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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    Cosa s'intende per esportatore abituale? chi ha la titolarità dell'obbligo di presentare la dichiarazione d'intento? quale sanzione e quale rimedi in caso di splafonamento....

    https://www.fiscoetasse.com/approfon...bia-tutto.html


    oppure...(in caso di splafonamento)

    ravvedimento operoso...richiedendo l'emissione di una nota di addebito al cedente (o prestatore) o, in alternativa provvedere all'emanazione di un autofattura ed al versamento dell'imposta relativa agli acquisti , maggiorata degli interessi e della sanzione ridotta
    Ultima modifica di ROL; 22-01-2016, 14:39.

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      casi particolari.....non credo (come sottodomanda....)

      http://www.fiscooggi.it/files/u40/ra...5.12.24_03.pdf

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        invece sulla storia della prescrizione/interruzione in caso di frode iva si....(domanda a rischio..)

        http://www.fiscooggi.it/files/u40/ra...6.01.22_01.pdf
        Ultima modifica di ROL; 22-01-2016, 15:01.

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          NB: il Reverse charge si applica esclusivamente alle operazioni effettuate tra soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

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            http://www.ilsussidiario.net/News/Cr...5-anni/436596/

            http://www.ilsole24ore.com/art/SoleO...7-f5c6c14bceee
            Ultima modifica di ROL; 22-01-2016, 15:26.

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              http://www.repubblica.it/economia/20...ardi-90612512/

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                L’art. 28 del decreto sulle Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) stabilisce che, ai soli fini della liquidazione,accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

                L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ai quesiti della stampa specializzata, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’operatività della suddetta norma.
                A partire dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni, l’avviso di accertamento contenente la rettifica della dichiarazione della società cancellata dal Registro delle imprese sarà emesso nei confronti della società "cancellata" e notificato alla stessa presso la sede dell’ultimo domicilio fiscale in quanto, a tal fine, l’effetto dell’estinzione si produrrà solo dopo cinque anni dalla data della cancellazione.

                Al riguardo, l’Agenzia ricorda che la società, precedentemente alla cancellazione, potrà avvalersi, comunque, della facoltà di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale, per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano ai sensi dell’art. 60, comma 1 lettera d), D.P.R. n. 600/1973.
                L’atto in questione, aggiunge l’Agenzia, potrà essere impugnato dai soggetti responsabili ai sensi degli articoli 2495 c.c. e 36, D.P.R. n. 602/1973.
                Nuove regole con applicazione retroattiva

                Come precisato nella circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, l’Agenzia ribadisce che le nuove regole sono applicabili anche per le attività di controllo riferite alle società che abbiano richiesto la cancellazione prima del 13 dicembre 2014, seppur nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza ordinari. Sul punto è tuttavia concreto il rischio di una declaratoria di incostituzionalità.
                Infine, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in ordine alle modalità di difesa da parte del socio della società estinta cui sia contestato l’incasso di somme, nell’ipotesi in cui queste siano riferite a presunti incassi non contabilizzati. In tale circostanza, i soci potranno provare di non aver percepito le somme contestate “con ogni mezzo di prova a disposizione, secondo le regole ordinarie previste dall’ordinamento tributario”.
                Confermata la titolarità del diritto dei soci al rimborso

                Infine, nel caso di crediti tributari che dovessero emergere successivamente alla cancellazione della società dal Registro delle imprese, la titolarità del diritto al rimborso può essere riconosciuta, pro quota, direttamente ai soci, che sono legittimati a richiederlo. A tal fine, come precisato nella risoluzione n. 77/E/2011, potrà essere opportuno procedere mediante conferimento di delega ad uno dei soci o a un terzo, al fine di evitare l’erogazione del rimborso a ciascun socio in proporzione alle quote sociali. Tale delega all’incasso può essere conferita, dagli stessi soci, anche all’ex liquidatore, previa comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  L’art. 28 del decreto sulle Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) stabilisce che, ai soli fini della liquidazione,accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

                  L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ai quesiti della stampa specializzata, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’operatività della suddetta norma.
                  A partire dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni, l’avviso di accertamento contenente la rettifica della dichiarazione della società cancellata dal Registro delle imprese sarà emesso nei confronti della società "cancellata" e notificato alla stessa presso la sede dell’ultimo domicilio fiscale in quanto, a tal fine, l’effetto dell’estinzione si produrrà solo dopo cinque anni dalla data della cancellazione.

                  Al riguardo, l’Agenzia ricorda che la società, precedentemente alla cancellazione, potrà avvalersi, comunque, della facoltà di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale, per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano ai sensi dell’art. 60, comma 1 lettera d), D.P.R. n. 600/1973.
                  L’atto in questione, aggiunge l’Agenzia, potrà essere impugnato dai soggetti responsabili ai sensi degli articoli 2495 c.c. e 36, D.P.R. n. 602/1973.
                  Nuove regole con applicazione retroattiva

                  Come precisato nella circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, l’Agenzia ribadisce che le nuove regole sono applicabili anche per le attività di controllo riferite alle società che abbiano richiesto la cancellazione prima del 13 dicembre 2014, seppur nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza ordinari. Sul punto è tuttavia concreto il rischio di una declaratoria di incostituzionalità.
                  Infine, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in ordine alle modalità di difesa da parte del socio della società estinta cui sia contestato l’incasso di somme, nell’ipotesi in cui queste siano riferite a presunti incassi non contabilizzati. In tale circostanza, i soci potranno provare di non aver percepito le somme contestate “con ogni mezzo di prova a disposizione, secondo le regole ordinarie previste dall’ordinamento tributario”.
                  Confermata la titolarità del diritto dei soci al rimborso

                  Infine, nel caso di crediti tributari che dovessero emergere successivamente alla cancellazione della società dal Registro delle imprese, la titolarità del diritto al rimborso può essere riconosciuta, pro quota, direttamente ai soci, che sono legittimati a richiederlo. A tal fine, come precisato nella risoluzione n. 77/E/2011, potrà essere opportuno procedere mediante conferimento di delega ad uno dei soci o a un terzo, al fine di evitare l’erogazione del rimborso a ciascun socio in proporzione alle quote sociali. Tale delega all’incasso può essere conferita, dagli stessi soci, anche all’ex liquidatore, previa comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.


                  Al riguardo, è ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sentenze n. 4060, n. 4061 e n. 4062 del 2010), la natura costitutiva della cancellazione delle società dal Registro delle imprese, con il conseguente effetto dell'estinzione della società di capitali, a prescindere dall'esistenza di crediti o debiti insoddisfatti o rapporti tributari pendenti.
                  Tale impostazione fa sì che, nell'ambito delle procedure di liquidazione, l'Amministrazione finanziaria null'altro può avere a pretende sui singoli soci se non quanto ricevuto sulla base del bilancio finale di liquidazione.
                  L'intervento prende le mosse dalla consapevolezza di come l'attuale quadro normativo, pur essendo effettivamente funzionale a garantire in tempi brevi la cancellazione e la realizzazione dei conseguenti effetti civilistici, renda di difficile realizzazione i controlli e le azioni di recupero, essendo queste ultime spesso regolate da disposizioni che ne prevedono l'avvio in tempi successivi a quelli previsti dall'art. 2495 per l'estinzione della società.
                  In quest'ottica, il periodo di 5 anni è stato individuato con riferimento ai termini di cui agli articoli 43, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, rispettivamente previsti per l'accertamento nelle ipotesi di omessa dichiarazione.

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                    Con la Legge di Stabilità 2016 sono stati introdotti nuovi termini per l’accertamento sulle imposte sui redditi e sull’IVA effettuati dall’Agenzia delle Entrate. La novità principale è che il Fisco può fare un accertamento sul 730 o Unico PF o sulla dichiarazione IVA entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (e non più quarto anno) a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA. Le novità saranno operative dal 1 gennaio 2016 e scattano quindi sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate potrà inviare un accertamento sul 730/2017 o l’Unico PF 2017, relative all’anno d’imposta 2016, entro il 31 dicembre di cinque anni dopo, quindi il 31/12/2022 (e non più 31/12/2021).
                    Ultima modifica di ROL; 22-01-2016, 21:35.

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                      Sì i termini sono cambiati. 5 anni se c'è dichiarazione, 7 anni se è omessa. In più niente più raddoppio dei termini per il caso di reati tributari

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