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Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 21.Modalità per la fruizione del credito d’imposta per gli enti non commerciali, comma 656, legge 23 dicembre 2014, n. 190
il credito di imposta può essere utilizzato, sino al suo esaurimento e quindi senza alcun termine finale, nel rispetto delle quote annuali massime indicate nella norma. In altre parole, secondo questa interpretazione, il contribuente potrebbe utilizzare una quota massima di un terzo del credito nell'anno 2016, una quota massima di due terzi del credito nell'anno 2017 e l'intero credito a partire dal 2018 e per tutti gli anni successivi sino al completo esaurimento del credito di imposta. Tale interpretazione appare giustificata dall'espressione "a decorrere dal" utilizzata dalla norma oggetto d'analisi
spettacolo.....Ultima modifica di ROL; 27-01-2016, 13:53.
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Originariamente inviato da ROL;118886 [BAi[/B] fini dell’Iva le OPERAZIONI ESCLUSE dal campo di applicazione:
a) non sono soggette agli adempimenti formali e sostanziali
b) scontano l’iva in maniera forfettaria
c) devono essere indicate nella dichiarazione
Alla luce di quello che ci siamo raccontanti….quali considerazioni possiamo fare in riferimento a questo quiz? Ancora valido o bisogna specificarlo meglio?
Ai fini iva concorrono a formare il volume d’affari
a) le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti
b) le operazioni imponibili ed esenti
c) le sole operazioni imponibili
su questo? possiamo aggiungere qualche considerazione a completamento?
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Dal 1 gennaio 2010 a seguito delle modifiche apportate all’articolo 21 dal Dlgs n. 18 del 12 febbraio 2010, la fattura deve essere emessa anche per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato UE, non soggette ad imposta ai sensi delle nuove regole sulla territorialità.Ultima modifica di ROL; 27-01-2016, 15:36.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
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L’articolo 1, comma 325, lettera c) della legge di stabilità 2013 modifica l’articolo 20 del dPR n. 633 del 1972, in materia di determinazione del volume d’affari.In particolare, viene sostituito il secondo periodo del comma 1 del citato articolo 20, che nella formulazione modificata esclude dal novero delle operazioni che non concorrono alla formazione del volume d’affari le prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette ad imposta per carenza del requisito della territorialità ai sensi dell’articolo 7-ter dello stesso dPR n. 633. Ciò significa, in altre parole che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le prestazioni di servizi generiche rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale ad un soggetto passivo non stabilito, pur essendo operazioni fuori campo di applicazione del tributo, devono essere considerate rilevanti ai fini della determinazione del volume d’affari.Ultima modifica di ROL; 27-01-2016, 15:48.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggionon credo saranno così carogne in sede di esame......ma comunque ora l'avete ripassato....
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