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Concorso 2010??????

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    Originariamente inviato da gaga_82 Visualizza il messaggio
    una domanda...la sentenza del Tar è stata depositata il 15 settembre se non sbaglio quindi l'AE ha tempo fino al 15 novembre per proporre ricorso...giusto?
    se è così quando si decide a fare sto ricorso???

    io sono pienamente d'accordo con te sulla sentenza...soprattutto sul fatto che anche chi ha preso più di 24 alla prima prova potrebbe usufruire della sentenza!!!!
    Senza dubbio può usufruirne se passa un concetto del genere. Lo farà: so che l'AE sta già preparando l'appello. Portate pazienza, ne vedremo delle belle. Io non sto certo a guardare.

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      Originariamente inviato da *Ally* Visualizza il messaggio
      Fidatevi. Dubito anche che la sentenza TAR possa avere qualche effetto, ad ogni modo ho creato un gruppo su FB per tutti coloro che hanno raggiunto l'idoneità nella prima prova, senza nessuno scopo particolare se non di capire quanti siamo. E per tenerci aggiornati sui prossimi sviluppi. Se vi va, unitevi.


      Se sono idonei loro, sono idonea/o anch'io! | Facebook
      mi sono iscritta al gruppo!!!

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        x Ally
        grazie mille per il chiarimento!
        Leggerò meglio la sentenza con più calma e attenzione, anche se già ora ke ci rifletto il tuo ragionamento non fa una piega

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          Per gli appasionati o anche solo neofiti del diritto, posto qualche commento a recenti sentenze sentenza.Giusto per dilettarsi un pò (per chi ne ha voglia e tempo)





          In vigenza di validità di una graduatoria di un concorso pubblico, l’Amministrazione che vuole procedere a nuove assunzioni per coprire eventuali posti vacanti che si sono resi disponibili, non lo può fare indicendo un nuovo concorso, ma ha invece l’obbligo di scorrere la stessa graduatoria, assumendo i relativi idonei.
          Così ha sostenuto il TAR del Lazio, sezione seconda, nella sentenza 15 settembre 2009, n. 8743.
          Secondo il collegio, la predetta affermazione – che ottiene ampi riscontri nella giurisprudenza amministrativa (ex plurimis TAR Lazio, sez. III - ter, 30 gennaio 2003, n. 536) – trova il suo fondamento direttamente nel dato normativo vigente, così come modificato dagli interventi legislativi succedutisi nel corso degli anni.
          Invero, la prima norma che ha dettato disposizioni al riguardo si rinviene nel D.P.R. n. 3 del 1957 (Testo unico degli impiegati dello Stato), il quale, all’art. 8, nel disciplinare il conferimento di posti disponibili agli idonei, aveva previsto una facoltà in capo all’amministrazione di conferire oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria tramite uno scorrimento dei candidati collocatosi in posizione successiva ai vincitori, ma ritenuti idonei, cioè capaci di svolgere le funzioni riguardanti il posto messo a concorso, nei limiti quantitativi dei posti vacanti stabiliti nella stessa norma.
          In tempi più recenti, l’articolo 15, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) attuativo del d.lgs. n. 29 del 1993, è intervenuto in merito, stabilendo una validità temporale di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione, da utilizzarsi per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, successivamente ed entro tale periodo dovessero rendersi disponibili.
          Con tale ultima disposizione, il TAR ritiene che sia stata sovvertita la natura del potere di scorrere la graduatoria in capo all’amministrazione, da mera facoltà in obbligo.
          Altre disposizioni, intervenute negli anni seguenti (art. 39, comma 13, legge n. 449 del 1997; art. 20, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488; art. 51, comma 8, della legge n. 388 del 2000) hanno confermato tale impostazione, rimarcando sempre – a parte alcuni specifici settori diversamente disciplinati – l’obbligatorietà per l’amministrazione di avvalersi della graduatoria in vigore, nei casi in cui la stessa decida di assumere, ovviamente, con riferimento ai posti messi a concorso resisi disponibili.
          A tale ultimo riguardo, va precisato che, comunque, nessuna norma prevede che l’amministrazione abbia l’obbligo di assumere gli idonei, e dello stesso avviso è pacifica giurisprudenza (v. C.d.S., sez. IV, 12.09.2006 n. 5320) ritenendo che gli stessi non vantano un diritto soggettivo, bensì una mera aspettativa (per i vincitori la questione è più controversa, ma non è oggetto di questo breve commento).
          Riassumendo, pertanto, in base alle disposizioni legislative vigenti, l’amministrazione, nel caso in cui il posto originariamente assegnato si fosse successivamente reso disponibile entro il periodo di validità della graduatoria, può assumere le seguenti decisioni:
          1. secondo la propria valutazione discrezionale, può decidere di non procedere alla copertura di tale posto;
          2. di procedere alla copertura del posto resosi disponibile, ma in questo caso attingendo obbligatoriamente il candidato dalla graduatoria in vigore.

          L’amministrazione non può, invece, indire un nuovo concorso, a meno che ritenga indispensabile un accertamento professionale o scientifico – anche in parte – diverso da quello svolto con il concorso concluso.
          (Altalex, 6 ottobre 2009. Nota di Gesuele Bellini)







          CONCORSI E SCORRIMENTO GRADUATORIE DEGLI IDONEI:
          SPETTA IL RISARCIMENTO PER LA MANCATA ASSUNZIONE.
          Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con una sentenza che farà sicuramente discutere.
          Secondo il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4639 depositata il 25.07.06 che
          pubblichiamo integralmente sul nostro sito web: home page - UGL Agenzie Fiscali, chi ha
          partecipato ad un concorso pubblico ed è risultato idoneo, deve essere chiamato
          appena è disponibile il posto relativo alla sua posizione in graduatoria.
          Il rifiuto può costare all’ente la condanna a versare un indennizzo in favore del
          partecipante “commisurato a una somma corrispondente alla retribuzione, comprensiva
          della quota di fine rapporto e al valore delle contribuzioni previdenziali obbligatorie ma
          con una detrazione del 50%, tenuto conto che gli interessati hanno impegnato le loro
          energie non in favore dell’ente ma per la cura degli interessi familiari culturali e di svago”.
          Il risarcimento danni per mancata assunzione non può essere negato, salvo la prova della
          controparte di eventuali somme percepite ad altro titolo nel periodo in contestazione.
          Il riconoscimento delle somme può essere fatto sia dal giudice ordinario che da quello
          amministrativo. TAR e Consiglio di Stato possono intervenire se alla base del sopruso c’è
          “un provvedimento amministrativo illegittimo, impugnato tempestivamente”.
          Il ricorso in oggetto che riguarda la vertenza fra una “idonea” non vincitrice ed un Ente
          Locale, è stato accolto dal Consiglio di Stato che lo ha ritenuto legittimo, in virtù di una
          serie di atti amministrativi che avevano disposto l’assunzione di soggetti che non avevano
          partecipato alla selezione mentre l’Ente banditore del concorso, doveva attingere alla
          graduatoria del concorso, ancora utile, in cui il ricorrente occupava una posizione
          migliore rispetto al personale assunto.
          Questa sentenza s’innesta nell’annosa questione dei concorsi pubblici che interessa
          anche le Agenzie Fiscali ed in modo particolare l’Agenzia delle Entrate, la quale ha ormai
          notoriamente aperto un conflitto “politico” con il Governo ed il Parlamento della
          Repubblica proprio sulla spinosa questione del mancato scorrimento delle graduatoria
          degli idonei ad un concorso per funzionari di terza area, con Contratto di Formazione
          Lavoro, bandito nel 2005 e da poco conclusosi.
          Sulla vicenda incombono varie censure del Legislatore ma, nonostante tutto ciò,
          l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto procedere con l’indizione di un nuovo concorso, ormai
          già in via di conclusione e che ha visto “strani” atteggiamenti da parte delle Commissioni
          esaminatrici nei confronti dei giovani laureati che avevano partecipato al concorso del
          2005 ma che ne erano usciti solo come “idonei” non risultandone vincitori, in molti casi per
          soli pochi centesimi di punto…! Atteggiamenti “strani” segnalatici da più parti e sui quali,
          in considerazione anche dei costi che comporta un concorso pubblico, bisognerà porre
          particolare attenzione unitamente ad una riflessione generale sui “criteri” di selezione.
          L’UGL si domanda, infine, cosa potrebbe succedere se, sulla scorta di questa sentenza, si
          dovessero ottenere nuovi pronunciamenti sfavorevoli all’Amministrazione chiamata in
          causa. A quanto potrebbe ammontare il “risarcimento” per gli eventuali vincitori di uno
          specifico ricorso, considerando che è non è possibile quantificare quanti sono gli idonei,
          aldilà della vicenda CFL, di concorsi ancora aperti e che potrebbero richiedere, se non Giustizia, almenonun giusto e legittimo indennizzo?

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            Originariamente inviato da *Ally* Visualizza il messaggio
            Ragazzi studiate. Il concorso ci sarà.
            Sì..............
            Ecco una notizia che mi fa piacere leggere.
            Il mio piacere sarebbe ancor maggiore se potessi immaginare più o meno quando uscirà sto benedetto concorso.
            A sto giro non vorrei perdere il treno.

            Commenta


              Originariamente inviato da sonia.antonini Visualizza il messaggio
              Sì..............
              Ecco una notizia che mi fa piacere leggere.
              Il mio piacere sarebbe ancor maggiore se potessi immaginare più o meno quando uscirà sto benedetto concorso.
              A sto giro non vorrei perdere il treno.
              Sonia buon giorno e buon giorno a tutti ...
              sarebbe bellissimo sapere quanto prima avere delle date ... di modo tale da organizzarsi con lavoro / studio ... speriamo in bene per tutto e quanto prima ...
              Abbracci ... !!!

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                Originariamente inviato da *Ally* Visualizza il messaggio
                Prima di tutto l'orientamento prevalente del CdS è opposto a quello della sentenza TAR, per cui potrebbe benissimo ribaltarla.
                Secondo, in quella sentenza c'è un concetto di idoneità che a questo punto è utilizzabile benissimo anche per la prima prova e allora voglio vedere.
                Terzo, quella sentenza ha dei buchi e degli appigli per l'AE, per cui, in appello, ha ottime possibilità.
                Quarto non esiste nessun obbligo per la PA di scorrimento delle graduatorie ( e non lo dico io ma il CdS) e non esiste nessuna possibilità di estensione degli effetti della sentenza a chi non ha partecipato al ricorso. E' diritto amministrativo.
                Leggetevi la sentenza e ditemi se è così lineare e priva di falle tanto da non poter essere smontata da un buon avvocato.
                E' da un po' di tempo che mi pongo ank'io la stessa domanda: "Se sono idonei coloro che hanno superato parzialmente il concorso, prendendo 24 alla 2.a prova, perchè non lo sono io ke ho preso 25,87 alla prima!?"... Questa è la prima vera falla di quella sentenza. Ed è irritante ke adesso (fate un giro nel forum) pare stiano organizzando un'estensione dei benefici della sentenza TAR anke ai non ricorsisti 2008.
                Alle tue considerazioni aggiungo ke anke se il CdS confermasse la linea TAR, l'AE può benissimo bypassarla bandendo un nuovo concorso con caratteristiche diverse dai precedenti. Cmq su FB non riuscirò a trovarti facilmente: passo quasi l'intera giornata in ufficio, dove FB è bloccato. Aggiornaci anke su questo forum.

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                  Originariamente inviato da Plynskin Visualizza il messaggio
                  Per gli appasionati o anche solo neofiti del diritto, posto qualche commento a recenti sentenze sentenza.Giusto per dilettarsi un pò (per chi ne ha voglia e tempo)





                  In vigenza di validità di una graduatoria di un concorso pubblico, l’Amministrazione che vuole procedere a nuove assunzioni per coprire eventuali posti vacanti che si sono resi disponibili, non lo può fare indicendo un nuovo concorso, ma ha invece l’obbligo di scorrere la stessa graduatoria, assumendo i relativi idonei.
                  Così ha sostenuto il TAR del Lazio, sezione seconda, nella sentenza 15 settembre 2009, n. 8743.
                  Secondo il collegio, la predetta affermazione – che ottiene ampi riscontri nella giurisprudenza amministrativa (ex plurimis TAR Lazio, sez. III - ter, 30 gennaio 2003, n. 536) – trova il suo fondamento direttamente nel dato normativo vigente, così come modificato dagli interventi legislativi succedutisi nel corso degli anni.
                  Invero, la prima norma che ha dettato disposizioni al riguardo si rinviene nel D.P.R. n. 3 del 1957 (Testo unico degli impiegati dello Stato), il quale, all’art. 8, nel disciplinare il conferimento di posti disponibili agli idonei, aveva previsto una facoltà in capo all’amministrazione di conferire oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria tramite uno scorrimento dei candidati collocatosi in posizione successiva ai vincitori, ma ritenuti idonei, cioè capaci di svolgere le funzioni riguardanti il posto messo a concorso, nei limiti quantitativi dei posti vacanti stabiliti nella stessa norma.
                  In tempi più recenti, l’articolo 15, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) attuativo del d.lgs. n. 29 del 1993, è intervenuto in merito, stabilendo una validità temporale di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione, da utilizzarsi per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, successivamente ed entro tale periodo dovessero rendersi disponibili.
                  Con tale ultima disposizione, il TAR ritiene che sia stata sovvertita la natura del potere di scorrere la graduatoria in capo all’amministrazione, da mera facoltà in obbligo.
                  Altre disposizioni, intervenute negli anni seguenti (art. 39, comma 13, legge n. 449 del 1997; art. 20, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488; art. 51, comma 8, della legge n. 388 del 2000) hanno confermato tale impostazione, rimarcando sempre – a parte alcuni specifici settori diversamente disciplinati – l’obbligatorietà per l’amministrazione di avvalersi della graduatoria in vigore, nei casi in cui la stessa decida di assumere, ovviamente, con riferimento ai posti messi a concorso resisi disponibili.
                  A tale ultimo riguardo, va precisato che, comunque, nessuna norma prevede che l’amministrazione abbia l’obbligo di assumere gli idonei, e dello stesso avviso è pacifica giurisprudenza (v. C.d.S., sez. IV, 12.09.2006 n. 5320) ritenendo che gli stessi non vantano un diritto soggettivo, bensì una mera aspettativa (per i vincitori la questione è più controversa, ma non è oggetto di questo breve commento).
                  Riassumendo, pertanto, in base alle disposizioni legislative vigenti, l’amministrazione, nel caso in cui il posto originariamente assegnato si fosse successivamente reso disponibile entro il periodo di validità della graduatoria, può assumere le seguenti decisioni:
                  1. secondo la propria valutazione discrezionale, può decidere di non procedere alla copertura di tale posto;
                  2. di procedere alla copertura del posto resosi disponibile, ma in questo caso attingendo obbligatoriamente il candidato dalla graduatoria in vigore.

                  L’amministrazione non può, invece, indire un nuovo concorso, a meno che ritenga indispensabile un accertamento professionale o scientifico – anche in parte – diverso da quello svolto con il concorso concluso.
                  (Altalex, 6 ottobre 2009. Nota di Gesuele Bellini)







                  CONCORSI E SCORRIMENTO GRADUATORIE DEGLI IDONEI:
                  SPETTA IL RISARCIMENTO PER LA MANCATA ASSUNZIONE.
                  Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con una sentenza che farà sicuramente discutere.
                  Secondo il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4639 depositata il 25.07.06 che
                  pubblichiamo integralmente sul nostro sito web: home page - UGL Agenzie Fiscali, chi ha
                  partecipato ad un concorso pubblico ed è risultato idoneo, deve essere chiamato
                  appena è disponibile il posto relativo alla sua posizione in graduatoria.
                  Il rifiuto può costare all’ente la condanna a versare un indennizzo in favore del
                  partecipante “commisurato a una somma corrispondente alla retribuzione, comprensiva
                  della quota di fine rapporto e al valore delle contribuzioni previdenziali obbligatorie ma
                  con una detrazione del 50%, tenuto conto che gli interessati hanno impegnato le loro
                  energie non in favore dell’ente ma per la cura degli interessi familiari culturali e di svago”.
                  Il risarcimento danni per mancata assunzione non può essere negato, salvo la prova della
                  controparte di eventuali somme percepite ad altro titolo nel periodo in contestazione.
                  Il riconoscimento delle somme può essere fatto sia dal giudice ordinario che da quello
                  amministrativo. TAR e Consiglio di Stato possono intervenire se alla base del sopruso c’è
                  “un provvedimento amministrativo illegittimo, impugnato tempestivamente”.
                  Il ricorso in oggetto che riguarda la vertenza fra una “idonea” non vincitrice ed un Ente
                  Locale, è stato accolto dal Consiglio di Stato che lo ha ritenuto legittimo, in virtù di una
                  serie di atti amministrativi che avevano disposto l’assunzione di soggetti che non avevano
                  partecipato alla selezione mentre l’Ente banditore del concorso, doveva attingere alla
                  graduatoria del concorso, ancora utile, in cui il ricorrente occupava una posizione
                  migliore rispetto al personale assunto.
                  Questa sentenza s’innesta nell’annosa questione dei concorsi pubblici che interessa
                  anche le Agenzie Fiscali ed in modo particolare l’Agenzia delle Entrate, la quale ha ormai
                  notoriamente aperto un conflitto “politico” con il Governo ed il Parlamento della
                  Repubblica proprio sulla spinosa questione del mancato scorrimento delle graduatoria
                  degli idonei ad un concorso per funzionari di terza area, con Contratto di Formazione
                  Lavoro, bandito nel 2005 e da poco conclusosi.
                  Sulla vicenda incombono varie censure del Legislatore ma, nonostante tutto ciò,
                  l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto procedere con l’indizione di un nuovo concorso, ormai
                  già in via di conclusione e che ha visto “strani” atteggiamenti da parte delle Commissioni
                  esaminatrici nei confronti dei giovani laureati che avevano partecipato al concorso del
                  2005 ma che ne erano usciti solo come “idonei” non risultandone vincitori, in molti casi per
                  soli pochi centesimi di punto…! Atteggiamenti “strani” segnalatici da più parti e sui quali,
                  in considerazione anche dei costi che comporta un concorso pubblico, bisognerà porre
                  particolare attenzione unitamente ad una riflessione generale sui “criteri” di selezione.
                  L’UGL si domanda, infine, cosa potrebbe succedere se, sulla scorta di questa sentenza, si
                  dovessero ottenere nuovi pronunciamenti sfavorevoli all’Amministrazione chiamata in
                  causa. A quanto potrebbe ammontare il “risarcimento” per gli eventuali vincitori di uno
                  specifico ricorso, considerando che è non è possibile quantificare quanti sono gli idonei,
                  aldilà della vicenda CFL, di concorsi ancora aperti e che potrebbero richiedere, se non Giustizia, almenonun giusto e legittimo indennizzo?
                  ti ringrazio per il tuo contributo e sicuramente le notizie da te riportate sono interessanti e attinenti in questo momento ma una considerazione che mi è venuta subito in mente leggendo queste righe è questa: che cosa si intende per graduatorie da scorrere? credo si debba intendere graduatorie di idonei a tutte le fasi del concorso... allora dico io il tirocinio è una fase del concorso oppure no??? credo sia una fase del concorso e allora con quale diritto chi è idoneo a 2 prove del concorso deve pretendere uno scorrimento??? allora posso pretenderlo anche io idonea alla prima prova con 26,56 o giù di li... solo ed esclusivamente gli idonei non vincitori che hanno sostenuto l'orale ed hanno preso un voto pari o superiore a 24 possono avere pretese!!!! io non sono un avvocato sono laureata in economia e quindi probabilmente non sono competente in materia ma sta cosa mi sembra talmente palese..... per questo io credo che il CdS non confermerà la sentenza e l'AE o scorrrerà le graduatorie degli idonei non vincitori 2009 (badate bene chi è idoneo all'orale non al tirocinio) o indirà un nuovo concorso con qualche modifica sostanziale che gli permetterà di mettersi al riparo da eventuali ricorsi di questi ultimi...
                  questo è il mio modesto parere ovviamente

                  Commenta


                    buondì a tutti,
                    leggendo i post precedenti mi sono venuti dei dubbi:
                    che cosa si intende per comportamenti "strani" delle Commissioni nei confronti degli idonei non vincitori del concorso 2005?
                    perchè chi ha preso 25,87 non passa, come pure giustamente chicco35 chiedeva se il minimo è 24? forse non basta il 25,87 se in graduatoria della stessa regione c'è chi ha preso un voto ancora più alto?
                    scusate l'ignoranza, ma è la prima volta che vorrei partecipare a questo concorso, vorrei capire come funziona.
                    chicco ha tutta la mia solidarietà, se fosse capitato a me sarei andato lì se non a prenderli a botte, per lo meno a protestare! Ma vedi che si deve sopportare dopo aver studiato tanto!

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                      Originariamente inviato da laurapellegriniit Visualizza il messaggio
                      ti ringrazio per il tuo contributo e sicuramente le notizie da te riportate sono interessanti e attinenti in questo momento ma una considerazione che mi è venuta subito in mente leggendo queste righe è questa: che cosa si intende per graduatorie da scorrere? credo si debba intendere graduatorie di idonei a tutte le fasi del concorso... allora dico io il tirocinio è una fase del concorso oppure no??? credo sia una fase del concorso e allora con quale diritto chi è idoneo a 2 prove del concorso deve pretendere uno scorrimento??? allora posso pretenderlo anche io idonea alla prima prova con 26,56 o giù di li... solo ed esclusivamente gli idonei non vincitori che hanno sostenuto l'orale ed hanno preso un voto pari o superiore a 24 possono avere pretese!!!! io non sono un avvocato sono laureata in economia e quindi probabilmente non sono competente in materia ma sta cosa mi sembra talmente palese..... per questo io credo che il CdS non confermerà la sentenza e l'AE o scorrrerà le graduatorie degli idonei non vincitori 2009 (badate bene chi è idoneo all'orale non al tirocinio) o indirà un nuovo concorso con qualche modifica sostanziale che gli permetterà di mettersi al riparo da eventuali ricorsi di questi ultimi...
                      questo è il mio modesto parere ovviamente
                      Ciao Laura,cercherò di spiegare perchè la situazione di quelli che hanno superato la prima prova è diversa da coloro i quali hanno superato la seconda prova al concorso per 825 posti..Giustamente tu affermi:"chi è idoneo a 2 prove del concorso deve pretendere uno scorrimento??? allora posso pretenderlo anche io idonea alla prima prova con 26,56 o giù di li..."Il problema, però è che chi ha superato la prima prova ha superato solo quella, non dimostrando alcun, come dire, requisito di idoneità, che invece hanno dimostrato coloro che hanno superato anche la seconda prova, i quali non sono stati ammessi al tirocinio non per una loro INIDONEITA', bensì perchè i posti per il tirocinio erano x+ 40%.I ricorsisti, allora obiettano che è illogico ed antieconomico escluderli da un tirocinio (quello del 2008 sia chiaro) perchè i posti sono x+ 40% e poi dopo neanche 6 mesi la Pa (a concorso 2008 ancora in atto), bandisce un identico concorso con identici requisiti per ottenere l'idoneità al tirocinio (il superamento delle 2 prove concorsuali).Se i ricorsisti del 2008 hanno dimostrato di possedere i requisiti richiesti dal bando per accedere al tirocinio (cioè il superamento delle prime due prove. Bada bene, superamento delle due prove e non di una sola prova!! .Infatti il Tar afferma:"che l'avvenuto superamento delle prime due prove della precedente graduatoria costituisce un fatto idoneo a
                      provare che i ricorrenti possiedono il livello di preparazione richiesto per l'accesso al tirocinio
                      "), perchè non farli accedere direttamente al tirocinio 2009 invece di bandire un concorso ex novo con tutti i costi che esso comporta?
                      In sostanza si dice: Ho superato le prime due prove (superamento avvenuto con il raggiungimento del 24/30, così come recita il bando), ma non ammesso perchè i posti al tirocinio erano tot e io non potevo rientrarci e tu Pa che fai?Bandisci nel frattempo un concorso identico, spendendo un pozzo di soldi, quando hai caldi caldi tot persone risultate idonee al tirocinio (perchè hanno superato entrambe le prove) e non le chiami?Allora sprechi i soldi della collettività e violi l'art.97 della Cost. (perdona la mia spiegazione maccheronica!!!)
                      Questa è a mio avviso, condivisibile o meno, l'interpretazione che ha dato il tar all'operato dell'agenzia.Se il Cds la condividerà oppure no lo sapremo tra qualche mese

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