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    Originariamente inviato da verde.71 Visualizza il messaggio
    Il primo comma dell’art.106 del TUIR stabilisce che:

    le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio”.



    Quanto sopra significa che la società "recupera a tassazione" (iscrive nell'Unico tra le variazioni in aumento del quadro RF) QUEGLI IMPORTI CHE ANNUALMENTE ACCANTONA E CHE SUPERANO IL LIMITE INDICATO (0,50% FINO A CONCORRENZA DEL 5%).
    Pertanto un fondo GIA' tassato negli anni precedenti la chiusura dell'attività, se non utilizzato, ma "rilasciato" per altri motivi (appunto la chiusura dell'attività) NON VA TASSATO, cioè si registra in contabilità la sopravvenienza attiva (al solo fine di chiudere il fondo) ma poi si fa una VARIAZIONE IN DIMINUZIONE di pari importo per evitare una doppia tassazione
    Ieri mi sei mancato
    Impeccabile come sempre
    Ps. quanto ai beni strumentali ne parlerò con uno strizzacervelli...non vedendo a breve altra via di uscita.

    tornando seria, non sono sicura di aver capito bene, quindi, approfitto della tua disponibilità e ti chiedo:

    se nei periodi di imposta in cui si è generato ed incrementato il fondo sval. crediti, io non ho determinato in sede di unico nessuna variazione in aumento, perchè quanto accantonato era nei limiti previsti dall' 106 (riportati da te sopra), posso non riprendere la sopravvenienza contabile legata al fondo svalutazione crediti rimasto lì solo soletto?[/QUOTE]


    se non hai effettuato variazioni in aumento, vuol dire che non hai superato i limiti nell'accantonare, cosi il tutto resta "dedicibile" (fiscalmente, come previsto dal 106). Contabilmente "sterilizzi" il fondo con la sopravvenienza che non farà altro che "compensare" gli accantonamenti effettuati negli anni precedendti (costi non tassati).

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio


      AVVERTENZE PER L'USO : CHI RISPONDERA' SENZA UNO STRACCIO DI COMMENTO SARA' AUTOMATICAMENTE ESPULSO DALLA MAILING LIST


      Ai fini IRPEF, gli utili percepiti dai soci di società di persone costituiscono:

      a) Mere entrate patrimoniali,irrilevanti sul piano reddituale
      b) Mere entrate reddituali, irrilevanti sul piano patrimoniale
      c) Mere entrate reddituali e patrimoniali

      In sede di determinazione del reddito d'impresa, i dividendi sono imponibili in base:
      a) al principio di cassa
      b) al principio di competenza
      c) al principio di maturazione

      In sede di determinazione del reddito d'impresa, il valore fiscalmente riconosciuto di una partecipazione in una società di capitali:
      a) Aumenta a seguito di versamenti eseguiti dai soci a fondo perduto nella società partecipata
      b) Diminuisce a seguito di versamento eseguiti dai soci a fondo perduto nella società partecipata
      c) Non varia


      Ai fini IRPEF, spetta la detrazione per carichi di famiglia per il coniuge legalmente ed effettivamente separato?
      a) Si al 50%
      b) no
      c) Si al 100% al coniuge legalmente separato con reddito più elevato

      - In sede di determinazione del reddito d'impresa, i componenti positivi concorrono a formare il reddito anche se non imputati al conto economico?
      a) si
      b) solo in casi espressamente disciplinati
      c) mai


      LA pensione percepita da un lavoratore autonomo configura ai fini IRPEF:
      a) Un reddito di lavoro dipendente
      b) Un reddito di lavoro autonomo
      c) Un reddito esente perché già tassato alla fonte


      Quale strumento pone rimedio al fenomeno della doppia imposizione degli utili in seguito alla introduzione dell'IRES?
      a) L'esenzione, totale o parziale, da imposizione degli utili distribuiti ai soci
      b) L’esclusione, totale o parziale, da imposizione sugli utili distribuiti ai soci
      c) Un credito d’imposta sugli utili distribuiti ai soci

      Hai ragione rettifico vedi circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, nel caso di utili da partecipazione si è in presenza di una “esclusione”, mentre per le plusvalenze si tratta di una
      “esenzione”quindi risp b)
      Vi chiedo venia
      Michela

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        quindi ....


        I costi inerenti ai dividendi
        :
        a) deducibili
        b) non deducibili
        c) detraibili

        I costi inerenti alle pex:
        a) deducibili
        b) non deducibili
        c) detraibili
        per me è c - b

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          Originariamente inviato da verde.71 Visualizza il messaggio
          Il primo comma dell’art.106 del TUIR stabilisce che:

          le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio”.



          Quanto sopra significa che la società "recupera a tassazione" (iscrive nell'Unico tra le variazioni in aumento del quadro RF) QUEGLI IMPORTI CHE ANNUALMENTE ACCANTONA E CHE SUPERANO IL LIMITE INDICATO (0,50% FINO A CONCORRENZA DEL 5%).
          Pertanto un fondo GIA' tassato negli anni precedenti la chiusura dell'attività, se non utilizzato, ma "rilasciato" per altri motivi (appunto la chiusura dell'attività) NON VA TASSATO, cioè si registra in contabilità la sopravvenienza attiva (al solo fine di chiudere il fondo) ma poi si fa una VARIAZIONE IN DIMINUZIONE di pari importo per evitare una doppia tassazione
          Ieri mi sei mancato
          Impeccabile come sempre
          Ps. quanto ai beni strumentali ne parlerò con uno strizzacervelli...non vedendo a breve altra via di uscita.

          tornando seria, non sono sicura di aver capito bene, quindi, approfitto della tua disponibilità e ti chiedo:

          se nei periodi di imposta in cui si è generato ed incrementato il fondo sval. crediti, io non ho determinato in sede di unico nessuna variazione in aumento, perchè quanto accantonato era nei limiti previsti dall' 106 (riportati da te sopra), posso non riprendere la sopravvenienza contabile legata al fondo svalutazione crediti rimasto lì solo soletto?[/QUOTE]


          se non hai effettuato variazioni in aumento, vuol dire che non hai superato i limiti nell'accantonare, cosi il tutto resta "dedicibile" (fiscalmente, come previsto dal 106). Contabilmente "sterilizzi" il fondo con la sopravvenienza che non farà altro che "compensare" gli accantonamenti effettuati negli anni precedendti (costi non tassati).

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            Ecco la circolare per approfondimenti ...

            http://www.professionisti24.ilsole24..._36-E_2004.pdf

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              Originariamente inviato da Micasas Visualizza il messaggio
              Ecco i quiz con risposte ho totalizzato 14 errori su 44 domande..pensavo peggio...
              a presto
              Michela
              Grazie mic!l'ho provato e ho fatto anch'io 14 errori ma è un avvenimento visto il mio odio x la contabilità!

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                Art.8e del Tuir sulle plusvalenze patrimoniali

                Art. 86 - Plusvalenze patrimoniali. (Tuir 917/86)

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                  Originariamente inviato da tiziana253 Visualizza il messaggio
                  Grazie mic!l'ho provato e ho fatto anch'io 14 errori ma è un avvenimento visto il mio odio x la contabilità!
                  Pure il mio carissima é un EVENTO....di solito ne facevo 10-15 in piu ah ah
                  Domani facciamo tutti i 100 quiz di Tributario....
                  a presto
                  un abbraccio
                  Michela

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                    grazie michela...per i quiz

                    2174 L'IRES VIENE PAGATA:
                    a. Dalle società di capitali
                    b. Dalle società di persone
                    c. Dalle ditte individuali
                    Risposta esatta A
                    A completamento .....Anche le società di persona non residenti sono tassate ires art 73 comma 1 lettera d

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                      christian , anche se con ritardo potrei essere aggiunto anche io alla mailing list?
                      la mia mail non può che essere : memento28@tiscali.it
                      grazie

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                      Sto operando...
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