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    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
    Io no
    e allora stai inguaiata proprio......

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      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
      E dal TUIR non si capisce molto...

      aspetta che lo recupero e vediamo....

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        Si, ma non posso esercitarmi solo sui trust e i terreni...

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          b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni,

          esclusi
          quelli acquisiti per successione
          e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari,

          nonche',
          in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione

          In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;

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            In relazione a quali imposte si parla di plusvalenze immobiliari?

            Nell’Irpef (si configura come un reddito diverso ex artt. 67 e 68 Tuir oppure comeconcorrente alla formazione del reddito di lavoro autonomo ex art. 54 Tuir oppure ancora come 3componente del reddito di impresa ex art. 58 Tuir) e nell’Ires (quale componente del reddito dellesocietà ex artt. 73, 81 e 86 Tuir).

            Il tema delle plusvalenze immobiliari è comune a vicende traslative aventi a oggettoimmobili sostanzialmente identiche ma distinte e caratterizzate in particolare dal soggetto che nerisulta obbligato sul piano tributario.Sono dunque disciplinate dal legislatore sia plusvalenze immobiliari non realizzatenell’esercizio di una attività economica sia plusvalenze immobiliari che invece si realizzanonell’esercizio di un’attività di impresa

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              Il trasferimento di beni immobili –

              oltre al possesso qualificato occorreuna fattispecie traslativa
              A differenza di altri redditi , per configurarsi una plusvalenza immobiliare è richiesto oltreal possesso qualificato di un bene anche una fattispecie traslativa a titolo oneroso dello stesso

              Presupposto impositivo:
              al momento del trasferimento dell’immobile – la tassabilitàdella plusvalenza può non coincidere
              Il presupposto impositivo si verifica al momento in cui viene trasferito l’immobile. Laplusvalenza diventa invece imponibile solo al momento della percezione del corrispettivo(principio di cassa) e limitatamente alla parte effettivamente incassata.

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                Quali sono nello specifico le plusvalenze immobiliari?

                Le plusvalenze immobiliari sono quelle elencate nell’art. 67 Tuir. Esse consistono nellacessione a titolo oneroso di
                - Terreni lottizzati
                - Terreni agricoli acquistati da non più di cinque anni
                - Terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria
                - Fabbricati acquistati o costruiti da non più di cinque anni

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                  Perché rileva la differenza tra cessione ex lett. a) e cessione ex lett. b)?
                  La cessione di terreni a seguito di lottizzazione riceve dal legislatore un trattamento fiscalepiù favorevole rispetto alle cessioni di terreni edificabili non lottizzati né ancora lottizzati (perchénon si è ancora concluso l’iter che formalizza la lottizzazione). La risposta è nell’art. 68 – 2 commaTuir con riferimento alla determinazione del costo di acquisizione iniziale.

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                    a) Per i terreni lottizzati di cui alla lett. a) va distinto se siano stati acquistati a titolo onerosoo a titolo gratuito.
                    - Se siano stati acquistati a titolo oneroso oltre cinque anni prima dall’inizio dellalottizzazione si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno (su cui vedasi art. 9comma 3 Tuir) al quinto anno anteriore.
                    - In maniera distinta va risolta poi la questione inerente i terreni acquistati entro i cinqueanni precedenti la lottizzazione. In tal caso il costo iniziale è dato dal prezzo di acquisto delterreno.
                    - Se invece i terreni lottizzati sono stati acquisiti a titolo gratuito il costo è determinatotenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione

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                      b) Per i terreni non ancora lottizzati e non lottizzabili invece di cui alla lett. b) se l’acquistoiniziale è avvenuto- a titolo oneroso il costo di acquisto sarà costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ognialtro onere inerente e rivalutato in base all’Istat; se invece l’acquisto iniziale è avvenuto- a titolo gratuito il costo di acquisto sarà quello dichiarato nella denuncia di successione onell’atto di donazione anche in seguito definito e liquidato

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                      Sto operando...
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