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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioRispondo così
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Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggioOff topic
...finito 5 min prima e 0 errori
Qst. 13 troppo facile oppure..oggi sono meno scucchiat del solito...
quiz troppo uguale ad uno già somministrato...
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OMESSA IVA SOTTO LA SOGLIA. ASSOLUZIONE PIENA
Cassazione Penale, sentenza depositata il 25 gennaio 2016
Quando, per effetto della sentenza n. 80/2014 della Corte Costituzionale oppure della riforma recata dal D.Lgs. 158/15, non è integrata la soglia di punibilità prevista dal’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, l’imputato deve essere mandato assolto con la formula “il fatto non sussiste”. Tale formula è da preferire a quella “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” poiché totalmente liberatoria, nel senso che elimina ogni effetto extrapenale.
È quanto emerge dalla sentenza 25 gennaio 2016, n. 3098, della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale.
Un legale rappresentante di società ha impugnato l’assoluzione ottenuta dal Tribunale in relazione all’accusa di omesso versamento di IVA.
La questione portata davanti alla Suprema Corte (con ricorso per saltum) ha riguardato la formula assolutoria utilizzata dal Tribunale: “il fatto non è previsto dalla legge come reato” invece di quella “il fatto non sussiste”.
La ricorrente ha fatto presente di avere tutto l’interesse a vedersi assolvere con la seconda delle due formale sopra citate, in quanto essa è capace di eliminare qualsiasi effetto giuridico extrapenale.
Ebbene, la Cassazione ha accolto il ricorso.
Nel caso di specie, per effetto della pronuncia di imparziale incostituzionalità che ha investito l’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/00 (C. cost. sentenza n. 80/14), la condotta oggetto di contestazione doveva essere considerata tamquam non esset e pertanto il Tribunale avrebbe dovuto assolvere la ricorrente con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Gli ermellini hanno affermato che la soglia di punibilità è un elemento costitutivo dei reati tributari per cui è prevista. La soglia di punibilità si traduce nella fissazione di una quota di rilevanza quantitativa e/o qualitativa del fatto tipico con la conseguenza che, alla mancata integrazione della soglia, corrisponde la convinzione del legislatore circa l'assenza nella condotta incriminata di una "sensibilità" penalistica del fatto, sicché il comportamento sotto soglia è ritenuto non lesivo del bene giuridico tutelato, consistente, nel caso in esame, nella salvaguardia degli interessi patrimoniali dello Stato connessi alla percezione dei tributi.
Gli ermellini hanno poi affermato che la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste” è da utilizzare in ipotesi di mancata integrazione della soglia di punibilità nel delitto previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 vuoi perché, essendo stato contestato un fatto integrante la soglia, lo stesso è invece risultato, a seguito dell'accertamento processuale, sotto-soglia oppure vuoi perché, come nel caso di specie, la soglia di punibilità è stata elevata a seguito della declaratoria di incostituzionalità della disposizione che la prevede o, ancora, vuoi perché tale elevazione sia da attribuire allo ius superveniens (D.Lgs. 158/15).
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che nel caso in cui manchi un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, l'assoluzione dell'imputato va deliberata con la formula “il fatto non sussiste”, non con quella “il fatto non è previsto dalla legge come reato”, che riguarda la diversa ipotesi in cui manchi una qualsiasi norma penale cui ricondurre il fatto imputato (S.U. n. 37954/2011; n. 40049/2008) e che, dunque, non potrebbe essere utilizzata neanche nell’ipotesi di mancanza di una condizione obiettiva di punibilità.
La Suprema Corte ha dunque accolto il ricorso e annullato la sentenza impugnata senza rinvio “perché il fatto non sussiste”.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiocredo siano tutte giuste (rispondo così )
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioquiz troppo uguale ad uno già somministrato...
...come ammazzare ogni entusiasmo....
Mi avete messo la fissa dell'IVA...
non vedo l'ora di farla mia!
..... mettiamo anche i quiz
...Bravo ROL
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioqualcosina sulle prestazioni di servizi intracomunitarie.....? vai strelizia!!!
ARTT. 44 E 45 DIRETTIVA 2006/112/CE
- IL LUOGO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI A UN SOGGETTO PASSIVO CHE AGISCE IN QUANTO TALE E' IL LUOGO IN CUI QUESTI HA FISSATO LA SEDE DELLA PROPRIA ATTIVITA' ECONOMICA.
- IL LUOGO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI A PERSONE CHE NON SONO SOGGETTI PASSIVI E' IL LUOGO IN CUI IL PRESTATORE HA FISSATO LA SEDE DELLA PROPRIA ATTIVITA' ECONOMICA.
IN SEGUITO AL RECEPIMENTO DI TALE DIRETTIVA COMUNITARIA, LA NORMATIVA NAZIONALE INDIVIDUA DUE CRITERI BASE
PER STABILIRE SE L'OPERAZIONE ECONOMICA SIA TERRITORIALMENTE RILEVANTE IN ITALIA.
AI SENSI DELL'ART. 7 TER DEL D.PR. 633/72 LE PRESTAZIONI DI SERVIZI SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO:
a) QUANDO SONO RESE A SOGGETTI PASSIVI STABILITI NEL TERRITORIO DELLO STATO;
b) QUANDO SONO RESE A COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI DA SOGGETTI PASSIVI STABILITI NEL TERRITORIO DELLO STATO.
DOPPIA REGOLA:
OPERAZIONI B2B (TRA SOGGETTI PASSIVI): APPLICAZIONE DELL'IVA NEL PAESE DEL COMMITTENTE
OPERAZIONI B2C (TRA SOGGETTO PASSIVO E CONSUMATORE): APPLICAZIONE DELL'IVA NEL PAESE DEL PRESTATORE
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioARTT. 44 E 45 DIRETTIVA 2006/112/CE
- IL LUOGO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI A UN SOGGETTO PASSIVO CHE AGISCE IN QUANTO TALE E' IL LUOGO IN CUI QUESTI HA FISSATO LA SEDE DELLA PROPRIA ATTIVITA' ECONOMICA.
- IL LUOGO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI A PERSONE CHE NON SONO SOGGETTI PASSIVI E' IL LUOGO IN CUI IL PRESTATORE HA FISSATO LA SEDE DELLA PROPRIA ATTIVITA' ECONOMICA.
IN SEGUITO AL RECEPIMENTO DI TALE DIRETTIVA COMUNITARIA, LA NORMATIVA NAZIONALE INDIVIDUA DUE CRITERI BASE PER STABILIRE SE L'OPERAZIONE ECONOMICA SIA TERRITORIALMENTE RILEVANTE IN ITALIA.
quindi.....A seguito del suddetto intervento normativo le prestazioni di servizi rese tra soggetti comunitari, non trovano più regolamentazione nell’ambito del D.L. n. 331/1993 essendo applicabili le nuove regole in tema di territorialità di cui all’art. 7 – ter e seguenti del Decreto Iva.
Tuttavia, le modifiche introdotte dalla legge Comunitaria riguardano esclusivamente le prestazioni di servizi cosiddette generiche, di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633 del 1972, rese da soggetti stabilititi in altri Stati comunitari.
AI SENSI DELL'ART. 7 TER DEL D.PR. 633/72 LE PRESTAZIONI DI SERVIZI SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO:
a) QUANDO SONO RESE A SOGGETTI PASSIVI STABILITI NEL TERRITORIO DELLO STATO;
b) QUANDO SONO RESE A COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI DA SOGGETTI PASSIVI STABILITI NEL TERRITORIO DELLO STATO.
DOPPIA REGOLA:
OPERAZIONI B2B (TRA SOGGETTI PASSIVI): APPLICAZIONE DELL'IVA NEL PAESE DEL COMMITTENTE
OPERAZIONI B2C (TRA SOGGETTO PASSIVO E CONSUMATORE): APPLICAZIONE DELL'IVA NEL PAESE DEL PRESTATORE
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