REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10752 del 2011, proposto da:
Soc. Cnipec Centro Nazionale Istruzione Professionale Esami e Concorsi Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raniero Raggi e Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria, 5;
contro
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Graziosi, domiciliata per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21;
nei confronti di
Soc. Praxi Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Pernazza, con domicilio eletto presso Federico Pernazza in Roma, via Nizza, 53; Soc Selexi Srl, Soc Ati Ambire Srl con Team Consultig Srl;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione dirigenziale n. 2643 in data 08.11.2011 che ha disposto l'aggiudicazione definitiva della gara CIG 0517291209 ad oggetto "Procedura ristretta ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento dell'incarico per l'organizzazione e la realizzazione di n. 22 procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, per il conferimento di posti in vari profili professionali" per l'importo a base di gara pari ad € 2.000.000,00;
- della determinazione dirigenziale n. 2642 in data 08.11.2011;
- di tutti gli altri atti preparatori, presupposti, connessi e conseguenti;;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Soc Praxi Spa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, ad una sommaria delibazione, il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni iuris risultando ragionevole la disposta esclusione della ricorrente avuto riguardo al ribasso che caratterizza la relativa offerta ed alle argomentazioni portate a sostegno dello stesso in sede di giustificazioni
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
Elena Stanizzi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Se questa pronuncia riguarda il concorso al Comune di Roma, possiamo ragionevolmente pensare che anche il ricorso che riguarda il "nostro" concorso sarà rigettato. Ripartendo da zero (A FAR DATA DALLA SENTENZA-ORDINANZA) nell'organizzazione del tutto ci vorrà un mese/un mese e mezzo per essere pronti alla prima prova .
Chi conosce le procedure di diritto amministrativo può confermare?
Che ne pensate?
Grazie
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10752 del 2011, proposto da:
Soc. Cnipec Centro Nazionale Istruzione Professionale Esami e Concorsi Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raniero Raggi e Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria, 5;
contro
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Graziosi, domiciliata per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21;
nei confronti di
Soc. Praxi Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Pernazza, con domicilio eletto presso Federico Pernazza in Roma, via Nizza, 53; Soc Selexi Srl, Soc Ati Ambire Srl con Team Consultig Srl;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione dirigenziale n. 2643 in data 08.11.2011 che ha disposto l'aggiudicazione definitiva della gara CIG 0517291209 ad oggetto "Procedura ristretta ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento dell'incarico per l'organizzazione e la realizzazione di n. 22 procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, per il conferimento di posti in vari profili professionali" per l'importo a base di gara pari ad € 2.000.000,00;
- della determinazione dirigenziale n. 2642 in data 08.11.2011;
- di tutti gli altri atti preparatori, presupposti, connessi e conseguenti;;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Soc Praxi Spa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, ad una sommaria delibazione, il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni iuris risultando ragionevole la disposta esclusione della ricorrente avuto riguardo al ribasso che caratterizza la relativa offerta ed alle argomentazioni portate a sostegno dello stesso in sede di giustificazioni
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
Elena Stanizzi, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Se questa pronuncia riguarda il concorso al Comune di Roma, possiamo ragionevolmente pensare che anche il ricorso che riguarda il "nostro" concorso sarà rigettato. Ripartendo da zero (A FAR DATA DALLA SENTENZA-ORDINANZA) nell'organizzazione del tutto ci vorrà un mese/un mese e mezzo per essere pronti alla prima prova .
Chi conosce le procedure di diritto amministrativo può confermare?
Che ne pensate?
Grazie
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