giovanile e alla quale possono accedere soggetti con età inferiore a 35 anni. Questa forma societaria, di tipo transitorio, si caratterizza per assenza di requisiti minimi di capitale (capitale simbolico di 1 euro) e modalità semplificate di costituzione (deposito dell’atto costitutivo da parte degli amministratori, senza notaio rogante). Molti ordinamenti hanno già dato vita con successo a forme societarie nazionali a responsabilità limitata a capitale simbolico e l’introduzione di una misura analoga nel nostro Paese risponde anche all’esigenza di rendere concorrenti i diversi ordinamenti sulle forme giuridiche destinate alle piccole imprese e all’iniziativa economica giovanile.



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          @Rol, puoi chiarirmi perchè le imprese che adottano una struttura a matrice realizzano una leadership di costo? grazie

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            Originariamente inviato da juansebastian Visualizza il messaggio
            Non è vero purtroppo,ci sono alcune regioni che hanno incominciato alle 10 30 ,alcuni alle 12(io in emilia per esempio)in lombardia alle 13,nel lazio non lo so .Purtroppo io se dico una cosa è perke l ho vista con i miei occhi anche se a qualcuno non piace sentirsele dire...
            mi pare di aver letto alcune critiche un pò sopra le righe nei confronti dei tuoi interventi precedenti riguardo a questo "problema", che trovo un pò esagerati!. hai la mia solidarietà e stima, perchè sei l'unico che non nasconde il problema, ma, anzi ne parla apertamente. penso, infatti, che il portarlo semplicemente all'attenzione di tutti, senza nascondere la testa sotto terra, sia già presupposto, se non il migliore mezzo, per far sì che le regole (almeno sporadicamente) siano rispettate da tutti in modo quasi volontario e senza necessità di repressione!

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              Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggio
              Non è una domanda elementare.... comunque la risposta è la seguente:
              le società non residenti sono soggette all'imposta in italia (IRES) solo sui redditi prodotti in italia. Per determinare la base imponibile occorrerà, oltre ad individuare i redditi prodotti in italia, capire se la società ha o meno una stabile organizzazione in italia.
              Con stabile organizzazione: si applicano le regole nazionali in tema di reddito d'impresa, ossia, tutti i redditi prodotti saranno reddito d'impresa (per il principio della forza di attrazione della stabile organizzazione), quindi si tratta di un reddito omogeneo e la base imponibile sarà determinata dal risultato del conto economico della stabile organizzazione (con le riprese fiscali).

              Senza stabile organizzazione: i redditi della società conservano la qualifica di redditi isolati della categoria di appartenenza (quindi redditi fondiari, di capitale, di lavoro autonomo, d'impresa e diversi - con eccezione dei redditi di lavoro dipendente), e la base imponibile dell'imposta sarà data dalla loro somma (principio del trattamento isolato dei redditi). Dal reddito imponibile possono essere dedotti alcuni oneri, e sul reddito così dederminato si applicherà l'imposta (ires al 27,5%).
              Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggio
              Una rettifica... le società ed enti non residenti, se non hanno una s.o., non possono essere titolari di reddito d'impresa nè di lavoro (sia autonomo che dipendente). Se hanno una s.o. saranno titolari solo di redditi d'impresa ovviamente
              Grazie Karel e complimenti per la preparazione , è un concetto che non avevo mai trovato spiegato chiaramente nei testi e che pure mi sembra importante. Quindi se ho capito bene i redditi derivianti dall'attività di impresa della soc. anche di capitali, non residente, senza S.O, effettuata in Italia verrebbero tassati come redditi di capitale ex art. 67 comma i) del Tuir (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente), e quindi senza poter dedurre le spese inerenti a tali attività...
              Sbaglio qualcosa ?

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                Originariamente inviato da paolpaol Visualizza il messaggio
                mi pare di aver letto alcune critiche un pò sopra le righe nei confronti dei tuoi interventi precedenti riguardo a questo "problema", che trovo un pò esagerati!. hai la mia solidarietà e stima, perchè sei l'unico che non nasconde il problema, ma, anzi ne parla apertamente. penso, infatti, che il portarlo semplicemente all'attenzione di tutti, senza nascondere la testa sotto terra, sia già presupposto, se non il migliore mezzo, per far sì che le regole (almeno sporadicamente) siano rispettate da tutti in modo quasi volontario e senza necessità di repressione!


                Grazie per le belle parole e sono felice che tu abbia recepito il messaggio.Se io spiego apertamente quali sono i bugs magari gli addetti leggono e prendono le opportune contromisure.Chi invece dice che va tutto bene i controlli sono ok ecc,ecc favorisce solo la perpetrazione di certi usi...certo dispiace prendersi le offese e gli insulti ma poi passa...

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                  x ezio 79
                  Nell'ambito delle strategie organizzative, laleadership di "costo" cerca di incrementare la quota di mercatoenfatizzando i bassi costi rispetto ai concorrenti. La struttura organizzativache più di altre assicuri la condivisione flessibile delle risorse tra iprodotti credo sia proprio quella a matrice. (ma il nostro amico comune non èun noto aziendalista? Chiedi a lui no?

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                    Visto che ci sei...Ezio i principi contabili internazionali ias ai applicano agli enti pubblici?

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                      sono gli IPSAS che si applicano agli enti pubblici

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                      Sto operando...
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