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    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
    https://www.danea.it/blog/split-payment-novita/
    Ho trovato questo, sembra ben scritto...
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      L’art. 1 d.P.R. 633/1972 dispone che l’I.V.A. si applica:
      · sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
      · e sulle importazioni da chiunque effettuate.
      E’ del tutto evidente che, nella logica del legislatore nazionale, peraltro riproduttiva di quanto stabilito in ambito comunitario, l’I.V.A., pur rimanendo un tributo unico, sia dovuta in funzione di presupposti completamente diversi a seconda che si tratti di un’imposta interna (nel qual caso trova applicazione solo in relazione ad operazioni effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni) o di un’imposta connessa agli scambi internazionali (nel qual caso trova applicazione sempre e comunque).
      A fronte di tale “duplicità”, sono anche distinti i sistemi di determinazione della base imponibile e, soprattutto, di riscossione da parte dell’Erario. Se, a fronte delle operazioni “interne” la determinazione della base imponibile avviene con il c.d. “sistema delle masse” calcolato con cadenza trimestrale o mensile in ragione del volume d’affari di ciascun soggetto debitore, a fronte delle importazioni l’imposta viene liquidata e riscossa “per singola operazione”, ossia in concomitanza di ciascuna operazione doganale di importazione.
      Ultima modifica di ROL; 24-01-2016, 17:11.

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        i depositi iva


        I depositi IVA sono luoghi fisici situati nel territorio dello Stato italiano all’interno dei quali la merce viene introdotta, staziona, e poi viene estratta.Dal punto di vista fiscale, i depositi IVA consentono che, per determinate operazioni, l’IVA, ove dovuta, sia assolta dall’acquirente finale solo al momento dell’estrazione dei beni, con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge).

        Non assumono alcuna rilevanza la natura, la qualità o la quantità dei beni né i motivi della loro introduzione nei depositi.Tuttavia, occorre precisare che tale criterio generale vale nel caso in cuil’introduzione nel deposito IVA riguarda beni oggetto di acquistointracomunitario ovvero beni importati ovvero ceduti ad un soggetto passivo di altro Stato membro

        Al contrario, se l’introduzione dei beni neldeposito IVA è finalizzata alla cessione nei confronti di acquirenti nazionali o extracomunitari, la concessione del beneficio è limitata soltanto a determinatecategorie merceologiche espressamente elencate


        Un limite di carattere generale all’utilizzo del deposito IVA è costituitodal fatto che l’estrazione dei beni è consentita esclusivamente ai soggettid’imposta e non anche ai privati consumatori, per cui i beni, durante la lorogiacenza nel deposito, non possono formare oggetto di vendita al dettaglio.La ragione principale della disposizione va ricercata nella necessità dievitare che uno strumento operativo, quale si configura il deposito IVA, possa essere utilizzato come mezzo per eludere l’imposta rinviandone il pagamento, inlinea di principio dovuto per ogni singolo stadio di commercializzazione, almomento dell’estrazione dei beni dal deposito.In tale ottica, conformemente a quanto previsto è preclusa agli operatori economici che svolgonoesclusivamente attività di vendita al minuto la possibilità di fruire del beneficiodel deposito IVA.
        Ultima modifica di ROL; 24-01-2016, 17:21.

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          Quindi una società con sede sia ad esempio ad Hong Kong che a Londra preferisce vendere al cliente comunitario da Londra. In questo modo il cliente non paga l'imposta, altrimenti dovrebbe pagarla...

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            Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
            Quindi una società con sede sia ad esempio ad Hong Kong che a Londra preferisce vendere al cliente comunitario da Londra. In questo modo il cliente non paga l'imposta, altrimenti dovrebbe pagarla...
            Le principali tipologie di operazioni che possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta, mediante l’introduzione dei beni in un deposito IVA, sono le seguenti:

            1. gli acquisti intracomunitari: la differenza con le operazioni “classiche” di acquisto intracomunitario si ha in quanto l’operazione finisce non con la consegna all’acquirente nazionale, ma con l’introduzione in un deposito IVA.

            : i beni di provenienza extracomunitaria, possono essere introdotti nel deposito soltanto dopo essere stati immessi in libera pratica. Quindi, ciò comporta che l’importazione di tali merci sarà soggetta a dazi ma non ad IVA in quanto sarà richiamata nella bolletta di importazione indicando appunto che tale merce è introdotta in un deposito;

            . le cessioni intracomunitarie: queste operazioni sono c.d. cessioni intracomunitarie “atipiche” in quanto i beni non escono dal territorio italiano ma vengono ceduti ad un soggetto comunitario mediante l’introduzione degli stessi nel deposito.

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              ricapitolando....

              Nel deposito IVA possono essere introdotti beni nazionali e comunitari. Di conseguenza, i beni extracomunitari potranno essere inseriti all’interno di un deposito IVA soltanto dopo essere stati immessi in libera pratica e pagato i dazi doganali.

              Il maggior vantaggio e più percepibile per un’azienda che utilizza tale strumento, è il fatto che finanziariamente parlando si ottiene un differimento nel momento in cui l’imposta deve essere assolta; di conseguenza, ciò consente alle imprese di ridurre il ricorso al mercato del credito (qualora necessario), riducendo a sua volta gli oneri finanziari che possono pesare sulla stessa.

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                http://www.ilfattoquotidiano.it/2016...omico/2401267/

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                  La cartolarizzazione dei crediti(securitisation) è un’operazione attraverso cui una o più società cedono i propri crediti a una società veicolo,appositamente costituita, che finanzia l’acquisto dei crediti attraverso l’emissione di titoli obbligazionari,garantiti dal patrimonio di destinazione,rappresentato dal totale dei crediti ceduti.

                  Il pagamento della quota capitale e degli interessi ai possessori dei titoli avviene con fondi derivanti dal progressivo incasso dei crediti.

                  Uno degli effetti peculiari dell’operazione di cartolarizzazione è la separazione, a tutti gli effetti, del patrimonio cartolarizzato- rappresentato dal totale dei crediti ceduti- dalle restanti restanti attività attività della società società veicolo.
                  Ultima modifica di ROL; 24-01-2016, 19:59.

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                    aspetti fiscali (della cartolarizzazione)
                    Ultima modifica di ROL; 24-01-2016, 20:04.

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                      ....si puliscono i bilanci creando mercati finanziari con crediti a bassa esigibilità

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                      Sto operando...
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