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    D’ora in avanti il committente stabilito in Italia, che riceve una prestazione di servizi da un prestatore comunitario dovrà:


    a) integrare la fattura ricevuta, riportando sul documento la base imponibile, l’aliquota(applicabile internamente) e l’imposta;

    b) registrare la fattura distintamente nel libro degli acquisti;

    c) registrare la fattura distintamente nel registro delle fatture.

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      Negli altri casi, cioè laddove il prestatore sia un soggetto extracomunitario, ovvero per le prestazioni di servizi diverse (art. 7 – quater e 7-quinquies), si applicano le regole già in vigore le quali prevedono, ai sensi del citato art. 17, l’obbligo di autofatturazione.

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        ESEMPI

        Un avvocato francese effettua una prestazione di consulenza legale nei confronti di un’impresa stabilita in Italia

        la prestazione si considera effettuata in Italia in quanto il committente è stabilito in Italia;

        il committente integra la fattura ricevuta con l’indicazione della base imponibile, dell’aliquota e dell’imposta;
        il committente annota il documento integrato nel registro degli acquisti e delle fatture (o in appositi registri sezionali)

        Un avvocato americano effettua una prestazione di consulenza legale nei confronti di un’impresa stabilita in Italia


        la prestazione si considera effettuata in Italia in quanto il committente è stabilito in Italia;
        il prestatore, essendo un soggetto extra Ue, non emette necessariamente una fattura (emette una nota di debito);
        il committente emette un’autofattura con l’indicazione della base imponibile, dell’aliquota e dell’imposta;
        il committente annota l’autofattura da lui emessa nel registro degli acquisti e delle fatture (o in appositi registri sezionali)


        Un ingegnere francese effettua una perizia su un immobile sito in Italia. Il soggetto committente è un’impresa stabilita in Italia


        la prestazione si considera effettuata in Italia in quanto l’immobile è ubicato nel territorio italiano;
        trattandosi di una prestazione resa in Italia, ai sensi dell’art. 7 – quater (anziché 7 – ter), non deve essere integrata l’eventuale fattura emessa dal prestatore (anche se il prestatore è un soggetto comunitario);
        il committente emette un’autofattura con l’indicazione della base imponibile, dell’aliquota e dell’imposta;
        il committente registra l’autofattura da lui emessa nel libro degli acquisti e delle fatture (o in appositi registri sezionali).





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          un passo indietro....(cessione e acquisti di beni)

          le cessioni e gli acquisti di beni intracomunitari si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto. questa è la regola generale.....

          La novità, rispetto alla previgente normativa è sostanziale.


          Prima infatti , al fine di stabilire il momento in cui l’operazione si considerava effettuata, si doveva far riferimento alle regole generali disciplinate dall’art. 6, del decreto Iva, secondo cui l’operazione si considera effettuata all’atto della consegna del bene.


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            NB : L’individuazione del momento in cui un’operazione deve considerarsi effettuata, produce i suoi effetti sull’obbligo di fatturazione.

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              Per alcuni tipi di operazioni (cessioni con effetti traslativi o costitutivi che si producono successivamente alla consegna, contratti estimatori, forniture eseguite continuativamente) il momento in cui l’operazione si considera effettuata risulta posticipato rispetto all’invio dei bene e allo stesso modo si differisce anche il termine per emettere fattura.

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                Grazie per gli esempi...

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  Negli altri casi, cioè laddove il prestatore sia un soggetto extracomunitario, ovvero per le prestazioni di servizi diverse (art. 7 – quater e 7-quinquies), si applicano le regole già in vigore le quali prevedono, ai sensi del citato art. 17, l’obbligo di autofatturazione.

                  quindi ricapitolando....

                  ai fini dell’applicazione delle suddette regole generali per i servizi "B2B"(business to business) rilevano due variabili principali quali : lo status di soggetto passivo del committente per la specifica prestazione e il luogo di
                  stabilimento del committente stesso.

                  Tuttavia ci sono dei casi particolari per i quali sono previste delle deroghe assolute o relative alle prescrizioni generali

                  es.. in relazione a tale tipologia di servizi l'art. 7-septies, D.P.R. 633/1972 che contiene delle deroghe cd. "relative", per effetto delle quali tali prestazioni sono considerate non effettuate nel territorio dello Stato (e quindi sono fuori campo IVA), se sono resi nei confronti di un soggetto non passivo d'imposta residente in un Paese extra- UE;

                  Prendiamo il caso di un avvocato residente in Italia che presta la propria attività in favore di un privato non residente UE; al momento dell’emissione della fattura deve comprendere nel corrispettivo finale l’importo maggiorato dell’Iva vigente in Italia?

                  Se considerassimo la regola generale prevista dall’art.7 del D..R. 633/1972, la prestazione va considerata effettuata in Italia e quindi rilevante territorialmente ai fini Iva; la previsione introdotta dall’art.7 septies, D.P.R. 633/1972 prevede invece che “in deroga a quanto stab ilito dall’art 7- ter, comma 1, lett.b ), non si considerano effettuate nel territorio dello stato….quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità:…C) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale.Quindi in base a quanto sopra descritto e in deroga alla regola generale, l’avvocato dovrà procedere all’emissione di una fattura non soggetta ai sensi dell’art. 21comma 6-bis, D.P.R. 633/1972; le prestazioni non si considerano effettuate in Italia, quindi viene meno, in deroga, il requisito della territorialità.

                  Al contrario qualora la prestazione fossa prestata a favore di un privato UE troverebbe applicazione la prescrizione generale dall’art.7 del D..R. 633/1972, quindi la prestazione avrebbe rilevanza territoriale in Italia e si applicherebbe l’aliquota ivi vigente



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                    Tutto chiaro

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      ESEMPI

                      Un avvocato francese effettua una prestazione di consulenza legale nei confronti di un’impresa stabilita in Italia

                      la prestazione si considera effettuata in Italia in quanto il committente è stabilito in Italia;

                      il committente integra la fattura ricevuta con l’indicazione della base imponibile, dell’aliquota e dell’imposta;
                      il committente annota il documento integrato nel registro degli acquisti e delle fatture (o in appositi registri sezionali)

                      Un avvocato americano effettua una prestazione di consulenza legale nei confronti di un’impresa stabilita in Italia


                      la prestazione si considera effettuata in Italia in quanto il committente è stabilito in Italia;
                      il prestatore, essendo un soggetto extra Ue, non emette necessariamente una fattura (emette una nota di debito);
                      il committente emette un’autofattura con l’indicazione della base imponibile, dell’aliquota e dell’imposta;
                      il committente annota l’autofattura da lui emessa nel registro degli acquisti e delle fatture (o in appositi registri sezionali)


                      Un ingegnere francese effettua una perizia su un immobile sito in Italia. Il soggetto committente è un’impresa stabilita in Italia


                      la prestazione si considera effettuata in Italia in quanto l’immobile è ubicato nel territorio italiano;
                      trattandosi di una prestazione resa in Italia, ai sensi dell’art. 7 – quater (anziché 7 – ter), non deve essere integrata l’eventuale fattura emessa dal prestatore (anche se il prestatore è un soggetto comunitario);
                      il committente emette un’autofattura con l’indicazione della base imponibile, dell’aliquota e dell’imposta;
                      il committente registra l’autofattura da lui emessa nel libro degli acquisti e delle fatture (o in appositi registri sezionali).





                      Dobbiamo farli anche per le cessioni e acquisti di beni

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                      Sto operando...
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