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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiosi fa presto a dire nota credito.......non dovete controllare il solo anno....ma dovete seguire sempre il flusso della gestione....anche perchè, oltretutto, le grosse evasioni /elusioni vengono preparate in più anni.....solo seguendo le dinamiche in più anni potete intercettare questi fenomeni e soprattutto chiedere sempre indagini finanziarie non solo sul soggetto oggetto della verifica ma anche con i comparelli vicini....
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioÈ stato un professionista a rompere il circolo vizioso: vessato dalle continue richieste, infatti, ha rivelato agli investigatori l'esistenza dell'organizzazione.....................
La conciliazione giudiziale, prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ha il fine di favorire una definizione concordata della vertenza, realizzata in sede contenziosa anche attraverso la fattiva collaborazione ed incentivazione degli organi giudicanti.
Secondo la prevalente giurisprudenza, la conciliazione giudiziale della controversia tributaria ha natura negoziale, poiché le parti pervengono alla composizione dei loro interessi e, proprio per tale motivo, il relativo accordo non è sottoposto a un controllo intrinseco di legalità da parte del giudice in ordine alla congruità delle somme determinate dalle parti (cfr. Cass., sent. 3 ottobre 2006, n. 21325).
Tuttavia, attesa la rilevanza pubblica della vicenda (che concerne la rideterminazione di un’obbligazione tributaria), l’intesa conciliativa è subordinata al sindacato estrinseco di legittimità della Commissione tributaria provinciale, deputata ad accertare la regolarità della proposta conciliativa e l’assenza di cause di inammissibilità previste dalla legge.
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L’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge delega n. 23 del 2014 annovera, tra i criteri direttivi della riforma, quello di “rafforzamento e razionalizzazione dell’istituto della conciliazione nel processo tributario”, nell’intento di superare la criticità legata allo scarso utilizzo di tale istituto e “anche a fini di deflazione del contenzioso e di coordinamento con la disciplina del contraddittorio fra il contribuente e l’amministrazione nelle fasi- l’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto al secondo grado di giudizio;
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.... è stata prevista l’abrogazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso tributario ed in particolare:
dell’adesione al processo verbale di constatazione di cui all’art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997; dell’adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio di cui all’art. 5, co. da 1-bis a 1quinquies, del D.Lgs. n. 218/1997 (per le imposte sui redditi e per l’IVA) e all’art. 11, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218/1997 (per le altre imposte indirette); dell’acquiescenza cosiddetta «rafforzata» di cui all’art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997.
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