In merito ai controlli sull’occultamento di corrispettivo, rinviando alleindicazioni fornite con le comunicazioni di servizio n. 53 del 2011, n. 11 e67 del 2012 e n. 25 del 2013, si evidenzia qui che la presenza di unanotevole differenza percentuale tra il corrispettivo dichiarato per l’immobiletrasferito e il valore OMI di riferimento può costituire solo un indizio dievasione. Pertanto, è necessario individuare ulteriori elementi a sostegnodella pretesa, facendo ricorso anche ad altri strumenti istruttori, come leindagini finanziarie con le cautele sopra indicate. Si richiamano al riguardole istruzioni fornite con la Circolare n. 6/E del 6 febbraio 2007.
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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
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Al fine di assicurare la qualità degli importi accertati e affidatiall’Agente della riscossione, nonché la rapida attivazione delle misurecautelari ed esecutive, si rende necessario consolidare la sinergia tra Agenziadelle entrate ed Equitalia sulla base di regole più efficaci per la gestionedelle reciproche attività e di una più rapida completa disponibilità dei flussidi informazioni nelle rispettive banche dati.
eh già....
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Originariamente inviato da Tulipp Visualizza il messaggioDa dove estrapoli questi interessanti spunti?
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L’interpello presentato al fine di conoscere se un operazione integri la fattispecie di abuso del diritto :
a) È facoltativo
b) E’ obbligatorio
c) E’ facoltativo, ma deve essere presentato prima che l’operazione sia realizzata.
L’avviso di accertamento emanato sulla base delle previsioni dell’art.10 bis della legge 212 /2000 è
a) Nullo, qualora non siano stati preventivamente richiesti al contribuente i chiarimenti del caso
b) Sempre nullo se non controfirmato dal contribuente
c) Valido anche qualora non sia stati preventivamente richiesti al contribuente i chiarimenti del caso
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Banca Etruria, coop e l'affare immondizia. Ecco perché aretini, senesi e grossetani pagano una Tari tra le più salate - Il Fatto Quotidiano
non avete ancora capito come funziona in questo paese.......(e vi ostinate a scrivere...) fatevene una ragione.....
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioE adesso cosa devo fare? Rispondere?...
Quello che ti va di fare......Domande, Risposte....
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCostituisce elusione fiscale:
a) Gli atti , i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e a ottenere riduzione d’imposta o rimborsi, altrimenti indebiti
b) Una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti ai sensi dell'art. 10 bis comma 1 L. 212/2000
c) Uno o più operazioni prove di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano un comportamento lecito per difendersi dalla pressione fiscale
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