annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    si....anche solo esempi pratici se vuoi......es dici..... falsa fattura è?
    Credo che faro' anche ricerca...poi postero'...

    Commenta


      Mi metto all'opera...ciao!

      Commenta




        http://www.ilfattoquotidiano.it/2016...si-io/2428870/

        Commenta


          http://www.bergamopost.it/occhi-aper...e-220-milioni/

          Nel 2012, infatti, un anno prima della contestazione relativa ai dividendi del 2008, le autorità fiscali italiane avevano già bussato alle porte del gruppo per richiedere il pagamento di 282 milioni di euro tra mancate tasse, interessi e sanzioni, riferite allo stacco di dividendi del 2007 da parte della Dalmine. Insomma, la stessa identica contestazione mossa l’anno successivo, nel 2013, per i dividendi del 2008. Ma se oggi, almeno in primo grado, la Tenaris, o meglio, la Dalmine è stata condannata a pagare 220 milioni di euro al Fisco (dei 248 contestati), nel 2014 le cose andarono diversamente circa il contenzioso da 282 milioni di euro: nel febbraio 2014, infatti, la Commissione tributaria di Milano ridusse drasticamente il conto, passando dai 282 milioni richiesti a una condanna a 9 milioni di euro circa. Uno sconto che scatenò le ire dell’Agenzia delle Entrate, che il 2 ottobre dello stesso anno decise di ricorrere in Appello. Proprio allora, parlando del contenzioso legato ai dividendi del 2008, la Tenaris si diceva molto fiduciosa: «Sulla base della decisione della Commissione (relativa alla controversia del 2007, ndr), crediamo non sia probabile che le richieste (per il 2008, ndr) si traducano in un esborso materiale». E invece, pochi giorni fa, la doccia fredda.

          Commenta


            https://www.youtube.com/watch?v=GtujUCURgtM

            Commenta


              PATTI SULLE IMPOSTE (argomento ostico per eventuale domanda l’orale..)

              Prima un piccolo ripasso di alcuni concetti….

              In materia di imposta sui redditi il sostituto d’imposta è l’obbligato di diritto , cioè il soggetto sul quale non ricade il peso economico del tributo, ma solo l’obbligo del versamento di un’imposta o di un acconto d’imposta in luogo di altri (c.d sostituito) cui è riferibile il reddito prodotto e l’imposta dovuta.

              Il meccanismo mediante il quale il sostituto procede al recupero nei riguardi del sostituito dell’imposta o della ritenuta d’acconto pagata per suo conto è appunto la rivalsa

              La tassazione a titolo d’imposta
              , in quanto costituisce una deroga alla tassazione progressiva, è tassativamente prevista in un limitato numero di casi.

              Nell’ambito delle ritenute irpef effettuate a titolo di acconto soggetto passivo d’imposta è il sostituito e non il sostituto e, di norma, il rapporto fiscale corre tra il sostituito e il fisco, mentre il rapporto di rivalsa che corre tra il sostituto e il sostituito appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non di diritto tributario . Si tratta di un diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell’ambito di un rapporto di natura privata cui è estraneo l’esercizio del potere impositivo proprio del rapporto tributario, anche per la forte considerazione che il creditore che riceve un pagamento ridotto può non sapere per quale ragione il debitore non abbia adempiuto integralmente e, quindi, correttamente si rivolge al giudice ordinario.

              Altra modalità di esercizio della rivalsa è l’addebito di tributi posti a carico di un soggetto che, tuttavia,sono destinati a gravare economicamente su altri soggetti. E’ il caso dell’iva ove i soggetti passivi del tributo hanno il diritto e l’obbligo di addebitare mediante rivalsa l’imposta all’acquirente del bene (o prestatore del servizio). A differenza della rivalsa esercitata mediante ritenuta, nell’ambito dell’iva l’obbligatorietà consiste nell’addebito del tributo al cessionario (o committente) , mediante emissione della fattura. Ne consegue che l’obbligatorietà riguarda il rapporto con il fisco che si esaurisce con l’emissione della fattura, mentre non riguarda io concreto esercizio del diritto che rientra nell’ambito di un rapporto privatistico tra le parti contrattuali

              Commenta


                Con riguardo alle sistema delle imposte sui redditi manca una disposizione che stabilisca il divieto di patti sull’imposta, mente per le imposte indirette ( esclusa l’iva) sono presenti diverse norma che dichiarano nulli i patti sull’imposta (Es art 62 dpr 131/1986; art 23 dpr 642/1972..)

                In ogni altro caso la rivalsa è facoltativa e i contribuenti sono liberi di stipulare patti di accollo dell’imposta
                La rivalsa facoltativa è anche prevista dalla legge in tema delle imposte sui redditi e si esercita mediante ritenuta sulle somme pagate sulle vincite, premi ecc (art 30 dpr 660/73)In tali ipotesi unico soggetto passivo dell’obbligazione tributaria è il sostituto d’imposta, con l’effetto che il sostituito (anche se sia stata esercitata la rivalsa) è estraneo al rapporto tributario e, pertanto, non è legittimato a presentare alcuna istanza di rimborso al fisco, né potrà da questo essere “perseguitato” per il pagamento dell’imposta.

                La verifica della validità delle clausole che spostano l’onere del tributo del debitore all’altra parte contrattuale passa, innanzitutto, dalla risposta al quesito se sia consentito ai privati trasferire, lato sensu, il rapporto di debito con il fisco da un soggetto ad un altro e, quindi verificare l’efficacia di simili patti tra le parti e nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

                Pur trascurando la circostanza che il rapporto di rivalsa assume esclusivamente rilevanza nell’ambito dei rapporti tra privati, occorre tener conto che la disciplina della rivalsa e, comunque, parte integrante della struttura del tributo e costituisce preciso segno della volontà del legislatore di individuare la capacità contributiva colpita dal tributo e il relativo soggetto passivo ed individuare in quali limiti operi l’art 53 costituzione (capacità contributiva)

                In altri termini, la verifica, se i patti che attuano una traslazione dell’imposta da un soggetto ad un altro siano o meno leciti, va fatta con riguardo al fondamento del rapporto di rivalsa
                , diverso a seconda del tributo e, quindi, con riferimento al detto precetto costituzionale che vieta di sottrarre materia imponibile alla tassazione

                In ambito iva….

                L’esecuzione di operazioni imponibili comporta ex lege l’istaurazione di due autonomi rapporti giuridici: il primo tributario, di natura pubblicistica, tra il fisco e il cedente (o prestatore), per il versamento dell’imposta; l’altro, di natura civilistica, tra il cedente (o prestatore) e il cessionario (o committente), riguardo alla rivalsa.
                Sorto l’obbligo di fatturazione nasce contestualmente l’obbligo di addebitare l’iva alla controparte, così il soggetto passivo del rapporto tributario diventa soggetto attivo del rapporto civilistico.
                La rivalsa è obbligatoria ed è nullo ogni patto contrario.
                Tuttavia, la previsione della rivalsa obbligatoria non assicura, comunque , il trasferimento effettivo dell’onere sul destinatario finale. L’obbligo della rivalsa si risolve, infatti, nel compimento dell’atto che consiste nell’addebito dell’imposta in fattura, ma non impone in concreto di esercitare la rivalsa.
                Ciò che pertanto è obbligatorio è la costituzione del diritto di credito e non già il suo esercizio (e, d’altra parte sarebbe contradditorio riconoscere un diritto di credito e contemporaneamente imporre al creditore il dovere di esercitarlo)
                In tema di iva l’art 18 comma 1 dpr 633/72 stabilisce che il soggetto che effettua la cessione di beni (o prestazione di servizi ) deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario (o al committente) ma, stabilendo al quarto comma la nullità di ogni patto contrario, non vieta che l’iva, su accordo delle parti, sia compresa nel prezzo globalmente pattuito, sempre che l’imposta venga pagata allo stato.
                La sanzione di nullità del patto contrario è, infatti stabilita a favore del fisco (nella sostanza si tratta di inopponibilità) che non può vedersi opporre accordi che possono compromettere il suo credito verso il cedente.

                In ambito dirette….

                Là ove la rivalsa è obbligatoria è da ritenersi nulla una forma palese di traslazione economica dell’imposta da un soggetto ( sostituito ad es per i rapporti di lavoro dipendente) ad un altro (sostituto)
                Nell’ambito della rivalsa mediante ritenuta alla fonte è stata, infatti, rilevata la necessità di separare le posizioni del soggetto passivo dalla rivalsa (sostituito) da quelle del soggetto attivo (sostituto)
                Per quanto concerne la posizione del primo, cioè quella di soggezione al prelievo, la liceità della patto di non obbligatorietà della rivalsa lede il principio della capacità contributiva, rimettendo alla discrezionalità del sostituto se incidere o meno il sostituito con l’onere tributario
                In buona sostanza verrebbe modificato il quantum del debito tributario del soggetto passivo, con l’effetto di erogare un maggior compenso non tassato con violazione del precetto costituzionale della capacità contributiva (art 53) e per contrarietà con le norme imperative che dispongono la personalità e progressività dell’irpef
                Resta ferma, invece, la validità di quei patti che non alterano il meccanismo dell’imposta, ma assumono l’imposta come elemento che concorre a determinare effetti di diritto privato. E’ quindi valido un patto che assicura un compenso al netto dell’irpef in quanto si limita a determinare il compenso tassabile aumentato in misura tale da corrispondere, al netto dell’imposta, quanto pattuito dalle parti.

                Es è valido il patto tra tizio e caio che, volendo assicurare a tizio un reddito al netto della ritenuta del 20% pari a 150 euro, determini il compenso lordo tassabile in euro 150 (150-30(20% di 150)= 120;
                è invece nullo il patto in base al quale a Tizio sia corrisposto un compenso di 120 con l’obbligo di caio di farsi carico dell’onere tributario. In tale ipotesi, infatti, il reddito complessivo imponibile di tizio sarebbe determinato tenendo conto di 120, quando in realtà è superiore

                L’art 8 comma 2 dello statuto del contribuente ammette espressamente “l’accollo del debito altrui senza liberazione del contribuente orginario”. La portata da attribuire a tale disposizione va pur sempre inserita, nell’ambito di quanto detto sulla nullità dei patti sulle imposte contrari all’obbligo di rivalsa ovvero vietati espressamente dalla legge in quanto modificano il rapporto tributario di natura pubblicistica

                Commenta


                  ricapitolando...

                  Oltre ai patti sulle imposte sicuramente leciti che riguardano le rivalse facoltative, sono validi, nei limiti su indicati, anche i patti sulle imposte nell'ambito della rivalsa mediante addebito in fattura, mentre sono da escludere quelli relativi al rapporto di sostituzione che incidono sul rapporto tributario di natura pubblica

                  Commenta


                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    Con riguardo alle sistema delle imposte sui redditi manca una disposizione che stabilisca il divieto di patti sull’imposta, mente per le imposte indirette ( esclusa l’iva) sono presenti diverse norma che dichiarano nulli i patti sull’imposta (Es art 62 dpr 131/1986; art 23 dpr 642/1972..)

                    In ogni altro caso la rivalsa è facoltativa e i contribuenti sono liberi di stipulare patti di accollo dell’imposta
                    La rivalsa facoltativa è anche prevista dalla legge in tema delle imposte sui redditi e si esercita mediante ritenuta sulle somme pagate sulle vincite, premi ecc (art 30 dpr 660/73)In tali ipotesi unico soggetto passivo dell’obbligazione tributaria è il sostituto d’imposta, con l’effetto che il sostituito (anche se sia stata esercitata la rivalsa) è estraneo al rapporto tributario e, pertanto, non è legittimato a presentare alcuna istanza di rimborso al fisco, né potrà da questo essere “perseguitato” per il pagamento dell’imposta.

                    La verifica della validità delle clausole che spostano l’onere del tributo del debitore all’altra parte contrattuale passa, innanzitutto, dalla risposta al quesito se sia consentito ai privati trasferire, lato sensu, il rapporto di debito con il fisco da un soggetto ad un altro e, quindi verificare l’efficacia di simili patti tra le parti e nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

                    Pur trascurando la circostanza che il rapporto di rivalsa assume esclusivamente rilevanza nell’ambito dei rapporti tra privati, occorre tener conto che la disciplina della rivalsa e, comunque, parte integrante della struttura del tributo e costituisce preciso segno della volontà del legislatore di individuare la capacità contributiva colpita dal tributo e il relativo soggetto passivo ed individuare in quali limiti operi l’art 53 costituzione (capacità contributiva)

                    In altri termini, la verifica, se i patti che attuano una traslazione dell’imposta da un soggetto ad un altro siano o meno leciti, va fatta con riguardo al fondamento del rapporto di rivalsa
                    , diverso a seconda del tributo e, quindi, con riferimento al detto precetto costituzionale che vieta di sottrarre materia imponibile alla tassazione

                    In ambito iva….

                    L’esecuzione di operazioni imponibili comporta ex lege l’istaurazione di due autonomi rapporti giuridici: il primo tributario, di natura pubblicistica, tra il fisco e il cedente (o prestatore), per il versamento dell’imposta; l’altro, di natura civilistica, tra il cedente (o prestatore) e il cessionario (o committente), riguardo alla rivalsa.
                    Sorto l’obbligo di fatturazione nasce contestualmente l’obbligo di addebitare l’iva alla controparte, così il soggetto passivo del rapporto tributario diventa soggetto attivo del rapporto civilistico.
                    La rivalsa è obbligatoria ed è nullo ogni patto contrario.
                    Tuttavia, la previsione della rivalsa obbligatoria non assicura, comunque , il trasferimento effettivo dell’onere sul destinatario finale. L’obbligo della rivalsa si risolve, infatti, nel compimento dell’atto che consiste nell’addebito dell’imposta in fattura, ma non impone in concreto di esercitare la rivalsa.
                    Ciò che pertanto è obbligatorio è la costituzione del diritto di credito e non già il suo esercizio (e, d’altra parte sarebbe contradditorio riconoscere un diritto di credito e contemporaneamente imporre al creditore il dovere di esercitarlo)
                    In tema di iva l’art 18 comma 1 dpr 633/72 stabilisce che il soggetto che effettua la cessione di beni (o prestazione di servizi ) deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario (o al committente) ma, stabilendo al quarto comma la nullità di ogni patto contrario, non vieta che l’iva, su accordo delle parti, sia compresa nel prezzo globalmente pattuito, sempre che l’imposta venga pagata allo stato.
                    La sanzione di nullità del patto contrario è, infatti stabilita a favore del fisco (nella sostanza si tratta di inopponibilità) che non può vedersi opporre accordi che possono compromettere il suo credito verso il cedente.

                    In ambito dirette….

                    Là ove la rivalsa è obbligatoria è da ritenersi nulla una forma palese di traslazione economica dell’imposta da un soggetto ( sostituito ad es per i rapporti di lavoro dipendente) ad un altro (sostituto)
                    Nell’ambito della rivalsa mediante ritenuta alla fonte è stata, infatti, rilevata la necessità di separare le posizioni del soggetto passivo dalla rivalsa (sostituito) da quelle del soggetto attivo (sostituto)
                    Per quanto concerne la posizione del primo, cioè quella di soggezione al prelievo, la liceità della patto di non obbligatorietà della rivalsa lede il principio della capacità contributiva, rimettendo alla discrezionalità del sostituto se incidere o meno il sostituito con l’onere tributario
                    In buona sostanza verrebbe modificato il quantum del debito tributario del soggetto passivo, con l’effetto di erogare un maggior compenso non tassato con violazione del precetto costituzionale della capacità contributiva (art 53) e per contrarietà con le norme imperative che dispongono la personalità e progressività dell’irpef
                    Resta ferma, invece, la validità di quei patti che non alterano il meccanismo dell’imposta, ma assumono l’imposta come elemento che concorre a determinare effetti di diritto privato. E’ quindi valido un patto che assicura un compenso al netto dell’irpef in quanto si limita a determinare il compenso tassabile aumentato in misura tale da corrispondere, al netto dell’imposta, quanto pattuito dalle parti.

                    Es è valido il patto tra tizio e caio che, volendo assicurare a tizio un reddito al netto della ritenuta del 20% pari a 150 euro, determini il compenso lordo tassabile in euro 150 (150-30(20% di 150)= 120;
                    è invece nullo il patto in base al quale a Tizio sia corrisposto un compenso di 120 con l’obbligo di caio di farsi carico dell’onere tributario. In tale ipotesi, infatti, il reddito complessivo imponibile di tizio sarebbe determinato tenendo conto di 120, quando in realtà è superiore

                    L’art 8 comma 2 dello statuto del contribuente ammette espressamente “l’accollo del debito altrui senza liberazione del contribuente orginario”. La portata da attribuire a tale disposizione va pur sempre inserita, nell’ambito di quanto detto sulla nullità dei patti sulle imposte contrari all’obbligo di rivalsa ovvero vietati espressamente dalla legge in quanto modificano il rapporto tributario di natura pubblicistica-------> quindi l'accollo ha valore meramente interno (cioè valido solo tra le parti e non verso il fisco).

                    .......................

                    Commenta


                      problematiche..........

                      IL SOSTITUTO NON HA ESERCITATO PREVIAMENTE LA RITENUTA DI RIVALSA

                      a) Versamento operato
                      b) Versamento non operato

                      IL SOSTITUTO HA ESERCITATO PREVIAMENTE LA RITENUTA DI RIVALSA
                      a) Versamento operato
                      b) Versamento non operato

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X