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    Originariamente inviato da shiri@ Visualizza il messaggio
    Quindi le cose sn cambiate di quando èquesta norma?
    a queso punto al rsp. è la 3!
    A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, e' ammesso in
    deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui
    redditi, approvato con il D.P.R.
    22 dicembre 1986, n. 917
    e successive modificazioni, un importo pari al 10
    per cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive determinata ai sensi
    degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
    446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli
    interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi
    assimilati
    art 6 del decreto anticrisi 185/08.
    Credo sia tutt'ora in vigore.
    la risposta giusta è la 2
    Ultima modifica di Daniela2011; 23-02-2012, 18:50.

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      decreto semplificazioni....

      finalmente....uno stop al video giochi per commercialisti
      ....Studi di settore
      . Ma le novità non mancheranno neanche per gli Studi di settore. Il Governo ha messo in cantiere misure più severe per colpire i contribuenti non corretti rispetto agli adempimenti previsti in materia. In pratica, l’intervento dovrebbe riguardare l'art. 39 del D.P.R. 600/1973 nel quale si sta valutando di inserire esplicite fattispecie di accertamento induttivo a carico di coloro i quali alterano in maniera significativa i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi. Potrebbe, così, essere possibile disattendere le risultanze contabili e procedere ad accertamento induttivo nei confronti dei contribuenti che hanno omesso la presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o che hanno indicato cause di esclusione o inapplicabilità degli studi non sussistenti. Verrebbero, inoltre, ad esser interessati dalla novità i contribuenti infedeli nella compilazione dei modelli dati, laddove essa ingeneri una differenza superiore al 15% o a euro 50 mila, tra i ricavi e compensi stimati da Gerico sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. Escluse ripercussioni negative in caso di meri errori di compilazione che non alterino o alterino in maniera irrisoria i responsi di Gerico.
      non ce la posso fare!ma qui ci toccherà ricomprare tutti i libri e i codici!

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        Originariamente inviato da Daniela2011 Visualizza il messaggio
        A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, e' ammesso in
        deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui
        redditi, approvato con il D.P.R.
        22 dicembre 1986, n. 917
        e successive modificazioni, un importo pari al 10
        per cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive determinata ai sensi
        degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
        446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli
        interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi
        assimilati
        art 6 del decreto anticrisi 185/08.
        Credo sia tutt'ora in vigore.
        la risposta giusta è la 2
        ma le società di persone che imputano il reddito per trasparenza quindi non sono soggetti irpef e ne ires, ma rimane in capo a loro la soggettività irap perdono, così, la deduzione???

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          Originariamente inviato da Mari83 Visualizza il messaggio
          Domandina di diritto tributario

          Per i soggetti IRES, la perdita relativa ad un periodo di imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi:

          a) per l'intero ammontare ma non oltre il quinto esercizio;
          b) in misura non superiore all' 80% del reddito imponibile e senza alcun limite temporale;
          c) per l'intero ammontare e senza alcun limite temporale.
          Sicurissima: e' la b!!!

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            Originariamente inviato da paolpaol Visualizza il messaggio
            una domanda non per tutti:
            l'imprenditore nell'esercizio della sua attività, al fine di ottenere finanziamenti statali, utilizzi fatture false o altri artifizi o raggiri, risponde:
            a) del reato di indebita percezione;
            b) del reato di truffa;
            c) nessuna delle precedenti;
            Per me e' la b!

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              Originariamente inviato da mic.dur Visualizza il messaggio
              sono tassate le sopravenienze attive dedotte in esercizi precedenti?
              A-SI
              B-NO
              C- SI NELLA MISURA DEL 10%
              La domanda sarebbe dovuta essere "le sopravenienze attive, rilevate nell'esercizio, a fronte di spese, perdite o oneri dedotti in esercizi precedenti, vengono tassate nell'esercizio?" risposta a, (se questi costi sono stati dedotti in periodi precedenti, quindi non hanno subito la tassazione, vengono però tassati nell'esercizio in cui si manifesta la relativa sopravvenienza attiva: in caso contrario sfuggirebbero l'imposizione)

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                Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggio
                La domanda sarebbe dovuta essere "le sopravenienze attive, rilevate nell'esercizio, a fronte di spese, perdite o oneri dedotti in esercizi precedenti, vengono tassate nell'esercizio?" risposta a, (se questi costi sono stati dedotti in periodi precedenti, quindi non hanno subito la tassazione, vengono però tassati nell'esercizio in cui si manifesta la relativa sopravvenienza attiva: in caso contrario sfuggirebbero l'imposizione)
                Ho omesso di evidenziare l'anno in cui vengono rilevate, ma la seconda parte, quella che ti ho sottolineato non credo fosse necessario inserirla, perchè se parliamo di sopravenienze è scontato che sono costi o spese.

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                  Originariamente inviato da Mari83 Visualizza il messaggio
                  Domandina di diritto tributario

                  Per i soggetti IRES, la perdita relativa ad un periodo di imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi:

                  a) per l'intero ammontare ma non oltre il quinto esercizio;
                  b) in misura non superiore all' 80% del reddito imponibile e senza alcun limite temporale;
                  c) per l'intero ammontare e senza alcun limite temporale.
                  risposta a per l'intero ammontare che trova capienza nel reddito imponibile dei 5 anni

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                    Originariamente inviato da mic.dur Visualizza il messaggio
                    Ho omesso di evidenziare l'anno in cui vengono rilevate, ma la seconda parte, quella che ti ho sottolineato non credo fosse necessario inserirla, perchè se parliamo di sopravenienze è scontato che sono costi o spese.
                    Ci risiamo... le domande devono essere complete e non dare per sottinteso le cose, altrimenti non hanno nè capo nè coda e portano a sbagliare. Inoltre le sopravvenienze possono derivare anche da fenomeni diversi da costi o spese imputati agli esercizi precedenti...

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                      Originariamente inviato da paolpaol Visualizza il messaggio
                      ma le società di persone che imputano il reddito per trasparenza quindi non sono soggetti irpef e ne ires, ma rimane in capo a loro la soggettività irap perdono, così, la deduzione???
                      come scusa? le società di persona non sono soggetti nè ires nè irpef????? e che sono EVASORI TOTALI?. scusami, non ho afferrato il senso della tua osservazione mi sfugge qualcosa, uno di noi due dice una grossa fesseria....e temo di essere io....mi spieghi il senso dell'osservazione?

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