Originariamente inviato da ROL
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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
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Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio...ma se te la sei dimenticata...
Intelligentone....ti degni di rispondere
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commerciale.....Le "nuove SRL"...iniziate a motivare una risposta.....
possibile sottodomanda...: Hai una SRL ORDINARIA (quindi 10.000,00 di capitale sociale) che subisce una perdita tale da far scattare le norme a presidio previste per la garanzia del capitale sociale....E' possibile sostenere la prosecuzione sottoforma di una SRL A CAPITALE MINIMO (da 1€ a 999,99 €) anzichè osservare le norme previste per le SRL ORDINARIE in materia ?
NB: non si parla di SRLS (da 1€ a 999,99€ + schema tipo)
se ne sta parlando molto.....potrebbe arrivarvi come sottodomanda...
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PERDITE (fiscali) SOGGETTI “IRES” (attenzione gli enti non commerciali usano le norme per i soggetti IRPEF)
La Alfa S.p.a. ha conseguito per il 2014 una perdita fiscale pari ad € 50.000.
Reddito imponibile per il 2015 = 11.000 €
La Alfa S.p.a ha conseguito per il 2014 una perdita fiscale pari a € 40.000
Reddito imponibile per il 2015 = 150.000€
Quant’è la perdita scomputabile nel 2015?
Quant’è il reddito imponibile per il 2015?
In quali casi in presenza di perdite fiscali è richiesta la rilevazione delle imposte anticipate?
Supponendo che ricorrano le condizioni ( negli esempi citati ) a quanto ammontano le imposte anticipate?
Dove vengono collocate in bilancio le imposte anticipate?
(cosa sono le imposte anticipate)
NB : calcoli prescindendo dall’irap (per comodità..)
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PRINCIPIO INERENZA IMPOSTA SUI REDDITI : le due teorie
1) Disciplinata al 109 coma 5
2) Disciplina non nel 109 comma 5 ma nel sistema…..
Relazione tra due concetti, la spesa e l’impresa, per cui il costo risulta deducibile non tanto se è specificamente connesso ad una determinata componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili”. Tale correlazione, tuttavia, non richiede la connessione comprovata per ogni “molecola” di costo quale partita negativa della produzione. E’ sufficiente, invece, ai fini di tale riferibilità dei costi ai ricavi, che vi sia una “semplice contrapposizione economica teorica”, ovvero che i costi riguardino “l’area o il comparto di attività destinati, anche in futuro, a produrre partite di reddito imponibile…
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sottodamanda : il 5° comma dell’art. 109 D.P.R. n. 917/86 “…costituisce una presunzione legale relativa a sfavore del contribuente? ossia…il soggetto è tenuto a provare la sussistenza (inerenza qualitativa) e la congruità (inerenza quantitativa), a pena del disconoscimento dello stesso ai fini dichiarativi.? Oppure è una presunzione semplice con onere probatorio a carico esclusivamente dell’Amministrazione Finanziaria, cui spetta il compito i dimostrare la fondatezza circa l’ “an” ed il “quantum su elementi oggettivi e con elevato grado di sostenibilità circa il risultato presuntivo ottenuto nell’ambito delle “presunzioni qualificate” dovendo essere gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.).?
sottodomanda (collegamento iva)……:i presupposti per l’IVA sono diversi e non vi è un concetto esplicito di inerenza….ed è allora possibile rendere indetraibile l’iva per costi non inerenti?
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