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    QUOTE=ROL;1188759]minuto 42.20.....troppo divertente...

    http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi...d4ea57761.html[/QUOTE]

    Sì, molto divertente...le icone ).stiamo a vedere...intanto l'iphone qui non so in quanti se lo possano realmente permettere ...magari devono andare veramente in Vaticano...
    Ultima modifica di strelizia; 25-01-2016, 15:39.

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      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
      http://www.fiscomania.com/2013/08/ac...itari-di-beni/

      Il venditore comunitario emette fattura ad aliquota 0, perché l'imposta si paga nel Paese di destinazione, qdi l'acquirente paga 100 e poi integra la fattura con l'aliquota dovuta in Italia 22%...

      quindi venditore comunitario emette all'italiano fattura non imponibile (senza iva) quindi l'italiano pagherà solo l'imponibile es 100

      1) L'italiano quando arriverà la fattura la integra con l'iva (italiana) e la registra sul registro acquisti....100+ 22 di iva

      2) Nel momento poi che l'italiano venda ad es a 200 di base imponibile registrerà nel fatture vendite 200+44 iva

      Se l'italiano facesse solo questo il fisco italiano incamererebbe solo 44-22= 22 di iva

      Invece quando all'italiano giungerà la fattura del venditore comunitario oltre all'operazione punto 1 deve anche fare la registrazione sul registro vendite (sempre con integrazione iva) 100+22 di iva


      quindi per fisco italiano sarà

      iva vendite 22+44= 66
      iva su acquisti 22

      66-22= 44

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        nella frode iva...interpongo una società cartiera (che non verserà l'iva a debito..)

        Poi se l'acquirente finale (che invece detrae tranquillamente l'iva dalla cartiera) fa ripartire il giro...ossia rivende allo stesso fornitore comunitario iniziale...si attua appunto il c.d CAROSELLO.
        Ultima modifica di ROL; 25-01-2016, 16:44.

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          quindi venditore comunitario emette all'italiano fattura non imponibile (senza iva) quindi l'italiano pagherà solo l'imponibile es 100

          1) L'italiano quando arriverà la fattura la integra con l'iva (italiana) e la registra sul registro acquisti....100+ 22 di iva

          2) Nel momento poi che l'italiano venda ad es a 200 di base imponibile registrerà nel fatture vendite 200+44 iva

          Se l'italiano facesse solo questo il fisco italiano incamererebbe solo 44-22= 22 di iva

          Invece quando all'italiano giungerà la fattura del venditore comunitario oltre all'operazione punto 1 deve anche fare la registrazione sul registro vendite (sempre con integrazione iva) 100+22 di iva


          quindi per fisco italiano sarà

          iva vendite 22+44= 66
          iva su acquisti 22

          66-22= 44
          Grazie. Sto cercando di fare uno schema sui diversi casi possibili...poi lo posto...

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            Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
            Non sono abituata a fare questi ragionamenti e mi serve farlo...
            Acquisti intracomunitari sono operazioni imponibili, quindi pago 122 e quindi ho un credito iva verso l'erario di 22.
            Rivendita non Intra sono operazioni non imponibili quindi incasso 120 senza IVA
            no

            Operazioni non imponibili:


            1.le cessioni all’esportazione
            2.le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
            3.i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali

            sono differenti dalle operazioni “non imponibili” derivanti dall’applicazione del meccanismo del reverse charge.


            • non si applica l’imposta in via di rivalsa;
            • si può esercitare il diritto di detrazione.

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              L’applicazione del reverse charge:


              •l’imposta viene adempiuta attraverso un’inversione contabile che determina la neutralità dell’operazione IVA in capo al cessionario/ committente;

              •per il cedente / prestatore l’operazione è definita non imponibile.


              nasce come regime generale (temporaneo) per gli acquisiti intra-comunitari fra soggetti IVA;

              è oggi utilizzato in molte ipotesi (frodi “carosello”) e in alcuni settori (edilizia, sub appalti ecc) al fine di contrastare l’evasione;

              è stato previsto nell’art. 17, comma 2 del D P R n 633/1972 in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nel territorio dello Stato da operatori non residenti nei confronti di cessionari o committenti residenti.


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                Conti pubblici, Ue: “Crediti deteriorati delle banche sono fattore di rischio”. Titoli di nuovo a picco in Borsa

                http://www.ilfattoquotidiano.it/2016...borsa/2403523/

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  no

                  Operazioni non imponibili:


                  1.le cessioni all’esportazione
                  2.le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
                  3.i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali

                  sono differenti dalle operazioni “non imponibili” derivanti dall’applicazione del meccanismo del reverse charge.


                  • non si applica l’imposta in via di rivalsa;
                  • si può esercitare il diritto di detrazione.
                  Gli acquisti intracomunitari sono non imponibili per il venditore estero e imponibili per l'acquirente italiano. Paga l'acquirente perché l'Iva si applica nel Paese di destinazione dei beni
                  Ultima modifica di strelizia; 25-01-2016, 19:23.

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    L’applicazione del reverse charge:


                    •l’imposta viene adempiuta attraverso un’inversione contabile che determina la neutralità dell’operazione IVA in capo al cessionario/ committente;

                    •per il cedente / prestatore l’operazione è definita non imponibile.


                    nasce come regime generale (temporaneo) per gli acquisiti intra-comunitari fra soggetti IVA;

                    è oggi utilizzato in molte ipotesi (frodi “carosello”) e in alcuni settori (edilizia, sub appalti ecc) al fine di contrastare l’evasione;

                    è stato previsto nell’art. 17, comma 2 del D P R n 633/1972 in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nel territorio dello Stato da operatori non residenti nei confronti di cessionari o committenti residenti.


                    Neutralità perché l'acquirente ha diritto alla detrazione dell'imposta

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                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                      Gli acquisti intracomunitari sono non imponibili per il venditore estero e imponibili per l'acquirente italiano. Paga l'acquirente perché l'Iva si applica nel Paese di destinazione dei beni
                      Paga l'acquirente, ma non al venditore

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