annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    le chiacchiere.....

    Lo schiaffo all'OCSE
    A far male, in particolare, è lo schiaffo degli Stati Uniti all'OCSE. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico aveva seguito l'esempio del Fatca statunitense, elaborando uno schema mondiale di scambio di informazioni (vedi un aggiornamento a pagina 29) per scovare gli evasori fiscali ovunque essi si annidassero. Dal 2014 sono stati ben 97 gli Stati che hanno aderito allo schema OCSE, Svizzera compresa. Solo quattro hanno rifiutato. I primi tre sono il Bahrein, l'isoletta della Micronesia Nauru con i suoi 10 mila abitanti, l'altra isoletta di Vanuatu nel Pacifico meridionale. Il quarto – sembra incredibile ma è la realtà – è la nazione più potente del mondo: gli Stati Uniti d'America.
    «L'approccio unilaterale di Washington rischia di creare un'enorme falla nello sforzo internazionale per vincere evasione fiscale, riciclaggio e crimini finanziari», sottolinea lo studio del Tax Justice Network. Anche una recente inchiesta del britannico «Economist» punta l'indice sugli Stati Uniti, ormai definiti «inarrivabili» quanto a scarsa trasparenza societaria. Con diversi Stati americani – tra cui spiccano Delaware, Wyoming, South Dakota e Nevada – indisturbati nella loro funzione di paradisi fiscali onshore. La loro forza? Creano società di comodo per chiunque desideri nascondere qualcosa al fisco, ma anche per azzerare o quasi il carico fiscale delle big corporation USA.



    http://forum.concorsi.it/forum/showthread.php?t=23218

    Commenta


      http://www.rainews.it/dl/rainews/med...287693dcc.html

      Commenta


        Ok, ho trovato un pdf con le raccomandazioni OCSE, ma col tablet non riesco a postarlo...lo farò domani

        Commenta


          http://www.strill.it/citta/2015/07/c...vocato-minasi/

          Commenta


            https://www.youtube.com/watch?v=aMadd7e-HBc

            Commenta



              http://espresso.repubblica.it/inchie...eggio-1.225800

              Commenta


                Specificazioni IVA……….(sottodomande…)

                Per meglio comprendere l'assimilazione posta in essere dal legislatore si consideri, ad esempio, la somministrazione di alimenti che rientra tra le prestazioni di servizi se si ha consumazione in loco del prodotto alimentare acquistato (per es. una pizza mangiata al ristorante), mentre costituisce cessione di beni se lo stesso prodotto è asportato dal luogo di vendita (per es. una pizza da asporto).

                -----------------------------------------------------------------
                Per quanto concerne il mandato, occorre preventivamente distinguerlo in due tipologie:

                mandato con rappresentanza: il mandatario agisce in nome e per conto del mandante e il terzo fatturerà la prestazione direttamente al mandante, il quale riceverà separatamente la fattura per la provvigione da parte del mandatario;

                mandato senza rappresentanza: il mandatario agisce in nome proprio ma per conto del mandante, il terzo fatturerà al mandatario il quale rivenderà il servizio al mandante. Quest'ultimo riceverà un'unica fattura emessa dal mandatario e contenente il valore della prestazione e la provvigione da questi percepita.

                Commenta



                  Ottenere la deduzione dei costi in uno Stato a fronte della non tassazione nell’altro Stato: un ipotesi di arbitraggio fiscale internazionale può realizzarsi quando vengono emessi strumenti finanziari ibridi che coinvolgono due o più Stati esteri e, negli ordinamenti giuridici interessati, sono trattati fiscalmente in modo diverso, ovvero un medesimo strumento può qualificarsi come capitale di debito in uno Stato e quale capitale di rischio nell’altro.
                  Se lo strumento ibrido viene considerato nel paese B, della società finanziaria (società B), come capitale di debito, in tal modo, la società B potrà dedurre il relativo interesse. Allo
                  stesso tempo, nel Paese A la remunerazione sarà considerata assimilata ad un dividendo escluso da imposizione in capo alla società A.

                  In Italia, come noto, ai sensi dell’art. 44 comma 2 lett. a) del TUIR, le partecipazioni al capitale o al patrimonio nonché i titoli e gli strumenti finanziari emessi da enti non residenti sono considerati similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente. Tale norma limita le ipotesi di arbitraggio fiscale attuate mediante l’emissione all’estero di strumenti finanziari ibridi che sono sottoscritti da soggetti residenti in Italia.
                  Il tal modo per i soggetti IRES non vi è la possibilità di considerare esclusi al 95% gli utili derivanti da strumenti ibridi emessi all’estero se non vengono rispettate le condizioni di cui all’art. 44 comma 2, lett. a). Tuttavia, non è presente una norma che contrasti l’ipotesi inversa nella quale gli strumenti finanziari partecipativi sono emessi in Italia ed ivi considerati capitale di debito con la possibilità di dedurre la relativa remunerazione e capitale di rischio all’estero esentando pertanto il relativo reddito. Si noti, inoltre, come lo stesso risultato potrebbe essere raggiunto per il tramite di un’entità ibrida o per il tramite di trasferimenti ibridi.

                  Commenta


                    PVC: è valido se sottoscritto da uno solo dei verificatori autorizzati all’accesso presso i locali
                    Cassazione n. 11993 del 2015

                    Anche nel caso l’autorizzazione ad accedere presso i locali in cui è esercitata l’attività economica del contribuente – ai fini di effettuare ispezioni, verifiche, ricerche e rilevazioni – sia stata conferita a più impiegati, i poteri certificatori del pubblico ufficiale, diretti ad attestare nel pvc le attività compiute dai verificatori, i fatti, gli atti accaduti alla sua presenza e le dichiarazioni rese dai soggetti intervenuti alla verifica, sono legittimamente esercitati anche da uno soltanto degli impiegati che hanno eseguito l’accesso, non essendo previsto dagli artt. 52, co. 1, del D.P.R. 633/1972 e 32 e 33 del D.P.R. 600/1973 un esercizio congiunto della competenza; ne consegue che i requisiti prescritti per la valida formazione dell’atto pubblico sono assolti con la sottoscrizione del PVC da parte di un solo impiegato, non occorrendo a tal fine anche la sottoscrizione degli altri.

                    Commenta


                      ratio rol...............
                      File allegati

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X