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Ricorso per ammissione seconda prova 892 funzionari agenzia delle entrate

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    Originariamente inviato da siberian Visualizza il messaggio
    Ma davvero credi che una persona l'8 luglio inizi a studiare in vista di un concorso che tu, da come parli, vuoi farmi credere che ci sarà certamente nel 2016? Poi sono gli avvocati a dare false speranze...(da qui si evince la tua malafede a differenza di fmazza)
    Vieni qui a dire una cosa detta e stradetta.
    Ti ricordo che quando usciranno le graduatorie ci saranno persone ammesse con riserva che faranno il tirocinio e che hanno tolto il posto a qualcuno. E' giusto? no ma la cosa qui funziona così.


    forse, come evidenziato da commenti di altre persone, mi dovresti delle scuse...

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      Originariamente inviato da Fulvius Visualizza il messaggio
      forse, come evidenziato da commenti di altre persone, mi dovresti delle scuse...

      Ma chi sei e perchè???
      Qualcuno ha per caso postato le dichiarazioni del direttore dell'agenzia sul nuovo concorso?

      Ciò che dici tu è stato già detto non c'è bisogno di una persona che ci spiega che significa istanza cautelare.

      Forse non hai capito che questo thread è stato creato con uno scopo e diretto a determinate persone. Tu non hai interesse , sei in disaccordo e sei entrato per scopi differenti quindi al limite dovresti chiedere scusa tu.

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        Possibile futuro

        Originariamente inviato da francifra Visualizza il messaggio
        @siberian la notizia di 3 concorsi di fila è uscita più di un anno fa, è nella programmazione del fabbisogno di personale Dell AE, ovviamente nessuno può darti la certezza delle tempistiche ma questo vale un po per tutti i concorsi, vedi magistratura dovrebbe essere ogni anno ma qualche volta salta. Io mi sono laureata 6 anni fa e ho sempre continuato a studiare, lavorare e fare concorsi e alla fine l impegno ha ripagato. Credimi senza un impegno costante non c'è l'avrei mai fatta in 20 giorni a preparare la prima prova, tributario e contabilità non li avevo mai studiati ( chiaramente un 21 all'università di tributario non mi dava certo una buona base di partenza)

        Anche io ho passato la selezione in Lombardia, sinceramente penso che seppur detentori di un interesse i ricorsisti avranno poche possibilità al Tar che deciderà sul merito e poi nei successivi, eventuali, gradi di giudizio. Inoltre, per la faccenda del possibile nuovo concorso nel 2016, avete mai sentito parlare della legge d'alia? Questa legge stabilisce che fino al 2017 in caso di nuovi concorsi si debba prendere dagli idonei non assunti, nel nostro caso coloro che non passeranno l'orale, prima dallo stesso ente e poi da altri enti. Ma la mia riflessione è la seguente secondo voi dopo tutti questi problemi organizzativi l'ADE si rimette nei casini con un nuovo bando?

        Argomento ricorso, l'annullamento del concorso è fuori da ogni logica, l'accesso dei ricorsisti al tirocinio lo vedo difficile per il seguente motivo: secondo voi nel preparare il concorso non sapevano quali argomenti avrebbero usato gli avvocati nel ricorso?! Quindi non hanno fatto un concorso con cui poter essere sicuri che non gli vengano mossi rilievi?

        Argomento Avv. Leone e co., ritengo che molte speranze date saranno disattese, si è fatto in tre mesi 60.000 €, a lui che frega di cosa succede.

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          Dal momento che sono stato io a mettere in piedi questa discussione credo di avere il dovere di dare delle spiegazioni sia a quelli che sono a favore sia a quelli che sono contro i ricorsi.
          Innanzitutto un ricorso non è uno stratagemma per ottenere qualcosa che non è dovuto ma un modo per chiedere ad un terzo “UN GIUDICE” un giudizio su un qualcosa che non è chiaro.
          Se qualcuno pensa che sia tutto chiaro allora è normale che pensi che il ricorso sia inutile ma se ci sono persone che invece hanno dei dubbi in merito a come sia stato fatto il bando allora è giusto anche che utilizzino il ricorso come mezzo per farsi dire da un giudice se quel bando sia corretto o meno.
          Onestamente ammetto che ci sono utenti contrari al ricorso che hanno argomentato le loro tesi a favore della correttezza del bando e quindi dell’inutilità del ricorso con intelligenza e con cognizione di causa, ne ricordo uno su tutti FMAZZA, ma malgrado le sue argomentazioni siano sempre state supportate ed avvalorate da riscontri giurisprudenziali non mi hanno convinto del tutto così come del resto le mie tesi non hanno convinto lui.
          FMAZZA, infatti, riteneva che il bando fosse corretto invocando un parere del CdS (Adunanza di Sezione del 20 giugno 2012 NUMERO AFFARE 04984/2011) nel quale era scritto “Quanto alla invocata violazione di disposizioni contenute nel d.P.R. n. 487 del 1994, va rilevato che il richiamato regolamento trova applicazione diretta solo per i concorsi statali, mentre non assume efficacia cogente ed inderogabile per quelle amministrazioni – come l’Agenzia delle entrate – alle quali la legge riconosce e garantisce autonomia organizzativa, assoggettandole ad una disciplina derogatoria rispetto a quella applicabile alle amministrazioni dello Stato. Gli artt. 56 e ss. del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300 prevedono per le agenzie fiscali una particolare autonomia, anche per quanto attiene l’assunzione del personale, che si manifesta tramite un’ampia potestà regolamentare prevista dal comma 3 dell’art. 71”. Dal canto mio, invece, pensavo che il bando non fosse corretto invocando una sentenza del Tar (TAR LAZIO ROMA, SEZ. IIIter, 22 agosto 2012, n. 7380) nella quale era scritto “È appena il caso di rilevare che, pur se si volesse reputare operante - per mera ipotesi - la facoltà derogatoria di cui all’art. 70, co. 13, cit., una disciplina della “materia” difforme dalle norme del d.P.R. n. 487/94 (anche se coerente con i “principi” sul reclutamento) non potrebbe che essere contenuta in un atto normativo (i.e. regolamentare), ma non in un provvedimento quale un bando di concorso, ciò potendosi desumere dal riferimento alla nozione di “materia” e alla possibilità che questa sia “regolata, in coerenza con i principi” nell’ambito degli specifici “ordinamenti” delle amministrazioni che intendessero esercitare detto potere derogatorio”. A questo punto qualcuno potrebbe dire “si ma nel regolamento di amministrazione è specificato che “le regole delle procedure di selezione sono stabilite nei relativi avvisi o bandi” ed è proprio quello il punto PUO’ L’AGENZIA ATTRAVERSO UNA NORMA DI RINVIO IN BIANCO CONTENUTA NEL REGOLAMENTO INSERIRE NEL BANDO LE CONTROVERSE REGOLE O ANDAVANO INSERITE GIA’ NEL REGOLAMENTO PER ESSERE VALIDE? L’Agenzia avrebbe potuto scrivere i punti che oggi sono controversi nel regolamento di amministrazione e tutto sarebbe stato corretto ma nessuno ha capito perché non lo abbia fatto. Il punto è questo io non sono certo che la mia tesi sia giusta ma allo stesso modo non sono certo che l’altra sia giusta. Ragion per cui credo sia corretto chiedere ad un giudice di spiegarci quale delle due tesi vada applicata al caso specifico.

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            Originariamente inviato da grey wolf Visualizza il messaggio
            Dal momento che sono stato io a mettere in piedi questa discussione credo di avere il dovere di dare delle spiegazioni sia a quelli che sono a favore sia a quelli che sono contro i ricorsi.
            Innanzitutto un ricorso non è uno stratagemma per ottenere qualcosa che non è dovuto ma un modo per chiedere ad un terzo “UN GIUDICE” un giudizio su un qualcosa che non è chiaro.
            Se qualcuno pensa che sia tutto chiaro allora è normale che pensi che il ricorso sia inutile ma se ci sono persone che invece hanno dei dubbi in merito a come sia stato fatto il bando allora è giusto anche che utilizzino il ricorso come mezzo per farsi dire da un giudice se quel bando sia corretto o meno.
            Onestamente ammetto che ci sono utenti contrari al ricorso che hanno argomentato le loro tesi a favore della correttezza del bando e quindi dell’inutilità del ricorso con intelligenza e con cognizione di causa, ne ricordo uno su tutti FMAZZA, ma malgrado le sue argomentazioni siano sempre state supportate ed avvalorate da riscontri giurisprudenziali non mi hanno convinto del tutto così come del resto le mie tesi non hanno convinto lui.
            FMAZZA, infatti, riteneva che il bando fosse corretto invocando un parere del CdS (Adunanza di Sezione del 20 giugno 2012 NUMERO AFFARE 04984/2011) nel quale era scritto “Quanto alla invocata violazione di disposizioni contenute nel d.P.R. n. 487 del 1994, va rilevato che il richiamato regolamento trova applicazione diretta solo per i concorsi statali, mentre non assume efficacia cogente ed inderogabile per quelle amministrazioni – come l’Agenzia delle entrate – alle quali la legge riconosce e garantisce autonomia organizzativa, assoggettandole ad una disciplina derogatoria rispetto a quella applicabile alle amministrazioni dello Stato. Gli artt. 56 e ss. del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300 prevedono per le agenzie fiscali una particolare autonomia, anche per quanto attiene l’assunzione del personale, che si manifesta tramite un’ampia potestà regolamentare prevista dal comma 3 dell’art. 71”. Dal canto mio, invece, pensavo che il bando non fosse corretto invocando una sentenza del Tar (TAR LAZIO ROMA, SEZ. IIIter, 22 agosto 2012, n. 7380) nella quale era scritto “È appena il caso di rilevare che, pur se si volesse reputare operante - per mera ipotesi - la facoltà derogatoria di cui all’art. 70, co. 13, cit., una disciplina della “materia” difforme dalle norme del d.P.R. n. 487/94 (anche se coerente con i “principi” sul reclutamento) non potrebbe che essere contenuta in un atto normativo (i.e. regolamentare), ma non in un provvedimento quale un bando di concorso, ciò potendosi desumere dal riferimento alla nozione di “materia” e alla possibilità che questa sia “regolata, in coerenza con i principi” nell’ambito degli specifici “ordinamenti” delle amministrazioni che intendessero esercitare detto potere derogatorio”. A questo punto qualcuno potrebbe dire “si ma nel regolamento di amministrazione è specificato che “le regole delle procedure di selezione sono stabilite nei relativi avvisi o bandi” ed è proprio quello il punto PUO’ L’AGENZIA ATTRAVERSO UNA NORMA DI RINVIO IN BIANCO CONTENUTA NEL REGOLAMENTO INSERIRE NEL BANDO LE CONTROVERSE REGOLE O ANDAVANO INSERITE GIA’ NEL REGOLAMENTO PER ESSERE VALIDE? L’Agenzia avrebbe potuto scrivere i punti che oggi sono controversi nel regolamento di amministrazione e tutto sarebbe stato corretto ma nessuno ha capito perché non lo abbia fatto. Il punto è questo io non sono certo che la mia tesi sia giusta ma allo stesso modo non sono certo che l’altra sia giusta. Ragion per cui credo sia corretto chiedere ad un giudice di spiegarci quale delle due tesi vada applicata al caso specifico.
            Lo sai che io e te abbiamo idee opposte ma comunque entrambe comprensibili e valide, riusciamo a riconoscerlo reciprocamente. Il punto è un altro: tu fai considerazioni obiettive e di fondo legittime malgrado io non le condivida. Ma sei uno dei pochi, purtroppo. Molti altri, lo leggi qui ed in altri thread, invece non fanno queste considerazioni. La loro volontà di ricorrere è solo un tentativo di rientrare in una gara dalla quale sono stati esclusi. "Sono fuori, vedo di fare ricorso", senza nemmeno sapere di cosa abbiamo discusso qui! E questo non lo comprendo affatto. Tu mi spieghi che fai ricorso per questo, quello e quell'altro. E a te dico "ok, fai bene". A tutti gli altri invece non si riuscirò mai a dire che fanno bene... Tra questi altri rientrano anche i tanti avvocati, purtroppo. E questo è davvero deprecabile. Ma il tizio che come è comparso allo stesso modo è scomparso, era in buona fede? A questo punto non credo proprio. Ha fatto un po' di proselitismo, ha raggiunto l'obiettivo e via dove lo ha portato il vento!

            Giunti a questo punto, non interverrò più altrimenti sembra che voglio polemizzare e tirare acqua al mio mulino. E che acqua dovrei tirare??? I miei risultati sono dipesi sempre e solo da me e dalla mia preparazione, i ricorrenti, ammessi o no, non avrebbero mai potuto incidere sulla mia esclusione dalla gara...

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              Originariamente inviato da Salvas Visualizza il messaggio
              Anche io ho passato la selezione in Lombardia, sinceramente penso che seppur detentori di un interesse i ricorsisti avranno poche possibilità al Tar che deciderà sul merito e poi nei successivi, eventuali, gradi di giudizio. Inoltre, per la faccenda del possibile nuovo concorso nel 2016, avete mai sentito parlare della legge d'alia? Questa legge stabilisce che fino al 2017 in caso di nuovi concorsi si debba prendere dagli idonei non assunti, nel nostro caso coloro che non passeranno l'orale, prima dallo stesso ente e poi da altri enti. Ma la mia riflessione è la seguente secondo voi dopo tutti questi problemi organizzativi l'ADE si rimette nei casini con un nuovo bando?

              Argomento ricorso, l'annullamento del concorso è fuori da ogni logica, l'accesso dei ricorsisti al tirocinio lo vedo difficile per il seguente motivo: secondo voi nel preparare il concorso non sapevano quali argomenti avrebbero usato gli avvocati nel ricorso?! Quindi non hanno fatto un concorso con cui poter essere sicuri che non gli vengano mossi rilievi?

              Argomento Avv. Leone e co., ritengo che molte speranze date saranno disattese, si è fatto in tre mesi 60.000 €, a lui che frega di cosa succede.
              Per quanto riguarda le graduatorie, tutti coloro che prenderanno un voto superiore a 24 e che quindi non verranno bocciati, entreranno in graduatoria, che se funziona come le altre volte entro la fine dell'estate 2016 verrà espletata. Chi verrà bocciato e chi è chi non rientra nei tirocinanti non fa parte di nessuna graduatoria, a meno che un GO non dica il contrario.
              Sul nuovo concorso non lo so.... So solo che nel 2012 ci furono casini ben peggiori e come è stata approvata la famosa "voluntary " hanno pubblicato il bando.

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                mi pare di aver letto che si può aderire al ricorso dell'avv.leone entro il 20/7
                ma cmq i termini per presentarlo sono 60gg dal 3/7 e bisogna contare anche la sospensione feriale ...quindi si ha tempo per presentare ricorso fino a metà ottobre....
                non so, vorrei aspettare, soprattutto il 28/7 per vedere che fine faranno i ricorsisti prima prova...voi che ne pensate?

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                  Ma quali sarebbero i motivi del ricorso della seconda prova? I medesimi di quelli della prima? Apprezzo la coerenza delle persone che hanno passato la prima prova, accettando implicitamente la procedura, e poi ricorrono perché non hanno superato la seconda.

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                    Originariamente inviato da daslmc Visualizza il messaggio
                    mi pare di aver letto che si può aderire al ricorso dell'avv.leone entro il 20/7
                    ma cmq i termini per presentarlo sono 60gg dal 3/7 e bisogna contare anche la sospensione feriale ...quindi si ha tempo per presentare ricorso fino a metà ottobre....
                    non so, vorrei aspettare, soprattutto il 28/7 per vedere che fine faranno i ricorsisti prima prova...voi che ne pensate?
                    se proprio devi fare ricorso (mio modesto parere fatti una bella vacanza con quei soldi) aspetta la pronuncia del Tar

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                      pronostici leonini.....

                      REPUBBLICA ITALIANA


                      Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio(Sezione Terza)ha pronunciato la presenteORDINANZA
                      sul ricorso numero di registro generale 6903 del 2015, proposto da:
                      Mariano Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Lentini e Ugo Santucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;
                      contro
                      l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
                      per l'annullamentoprevia sospensione dell'efficacia,
                      della esclusione del ricorrente dalla seconda prova tecnico - professionale della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892unità per la terza area funzionale fascia retributiva f1 profilo professionale funzionario per attività amministrativo tributaria.
                      Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;Visti tutti gli atti della causa;Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
                      Considerato ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa che in relazione alla fissazione della soglia di idoneità in 24/30, per la quale si contesta la violazione dell’art. 7 del d.P.R. 487/1994, il ricorso in esame non appare sostenuto da sufficiente fumus boni iuris in quanto l’art. 7 del d.P.R. 487/1994 individua i requisiti minimi necessari per l’accesso al pubblico impiego, ma non sembra impedire alle amministrazioni di fissare un livello di requisiti superiore in ordine al livello di conoscenza necessario a superare la prova preselettiva;che, peraltro, appare dubbia l’applicabilità alla vicenda in esame dello stesso d.P.R. 487/1994 alla stregua del parere del Consiglio di Stato, Sez. II n. 4912/2013;che l’ulteriore previsione riguardante la limitazione del numero minimo di candidati ammessi a partecipare alla seconda prova sembra sfuggire alle censure dedotte, in quanto il criterio secondo il quale sarebbero stati ammessi alle prove ulteriori coloro che fossero rientrati nel limite massimo di cinque volte il numero dei posti messi a concorso, oltre ad apparire congruo, si rivela logico essendo volto a garantire un più celere svolgimento della procedura concorsuale senza pregiudicare la necessità di premiare i più meritevoli;Ritenuto in ordine alla prova scritta, che dalle modalità di svolgimento della stessa non sembrano emergere elementi idonei a confermare la violazione del principio dell’anonimato, posto che i moduli utilizzati per le prove erano contraddistinti da codici a barre diversi tra loro, i quali consentivano solo in una fase successiva l’abbinamento del modulo delle risposte con la scheda anagrafica solo mediante sistemi di lettura ottica;
                      P.Q.M.
                      Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare.Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
                      Francesco Corsaro, PresidenteVincenzo Blanda, Consigliere, EstensoreAchille Sinatra, Consigliere
                      L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

                      DEPOSITATA IN SEGRETERIAIl 01/07/2015IL SEGRETARIO(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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