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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    VIETATO ARRESTARE I LADRI
    L’allarme del procuratore generale di Venezia Condorelli contro la nuova legge che limita la custodia cautelare contro rapinatori e spacciatori: “Siamo obbligati a liberarli”.

    http://www.leggioggi.it/2015/05/08/m...e-nuova-legge/

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      VIETATO ARRESTARE I LADRI
      L’allarme del procuratore generale di Venezia Condorelli contro la nuova legge che limita la custodia cautelare contro rapinatori e spacciatori: “Siamo obbligati a liberarli”.
      Non c'è più morale, contessa

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        http://quifinanza.it/soldi/addio-ric...1-marzo/57856/

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          L’esibizione della documentazione da parte del contribuente si configura come un’azione volta a garantire eventuali vantaggi in sede di accertamento e contenzioso, come contemplato dall’art. 52 comma 5, il quale cita: “i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione”.L’accertamento ed in generale la repressione dell’evasione quindi scaturiscono anche dall’utilizzo di strumenti quali accessi, ispezioni e verifiche. Infatti, nello stesso articolo al comma 1, si stabilisce la facoltà da parte dell’Amministrazione finanziaria di disporre l’accesso nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali. Secondo la circolare della Guardia di Finanza n. 1 del 2008, dopo che sia stato effettuato l’accesso, viene richiesta al contribuente l’esibizione di tutti i documenti attinenti l’attività esercitata. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche ivi installate. La circolare sopra citata comprende all’interno della documentazione da porre sotto controllo anche quella “extracontabile”, in quanto afferma che pur non rientrando tecnicamente nella categoria dei “libri, registri e scritture obbligatorie” risulta comunque riconducibile al disposto dell’art. 22 comma 3 del D.P.R. 600/73, relativo alla conservazione di lettere, telegrammi, fatture ricevute, copia delle lettere, dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.Si rammenta che i soggetti che compiono l’accesso:
          • devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio, da cui dipendono;
          • necessitano dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali, all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli, ovvero per l'esame di documenti e per la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito ilsegreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale.

          Ed è proprio in relazione all’ultimo punto che il presente intervento vuole soffermarsi, in quanto il periodo “l'esame di documenti ai quali è eccepito il segreto professionale” non appare del tutto esauriente. A tal riguardo, il documento di prassi finora citato precisa che, nel corso di accessi a fini fiscali, il segreto professionale possa essere fondatamente opposto soltanto per quei documenti che rivestono un interesse diverso da quelli economici e fiscali del professionista o del suo cliente e pertanto quando i documenti non presentino alcuna utilità ai fini fiscali. Rilevante risulta questa affermazione non pare quindi che possa essere eccepito il segreto professionale per le scritture ufficiali né per i fascicoli dei clienti, limitatamente però per quanto attiene a questi ultimi, all’acquisizione dei documenti che costituiscono prova dei rapporti finanziari intercorsi fra professionista e cliente”. Viene dunque stabilito che, in ogni caso, qualora venga opposto il segreto professionale, i verificatori devono richiedere l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria per procedere all’ulteriore esame.Emblematica può essere considerata la locuzione “in ogni caso”, in quanto l’azione volta ad eccepire il segreto professionale presagisce la successiva ed automatica richiesta di autorizzazione da parte dei verificatori. Pertanto, secondo la prassi, il segreto professionale verrebbe sempre e comunque oltrepassato dall’autorizzazione normativamente statuita. Si ritiene dunque opportuno, in sede di difesa, eventualmente ragionare sulla legittimità della conseguente autorizzazione. Risulta utile in questo senso citare la sentenza n. 11082 del 2010, la quale ha stabilito che l'autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica per consentire, nel corso di una verifica fiscale, l'esame di documenti e l'acquisizione di notizie, relativamente alle quali il contribuente aveva eccepito l'esistenza del segreto professionale, è soggetta al sindacato del giudice tributario.

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            quindi il credito d'imposta pari 49,72% di 30.000 €?
            No, in questo caso penso che non si abbia diritto al credito d'imposta, perché all'estero si è pagato un acconto. Per averne diritto l'imposizione all'estero dev'essere a titolo definitivo

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              x strelizia (i numeretti...:-)

              REDDITO SINTETICO 100.000

              REDDITO DICHIARATO 82.000

              Il calcolo del 20% è su 82.000 o su 100.000?

              Quant'è il reddito minimo?

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                Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                No, in questo caso penso che non si abbia diritto al credito d'imposta, perché all'estero si è pagato un acconto. Per averne diritto l'imposizione all'estero dev'essere a titolo definitivo

                Concorrono al lordo gli utili di tutte le imposte estere con la posssibilità di scomputare la SOLA ALIQUOTA CONVENZIONALE ....quindi credo di si invece...solo l'eccedenza non puoi...o meglio la puoi chiedere solo a rimborso....penso che tu possa avere un credito pari al 49,72% su 40.000 (la ritenuta convenzionale)
                Ultima modifica di ROL; 01-03-2016, 09:30.

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                  se invece la partecipazione fosse stata NON qualificata il discorso è diverso....qui si che non puoi recuperare la ritenuta convenzionale con il credito d'imposta estero poichè qui hai la ritenuta a titolo d'imposta....puoi chiedere solo il rimborso se la ritenuta effettiva è superiore alla ritenuta convenzionale..

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                    Vado a studiare...

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                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                      Vado a studiare...
                      non credo che verrà chiesta in dettaglio sta roba all'orale...al limite qualche cenno alle convenzioni (definizione) e magari cos'è una ritenuta convenzionale...

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                      Sto operando...
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