Originariamente inviato da ezio79
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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
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Originariamente inviato da paolpaol Visualizza il messaggiodomandina, tanto per non cambiare , :
ai sensi dell'art.182-ter della l.f. (legge fallimentare) a chi spetta l'iniziativa di richiedere la transazione fiscale
a) al curatore fallimentare;
b) al pubblico ministero;
c) al debitore;
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Originariamente inviato da Daniela2011 Visualizza il messaggioRagazzi, io la domanda l'ho formulata studiando, ho controllato l'art 6 del dl 185/08: ed è ancora in vigore sebbene modificato in sede di conversione.
Sarebbe il caso a questo punto che qualche esperto ci tolga il dubbio:
NONOSTANTE LA DISPOSIZIONE DELL'ART 1 DEL DLGS 446/97, RISPONDE AL VERO CHE L'IRAP è DEDUCIBILE PER IL 10% DA IRPEF E IRES???
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Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggiopremetto che non lo so e non sono andata a vedere l'articolo, ma penso sia il curatore fallimentare, che agisce negli interessi dei creditori, dunque se la transazione può essere conveniente in vista di un migliore soddisfacimento dei creditori, penso possa richiederlo solo il curatore...
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Originariamente inviato da paolpaol Visualizza il messaggiovisto l'ho fatta facile, perche se la volevo fare difficile
ai sensi dell'art.182-ter della l.f. (legge fallimentare) a chi spetta l'iniziativa di richiedere la transazione fiscale
a) al curatore fallimentare;
b) all'agenzia delle entrate;
c) al debitore;
come avreste risposto?
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Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggioEzio sbaglio o a condizione che sia una nuova attività?mi ricordo male?
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Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggiosempre al debitore!
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Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggiofino a poco tempo fa era giusta la A, ma ora è corretta la B;e se le perdita riguardasse il secondo esercizio di una società di nuova costituzione?
Interamente e senza limiti di tempo fino al terzo esercizio, sempre se si tratta di nuova attività. Giusto?
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Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggiosi certo, nel caso si costituisse una nuova società, proseguendo un'attività precedente, ad esempio un socio conferisce un'azienda, non si potrebbe applicare e varrebbe la limitazione dell'80% della perdita. P.S. quando e se saremo funzionari ci troveremo ad appliccare normative diverse a seconda di quelle in vigore nei periodi d'imposta cui si riferisce l'attività di accertamento
a proposito del p.s: è vero non ci avevo pensato!figo però, lo trovo stimolante...eppoi sicuramente lo faremmo con uno stato d'animo più sereno e tranquillo, senza ansia da performances!
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