annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Ricorso per ammissione seconda prova 892 funzionari agenzia delle entrate

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Quanto hai riportato, se sarà rispettato, mi sembra molto confortante!



    Originariamente inviato da jakmandolino Visualizza il messaggio
    REPUBBLICA ITALIANA


    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio(Sezione Terza)ha pronunciato la presenteORDINANZA
    sul ricorso numero di registro generale 6903 del 2015, proposto da:
    Mariano Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Lentini e Ugo Santucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;
    contro
    l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
    per l'annullamentoprevia sospensione dell'efficacia,
    della esclusione del ricorrente dalla seconda prova tecnico - professionale della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892unità per la terza area funzionale fascia retributiva f1 profilo professionale funzionario per attività amministrativo tributaria.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;Visti tutti gli atti della causa;Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Considerato ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa che in relazione alla fissazione della soglia di idoneità in 24/30, per la quale si contesta la violazione dell’art. 7 del d.P.R. 487/1994, il ricorso in esame non appare sostenuto da sufficiente fumus boni iuris in quanto l’art. 7 del d.P.R. 487/1994 individua i requisiti minimi necessari per l’accesso al pubblico impiego, ma non sembra impedire alle amministrazioni di fissare un livello di requisiti superiore in ordine al livello di conoscenza necessario a superare la prova preselettiva;che, peraltro, appare dubbia l’applicabilità alla vicenda in esame dello stesso d.P.R. 487/1994 alla stregua del parere del Consiglio di Stato, Sez. II n. 4912/2013;che l’ulteriore previsione riguardante la limitazione del numero minimo di candidati ammessi a partecipare alla seconda prova sembra sfuggire alle censure dedotte, in quanto il criterio secondo il quale sarebbero stati ammessi alle prove ulteriori coloro che fossero rientrati nel limite massimo di cinque volte il numero dei posti messi a concorso, oltre ad apparire congruo, si rivela logico essendo volto a garantire un più celere svolgimento della procedura concorsuale senza pregiudicare la necessità di premiare i più meritevoli;Ritenuto in ordine alla prova scritta, che dalle modalità di svolgimento della stessa non sembrano emergere elementi idonei a confermare la violazione del principio dell’anonimato, posto che i moduli utilizzati per le prove erano contraddistinti da codici a barre diversi tra loro, i quali consentivano solo in una fase successiva l’abbinamento del modulo delle risposte con la scheda anagrafica solo mediante sistemi di lettura ottica;
    P.Q.M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare.Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
    Francesco Corsaro, PresidenteVincenzo Blanda, Consigliere, EstensoreAchille Sinatra, Consigliere
    L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIAIl 01/07/2015IL SEGRETARIO(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

    Commenta


      bene bene bene.

      Commenta


        http://www.primapaginamolise.it/deta...link=index.php

        Commenta


          Diamine, se lo dice un giornalino online del Molise c'è da tremare....

          Commenta


            Originariamente inviato da arturobafff Visualizza il messaggio
            Diamine, se lo dice un giornalino online del Molise c'è da tremare....
            A dire il vero lo dice il cds...

            Commenta


              ma la parte finale, a naso, sembra aggiunta pari pari da un comunicato di provenienza felina...

              Commenta


                https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZAJM35LIEJMVE3IA54HREKD3HM&q=
                pochi trionfalismi.

                Commenta


                  Originariamente inviato da Tabasco Visualizza il messaggio
                  ma la parte finale, a naso, sembra aggiunta pari pari da un comunicato di provenienza felina...
                  stessa sensazione

                  anche perchè sia nell'ord. del CDS sia in quella del TAR citata (la 1394) non si fa alcuna menzione della "contaminazione degli elaborati"
                  che però, guarda caso, è uno dei motivi del noto ricorsista....

                  Commenta


                    Nessun trionfalsimo.

                    Commenta


                      Di elenchi passati AE, per concorsi simili a quello 892 funzionari, che presentino ammessi con riserva al tirocinio, sono riuscito a trovarne solo in occasione del 1180 unita' per la terza area funzionale:
                      tinyurl.com/p3rws95
                      Guardando qualcuno dei pdf, si notano ammessi con riserva al tirocinio.
                      Ebbene, alcuni di quei nomi si trovano sul ricorso 3946 del 2008, per il quale il TAR nel 2011 ha pronunciato una sentenza secondo cui "il ricorso e i motivi aggiunti possono, conclusivamente, essere accolti nei limiti dell'interesse ancora persistente in capo ad alcuni ricorrenti": si parla pero' di una questione di titoli (punteggi di laurea), dunque una richiesta diversa dalle faccende inerenti alle votazioni delle prove.

                      tinyurl.com/qbjkzjg

                      Ancora una volta dunque non sono riuscito a trovare precise analogie nel passato, cosa che rafforza la mia convinzione per cui, prossimamente, decisioni prese eventualmente a favore dei ricorrenti sarebbero da ritenersi "storiche" (o inedite, se preferite).

                      Un paio di punti mi sembrano comunque interessanti:

                      - "con ordinanza n. 3039/08, confermata in grado di appello, tutti i ricorrenti sono stati ammessi con riserva alle prove concorsuali e che soltanto i sig.ri Giovanni Cantone, Loretta Briscione, Rodrigo Del Regno, Daniele Aniello La Mura, Domenico Vaccarella e Diego Valente hanno superato tutte le prove concorsuali, cosicchè hanno ancora interesse alla definizione del merito della controversia, mentre per tutti gli altri può essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento degli atti";

                      - "rispetto all'impugnazione del bando di concorso e dei conseguenti provvedimenti di esclusione di singoli concorrenti non possono essere considerati controinteressati gli altri concorrenti (cfr. fra le altre Cons. Stato VI, 15.4.2010 n. 2131) , poiché l'interesse dei candidati ammessi a che il numero dei concorrenti sia il più ridotto possibile va qualificato come un mero interesse di fatto, non tutelato dall'ordinamento giuridico".

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X