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    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
    Sono stati aggiornati sia il Falsitta che il Tesauro parte generale

    Analisi strutturale del primo comma dell’art. 37 bis, dedicatoad imporre l’interpretazione antielusiva (o, ed è la stessa cosa,l’interpretazione analogica) della norma tributari

    ???????????????????? aggiornati a a che data?

    http://shop.wki.it/documenti/00150082_ind.pdf

    La nona edizione include anche i provvedimenti legislativi delegati che sono stati adottati in forza della delega fiscale approvata con legge n. 23/2014.
    Ultima modifica di ROL; 24-01-2016, 13:42.

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      http://www.amazon.it/Manuale-diritto...words=falsitta
      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      Analisi strutturale del primo comma dell’art. 37 bis, dedicatoad imporre l’interpretazione antielusiva (o, ed è la stessa cosa,l’interpretazione analogica) della norma tributari

      ???????????????????? aggiornati a a che data?

      http://shop.wki.it/documenti/00150082_ind.pdf

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        http://www.amazon.it/Istituzioni-dir...ywords=tesauro

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          A dopo!

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            Sono già trascorsi venti anni dall’entrata in vigore delle disposizioni che, dopo l’abbattimento delle barriere doganali tra gli Stati aderenti all’Unione Europea, regolano l’applicazione dell’IVA sugli scambi intracomunitari. Queste disposizioni, contenute nel D.L. 331/1993, nello stabilire le modalità applicative dell’IVA per le operazioni “intracomunitarie”, hanno previsto, prima del regime “definitivo”, un regime “transitorio”, destinato a durare fino al 31/12/1996.

            In base al regime definitivo, l’IVA dovrebbe applicarsi sempre, e quindi in maniera generalizzata, nel paese comunitario di origine, ossia con il pagamento dell’imposta nel paese di produzione e l’esercizio della detrazione nel paese di destinazione.
            In base al regime transitorio, invece, il pagamento avviene nel paese di origine solo nei rapporti tra soggetti d’imposta e consumatori finali. Per le altre operazioni, quelle che avvengono tra soggetti d’imposta comunitari (“business to business”), invece, l’applicazione dell’IVA avviene con un sistema che vede da un lato la cessione considerata “non imponibile” e, dall’altro, l’acquisto assoggettato al pagamento del tributo nel paese comunitario di destinazione del bene, attraverso il meccanismo del “reverse charge” a cura dell’acquirente “identificato”, ossia titolare di posizione IVA.


            Dal 1^ gennaio 1997, quindi, il regime transitorio avrebbe dovuto cedere il passo a quello definitivo. Eppure, son passati già sedici anni ed ancora del regime definitivo non se ne parla nemmeno. Continua ad applicarsi ancora, infatti, il regime “transitorio” che, come già detto e come è ben noto, comporta “provvisoriamente” l’applicazione dell’IVA da parte dell’acquirente “identificato” attraverso il sistema dell’inversione contabile utilizzando il documento-fattura emesso dal fornitore residente nell’altro Stato europeo. Un sistema, quello che ancora si continua ad applicare, che non solo non riesce a dare sufficiente chiarezza al sistema di tassazione indiretta negli Stati membri, ma non riesce nemmeno ad impedire numerose frodi fiscali ..........................................

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              La Commissione UE, infatti, il 6 dicembre 2011, ha espresso l’opinione che il principio della “tassazione all’origine” delle operazioni Intra UE è politicamente difficilmente attuabile per cui sarebbe opportuna la stabilizzazione definitiva dell’attuale sistema transitorio. In pratica, i motivi politici prevalgono sull’esigenza di chiarezza e di lotta all’evasione.

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                La Commissione UE, infatti, il 6 dicembre 2011, ha espresso l’opinione che il principio della “tassazione all’origine” delle operazioni Intra UE è politicamente difficilmente attuabile per cui sarebbe opportuna la stabilizzazione definitiva dell’attuale sistema transitorio. In pratica, i motivi politici prevalgono sull’esigenza di chiarezza e di lotta all’evasione.
                Ok...

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                  https://www.danea.it/blog/split-payment-novita/
                  Ho trovato questo, sembra ben scritto...

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                    i depositi iva

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      La frode carosello veniva realizzata in quattro mosse, che consentivano di creare "ingenti fittizi crediti Iva".

                      1) In primo luogo venivano realizzate o individuate una serie di società 'A', tutte con sede all'estero
                      nell'ambito dell'Ue e di fatto create ad hoc per le operazioni delittuose, nonchè una serie di società
                      'B', con sede in Italia e anch'esse di fatto create ad hoc".


                      2) 'A' cedeva fittiziamente a 'B' un valore pari a '100' di servizi, di solito traffico telefonico ma non
                      solo, senza pagare l'Iva poiché si trattava di cessione all'interno di Stati appartenenti all'Ue (la
                      cosiddetta cessione 'intra comunitaria)


                      3) 'B' cedeva fittiziamente alle società 'C' ‐ vale a dire Fastweb e Telecom Italia Sparkle ‐ i medesimi servizi per un valore di '100' sul quale veniva pagata da 'C' l'Iva per il 20%, poiché si trattava di una compravendita di servizi in Italia, con un esborso finale apparente per 'C' di '120'.


                      4) 'C', infine, rivendeva ad 'A' i medesimi servizi con il sistema 'intra' (come detto applicabile negli acquisti tra Stati Ue) al prezzo di '100' senza il pagamento dell'Iva.

                      In questo modo"alla fine di un'operazione sostanzialmente neutra a fini economici perché ogni soggetto paga ed incassa '100', 'C' (vale a dire Fastweb e Telecom Italia Sparkle) ha apparentemente pagato '20' di Iva a 'B', che quest'ultima in ogni caso non versa all'erario, non avendo mai incassato la relativa somma".

                      Secondo il giudice, dunque, "il vero scopo dell'operazione è consentire a 'C' di realizzare un credito erariale
                      di '20' su ciascuna operazione fittizia di pagamento di '100'. Questo credito può essere sottratto dall'Iva che 'C' incassa dai propri clienti per l'uso delle utenze telefoniche e che (in mancanza di credito Iva) dovrebbe riversare all'erario".

                      Perciò, se ad esempio Fastweb o Telecom Italia Sparkle avevano incassi per un milione e 200 mila euro,
                      avrebbero dovuto versare 200 mila euro all'erario alla scadenza prevista dalla legge. Poiché però
                      esponevano un (inesistente) credito Iva pari o superiore a 200 mila euro, lo detraevano da quanto
                      dovevano versare e ottenevano profitti superiori del 20% a quelli che avrebbero realizzato solo con
                      l'operazione commerciale (ad esempio 1 milione 200 mila anziché 1 milione)".
                      Ok

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