Originariamente inviato da shiri@
Visualizza il messaggio
deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con il D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10
per cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive determinata ai sensi
degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli
interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi
assimilati
art 6 del decreto anticrisi 185/08.
Credo sia tutt'ora in vigore.
la risposta giusta è la 2

....Studi di settore. Ma le novità non mancheranno neanche per gli Studi di settore. Il Governo ha messo in cantiere misure più severe per colpire i contribuenti non corretti rispetto agli adempimenti previsti in materia. In pratica, l’intervento dovrebbe riguardare l'art. 39 del D.P.R. 600/1973 nel quale si sta valutando di inserire esplicite fattispecie di accertamento induttivo a carico di coloro i quali alterano in maniera significativa i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi. Potrebbe, così, essere possibile disattendere le risultanze contabili e procedere ad accertamento induttivo nei confronti dei contribuenti che hanno omesso la presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o che hanno indicato cause di esclusione o inapplicabilità degli studi non sussistenti. Verrebbero, inoltre, ad esser interessati dalla novità i contribuenti infedeli nella compilazione dei modelli dati, laddove essa ingeneri una differenza superiore al 15% o a euro 50 mila, tra i ricavi e compensi stimati da Gerico sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. Escluse ripercussioni negative in caso di meri errori di compilazione che non alterino o alterino in maniera irrisoria i responsi di Gerico.

Commenta