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Nei casi in cui il debitore dell’imposta sia individuato dalla legge nel cessionario o committente, le modalità di adempimento degli obblighi tributari da parte dello stesso originano fattispecie che spesso, da parte degli operatori, vengono assimilate: l’autofattura, il reverse charge e l’integrazione della fattura.
Il reverse charge, strumento utilizzato dal legislatore prevalentemente al fine di contrastare fenomeni di evasione, consiste in un’inversione contabile attraverso la quale l’obbligazione tributaria corrispondente al versamento dell’imposta è posta in capo al destinatario della cessione o prestazione, in luogo del cedente o prestatore.Si impedisce al cedente (che emette fattura nei confronti di un soggetto passivo non applicando l’imposta) di addebitare l’Iva e obbliga il cessionario (che deve integrare con il tributo il documento ricevuto e registrare lo stesso nel registro vendite e acquisti) al versamento totale dell’imposta. In tal modo, si evita che il cessionario/committente porti in detrazione il tributo che il cedente/prestatore non ha mai versato perché “scomparso” (c.d. frodi carosello).
Mentre nel procedimento di auto fatturazione (ad esempio, per acquisto di servizi di cui all’art. 7 ter del D.P.R. n. 633/1972 effettuato da prestatore extra Ue)il documento che assume rilevanza è quello emesso dall’acquirente, nell’ipotesi di reverse charge l’obbligo di emissione del documento - senza addebito dell’imposta - è a carico del cedente o prestatore, cioè del soggetto che pone in essere l’operazione imponibile. Il cessionario o committente, nei casi di reverse charge, deve integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, annotando il documento integrato, sia nel registro degli acquisti, sia in quello delle vendite (diventando, in tal modo, il debitore del tributo verso il Fisco).
Secondo quanto disposto dagli artt. 47 e seguenti del D.L. n. 331/1993, negli acquisiti intracomunitari, il soggetto passivo dell’imposta è il cessionario. Infatti, quest’ultimo, dopo aver eseguito la numerazione della fattura del cedente comunitario, è tenuto a integrarla, con l’indicazione dei dati necessari alla determinazione della base imponibile e dell’imposta o del titolo di inapplicabilità della stessa, se trattasi di operazioni non soggette, non imponibili o esenti.
Si può dire che il sistema escogitato dal legislatore per la fatturazione e documentazione in ambito intracomunitario si basa, sostanzialmente, sul reverse charge (infatti, il cedente comunitario emette fattura senza indicazione dell’imposta e l’acquirente nazionale, soggetto passivo, integra la fattura con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e procede alla sua annotazione sia nel registro delle vendite sia nel registro degli acquisti). Anche in tal caso, il documento rilevante risulta essere quello di fonte estera.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiovi incartate spesso sulla differenza tra autofattura e reverse......
export--> AUTOFATTURA
intra---> REVERSE CHARGE
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