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Ricorso per ammissione seconda prova 892 funzionari agenzia delle entrate
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Tag: agenzia, agenzia delle entrate, ammissione, concorsi, concorso, diritto, entrate, esclusione, escluso, funzionari, idonei, iva, prima prova, prova, prova attitudinale, ricorso, roma, seconda, seconda prova, sos, tecnico
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I bandi dei concorsi, indetti per l'assegnazione di posti di pubblico impiego, vanno tempestivamente e autonomamente impugnati se contenenti clausole immediatamente lesive delle aspirazioni dei candidati, qualora impongano determinati requisiti di partecipazione anziché altri (Consiglio di Stato, sezione 5, sentenza 25 febbraio 2015 n. 946). È avverso la loro predisposizione che vanno subito sollevati i dubbi di legittimità nutriti sulla disciplina da essi dettata per la procedura selettiva, in particolar modo, qualora il testo letterale della clausola «lesiva» risulti univoco. Risulterà, pertanto, inammissibile sia l’impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione costituente atto meramente esecutivo e applicativo del bando, sia l’impugnazione contestuale del bando stesso e dell'esclusione, ove siano già decorsi i termini per l’immediato ricorso contro le clausole escludenti del bando medesimo.
La lesione dell’interesse del privato
In relazione ai bandi di gara e di concorso, la lesione dell'interesse sostanziale del ricorrente a tutela del quale egli agisce, deve essere caratterizzata dall'immediatezza, dalla concretezza e dall'attualità.
In altri termini, essa deve costituire una conseguenza immediata e diretta del bando di gara e dell'assetto di interessi con esso introdotto, oltre a dover essere concreta e non meramente potenziale e a persistere al momento della decisione del ricorso.
Invero, a fronte di una clausola illegittima della lex specialis di gara, ma non impeditiva della partecipazione, il concorrente non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, poiché non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare. In generale, infatti, si ritiene che i bandi di concorso devono essere impugnati insieme agli atti che ne fanno applicazione, in quanto sono questi ultimi ad individuare il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione giuridica soggettiva dell'interessato.
L’onere di immediata impugnazione della lex specialis, dunque, riguarderebbero solo quelle disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di partecipazione e quelle che determinano un'immediata preclusione alla partecipazione, ossia le disposizioni che ledono immediatamente e direttamente l'interesse del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura concorsuale.
Di conseguenza, in presenza di una generica disposizione del bando di concorso “ritenuta” illegittima, il candidato non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, posto che egli non è ancora in grado di percepire l'astratta e potenziale illegittimità della disposizione e, quindi, un'effettiva lesione della situazione soggettiva.
In via generale, infatti, il termine per impugnare gli atti delle procedure concorsuali decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, la quale coincide con il provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da tale atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono all'interessato di percepirne la portata lesiva.
Una eventuale impugnazione della graduatoria provvisoria, in considerazione della natura endoprocedimentale degli atti antecedenti la graduatoria definitiva, determina l'improcedibilità del ricorso, e ciò in considerazione della circostanza che spetta all'amministrazione la verifica degli atti concorsuali e la sua approvazione con formale provvedimento, che viene a concretizzare e ad attualizzare la lesione, potendo, in astratto, l'Amministrazione non approvare gli atti.
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Originariamente inviato da Pitty85 Visualizza il messaggioCiao Grey Wolf, anche tu avevi partecipato per la Toscana se non sbaglio?
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Chiaramente non benone... Ho superato il 24 ma non sono nei primi 210... Sono molto curiosa di accedere agli atti perchè ho risposto a 43 domande di cui 2 sicuramente sbagliate ma a vedere il punteggio evidentemente sono stata ottimista!! Chissà, spero in un errore del lettore ottico...
Per te il risultato è coerente con le tue risposte?
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Originariamente inviato da grey wolf Visualizza il messaggiosi anche io per la Toscana. A te come è andata?
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Originariamente inviato da Pitty85 Visualizza il messaggioChiaramente non benone... Ho superato il 24 ma non sono nei primi 210... Sono molto curiosa di accedere agli atti perchè ho risposto a 43 domande di cui 2 sicuramente sbagliate ma a vedere il punteggio evidentemente sono stata ottimista!! Chissà, spero in un errore del lettore ottico...
Per te il risultato è coerente con le tue risposte?
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Originariamente inviato da Pitty85 Visualizza il messaggioNon so.... non ho le idee molto chiare... Sto cercando di farmi un'opinione. Tu sei già deciso in questo senso?
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