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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    In quest’ottica è dunque imprescindibile continuare nella positivaevoluzione del rapporto fisco-contribuente, che deve essere sempre di piùbasato sulla fiducia, sulla trasparenza e sulla semplificazione.Rendere l’adempimento più semplice e certo nelle modalità e neicontenuti agevola la competitività delle imprese e gli investimenti, creandole condizioni per favorire la crescita economica del paese.Questo orientamento è peraltro in linea con gli indirizzi espressidall’OCSE che, già nel novembre 2010, ha esplicitamente sollecitato gliStati a rivedere le relazioni tra l’Amministrazione fiscale ed i contribuenti1.A tal fine, la legge delega per la riforma del sistema fiscale (legge 11marzo 2014, n. 23) ha posto al centro dell’ordinamento fiscale i requisiti distabilità e certezza che costituiscono elementi cardine in quanto presuppostoindispensabile per le scelte degli operatori economici e per la crescita delPaese, nonché fattori fondamentali nella competizione fiscale tra Stati,almeno quanto il livello effettivo di tassazione.In particolare, i tre decreti legislativi delegati in materia diinternazionalizzazione delle imprese (decreto legislativo n. 147 del 2015),certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (decreto legislativo n.128 del 2015), così come quello finalizzato a incentivare la fatturazioneelettronica (decreto legislativo n. 127 del 2015), vanno nella direzione delcambiamento e sono misure che incidono significativamente nella politicadel controllo.La riforma del sistema fiscale operata nella direzione del cambiamentocon particolare riferimento alle attività di controllo è completata dal riordino della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (decretolegislativo n. 156 del 2015), dalla revisione del sistema sanzionatorio(decreto legislativo n. 158 del 2015), dalla razionalizzazione delle norme inmateria di riscossione (decreto legislativo n. 159 del 2015)

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      Tali criteri sono espressamente richiamati nel decreto legislativo n. 157del 2015 di revisione della disciplina dell’organizzazione delle Agenziefiscali

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        Ad esempio, attraverso l’utilizzo della banca dati Spesometro èpossibile conoscere i dati comunicati dai vari fornitori del soggetto eriscontrarli con quanto dallo stesso indicato in dichiarazione e nel modellodegli studi di settore, oltreché individuare le posizioni che presentanoprobabili anomalie con riferimento al principio di inerenza da valutare peròin maniera più approfondita nel corso della successiva attività istruttoria.Analogamente, permettono un similare riscontro i dati delle utenzecomunicati dai vari soggetti a ciò chiamati dal Decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973 n. 605.

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          Da ultimo, in relazione alle attività di controllo nei confronti delleimprese di minori dimensioni e dei professionisti interessati dagli studi disettore, si richiama l’attenzione sugli effetti del regime premiale di cuiall’articolo 10, comma 9, del decreto legge n. 201 del 2011, sulle attività dicontrollo d’istituto, con particolare riferimento alla riduzione di un anno deitermini di decadenza per l’attività di accertamento di cui all’articolo 43,primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600, e all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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            Per quanto concerne il mondo dei contribuenti di grandi e mediedimensioni, si ricorda che con l’atto del Direttore dell’Agenzia delle entrateprot. n. 2015/135772 del 23 ottobre 2015 è stata modificata l’articolazioneinterna delle strutture centrali e regionali.Tale scelta organizzativa attribuisce alle Direzioni regionali un ruolorilevante nel coordinamento dell’analisi del rischio di elusione ed evasionefiscali nel comparto dei contribuenti di maggiori dimensioni con fatturatosuperiore a euro 5.164.568.

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              Per quanto concerne le fattispecie attinenti l’abuso del diritto, si invitaad una valutazione attenta e rispettosa dello spirito della norma, evitandocontestazioni che non siano in linea con le previsioni dell’art. 10-bis delloStatuto dei diritti del contribuente. Nell’ottica di garantire un approcciouniforme e coerente a livello nazionale, le strutture centrali forniranno ilnecessario supporto alle strutture operative per i casi che verranno sottopostialla sua attenzione in questa prima fase di applicazione e della nuova norma.

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                Il controllo dovrà del pari essere finalizzato alla definizione dellapretesa tributaria, garantendo l’effettiva partecipazione del contribuente alprocedimento di accertamento. In quest’ottica il contraddittorio assumenodale e strategica centralità per la “compliance” e, come tale, dovrà essereconsiderato un momento significativamente importante del procedimento enon un mero adempimento formale.Un’attività di controllo sistematicamente incentrata sul contraddittoriopreventivo con il contribuente, da un lato rende la pretesa tributaria piùcredibile e sostenibile, dall’altro scongiura l’effettuazione di recuperi nonadeguatamente supportati e motivati perché non preceduti da un effettivoconfronto

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                  L’utilizzo delle presunzioni deve essere attentamente valutato e portarea risultati realistici e coerenti con la effettiva capacità contributiva delsoggetto indagato. Le presunzioni fissate dalla norma a salvaguardia dellapretesa erariale devono essere applicate dall’ufficio secondo logiche diproporzionalità e ragionevolezza, avulse da un acritico automatismo e ricorrendo in via prioritaria alla collaborazione del contribuente ed alledimostrazioni che questi potrà addurre a titolo di giustificazione.

                  In modo analogo l’utilizzo delle indagini finanziarie, il cui ricorso è dapreferirsi solo a valle di un’attenta analisi del rischio dalla quale possanoemergere significative anomalie dichiarative e quando è già in corsoun’attività istruttoria d’ufficio, ( NON SONO D'ACCORDO...E' SBAGLIATISSIMO QUESTO......) deve essere appropriato e finalizzato adattuare ricostruzioni credibili e realistiche.Vanno del pari assolutamente evitate ricostruzioni induttive, soprattuttose di ammontare particolarmente rilevante, effettuate senza valutare in modoattento e preciso la coerenza del risultato ottenuto con il profilo delcontribuente e con l’attività dallo stesso svolta.

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                    A tale riguardo, si sottolinea che le quotazioni OMI - pur costituendoun punto di riferimento importante perché derivanti da puntuali analisi delmercato immobiliare - rappresentano solo il dato iniziale ai finidell’individuazione del valore venale in comune commercio, per cuidovranno essere necessariamente integrate anche dagli ulteriori elementi inpossesso dell’ufficio o acquisiti tramite l’attività istruttoria.Infatti, per l’individuazione del valore venale occorre fare sempreriferimento ai criteri stabiliti dall’art. 51 del TUR, ossia ai trasferimenti aqualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltretre anni alla data dell’atto, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobilio altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cuigli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato per gli investimenti immobiliari alla detta data e nella stessa località, nonchéad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base dei datieventualmente forniti dai comuni.Per quanto riguarda le modalità istruttorie, si sottolinea anche per talesettore impositivo l’inderogabile necessità di utilizzare l’istituto delcontraddittorio con il contribuente prima dell’emissione dell’avviso direttifica, quale efficace metodo per il rafforzamento della quantificazionedella pretesa tributaria e la riduzione della conflittualità nel rapporto con ilcontribuente

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                      Nell’ambito delle attribuzioni e dei poteri previsti dall’art. 53-bis delTUR, che ha reso applicabili ai settori impositivi in esame gli articoli 31 eseguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, è possibile procedere anche all’accesso presso l’immobile (con legaranzie previste per gli accessi presso le abitazioni private) o l’aziendaoggetto del controllo al fine di reperire ulteriori informazioni non ritraibiliesclusivamente attraverso la documentazione o gli elementi in possessodell’ufficio. Tale modalità istruttoria, risulterà particolarmente utile nei casidi elevato scostamento tra il valore dichiarato e quello stimato.Naturalmente, in particolare per le aziende, gli accessi dovranno essereprogrammati in un lasso temporale strettamente ravvicinato alla data distipulazione dell’atto sottoposto a controllo.

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