Quanto hai riportato, se sarà rispettato, mi sembra molto confortante!
Originariamente inviato da jakmandolino
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REPUBBLICA ITALIANA
Mariano Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Lentini e Ugo Santucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;
Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;Visti tutti gli atti della causa;Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa che in relazione alla fissazione della soglia di idoneità in 24/30, per la quale si contesta la violazione dell’art. 7 del d.P.R. 487/1994, il ricorso in esame non appare sostenuto da sufficiente fumus boni iuris in quanto l’art. 7 del d.P.R. 487/1994 individua i requisiti minimi necessari per l’accesso al pubblico impiego, ma non sembra impedire alle amministrazioni di fissare un livello di requisiti superiore in ordine al livello di conoscenza necessario a superare la prova preselettiva;che, peraltro, appare dubbia l’applicabilità alla vicenda in esame dello stesso d.P.R. 487/1994 alla stregua del parere del Consiglio di Stato, Sez. II n. 4912/2013;che l’ulteriore previsione riguardante la limitazione del numero minimo di candidati ammessi a partecipare alla seconda prova sembra sfuggire alle censure dedotte, in quanto il criterio secondo il quale sarebbero stati ammessi alle prove ulteriori coloro che fossero rientrati nel limite massimo di cinque volte il numero dei posti messi a concorso, oltre ad apparire congruo, si rivela logico essendo volto a garantire un più celere svolgimento della procedura concorsuale senza pregiudicare la necessità di premiare i più meritevoli;Ritenuto in ordine alla prova scritta, che dalle modalità di svolgimento della stessa non sembrano emergere elementi idonei a confermare la violazione del principio dell’anonimato, posto che i moduli utilizzati per le prove erano contraddistinti da codici a barre diversi tra loro, i quali consentivano solo in una fase successiva l’abbinamento del modulo delle risposte con la scheda anagrafica solo mediante sistemi di lettura ottica;
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio(Sezione Terza)ha pronunciato la presenteORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6903 del 2015, proposto da:Mariano Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Lentini e Ugo Santucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;
contro
l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; per l'annullamentoprevia sospensione dell'efficacia,
della esclusione del ricorrente dalla seconda prova tecnico - professionale della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892unità per la terza area funzionale fascia retributiva f1 profilo professionale funzionario per attività amministrativo tributaria.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;Visti tutti gli atti della causa;Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa che in relazione alla fissazione della soglia di idoneità in 24/30, per la quale si contesta la violazione dell’art. 7 del d.P.R. 487/1994, il ricorso in esame non appare sostenuto da sufficiente fumus boni iuris in quanto l’art. 7 del d.P.R. 487/1994 individua i requisiti minimi necessari per l’accesso al pubblico impiego, ma non sembra impedire alle amministrazioni di fissare un livello di requisiti superiore in ordine al livello di conoscenza necessario a superare la prova preselettiva;che, peraltro, appare dubbia l’applicabilità alla vicenda in esame dello stesso d.P.R. 487/1994 alla stregua del parere del Consiglio di Stato, Sez. II n. 4912/2013;che l’ulteriore previsione riguardante la limitazione del numero minimo di candidati ammessi a partecipare alla seconda prova sembra sfuggire alle censure dedotte, in quanto il criterio secondo il quale sarebbero stati ammessi alle prove ulteriori coloro che fossero rientrati nel limite massimo di cinque volte il numero dei posti messi a concorso, oltre ad apparire congruo, si rivela logico essendo volto a garantire un più celere svolgimento della procedura concorsuale senza pregiudicare la necessità di premiare i più meritevoli;Ritenuto in ordine alla prova scritta, che dalle modalità di svolgimento della stessa non sembrano emergere elementi idonei a confermare la violazione del principio dell’anonimato, posto che i moduli utilizzati per le prove erano contraddistinti da codici a barre diversi tra loro, i quali consentivano solo in una fase successiva l’abbinamento del modulo delle risposte con la scheda anagrafica solo mediante sistemi di lettura ottica;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare.Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:Francesco Corsaro, PresidenteVincenzo Blanda, Consigliere, EstensoreAchille Sinatra, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIAIl 01/07/2015IL SEGRETARIO(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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