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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    anche questa non è una parte spiegata bene......


    L’art. 44 del TUIR non prevede una definizione dei redditi di capitale, ma elenca le fattispecie che rientrano in tale categoria di redditi .
    ………………………..
    (In generale, si possono definire redditi di capitale i proventi derivanti dall’impiego di denaro e di altre attività finanziarie percepiti al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.)

    -----> non dunque soltanto quei proventi che sono giuridicamente qualificabili come frutti civili ai sensi dell’art. 820 del codice civile e cioè quei proventi che si conseguono come corrispettivo del godimento che altri abbia di un capitale, ma anche tutti quei proventi che trovano fonte in un rapporto che, pur se non riconducibile tra quelli precedentemente menzionati, presenti come funzione obiettiva quella di consentire un impiego del capitale
    ……………………………..
    Infine, la disposizione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR prevede una fattispecie di chiusura comprendendo tra i redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

    (Sono, invece, esclusi espressamente dal novero dei redditi di capitale i proventi derivanti da rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.Tali redditi costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-quinquies) del TUIR.)

    Generalmente i redditi diversi sono conseguiti mediante operazioni di negoziazione e non di impiego del capitale. Anche la chiusura dei rapporti produttivi di redditi di capitale è generalmente l’effetto di una negoziazione. Il reddito diverso è un reddito “da capitale”, ossia un provento finanziario differenziale in cui il negozio di impiego di capitale, se esiste, non si pone comunque come diretta causa produttiva del provento stesso. Nei redditi diversi da negoziazione finanziaria il titolare avendo già impiegato il capitale per acquisire titoli che producono redditi di capitale, li rivende e realizza una plusvalenza che costituisce appunto reddito diverso (un reddito non prodotto, un reddito entrata). La fonte è pur sempre il capitale ma il reddito deriva non dallo sfruttamento del capitale ma da un’attività di negoziazione.

    Per quanto riguarda l’ultima parte della norma (“quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto”), qui il riferimento all’incertezza non è un concetto estraneo al reddito di capitale (si pensi agli utili da partecipazione), tuttavia, nel caso dei redditi diversi, l’incertezza del risultato può derivare da elementi estranei o esterni all’utilizzazione diretta del capitale. Così il provento, non derivando dall’utilizzo del capitale, quanto piuttosto da un evento incerto, può considerarsi prodotto non già secondo un legame di causa ad effetto direttamente da capitale, bensì soltanto determinato in dipendenza di un evento incerto

    L’individuazione dei redditi di natura finanziaria imponibili come redditi diversi risulta dalla combinazione di cinque distinte previsioni impositive di carattere analitico e cioè quelle previste dalle lett. c), c bis), c ter), e c quater) ed una previsione impositiva di chiusura e cioè la lett. c quinquies).

    Per evitare che uno stesso reddito possa ricadere in più previsioni impositive, le previsioni analitiche e quelle di chiusura non sono poste sullo stesso piano, ma su piani successivi, in quanto ciascuna di esse considera imponibili come redditi diversi soltanto i redditi che non risultino già imponibili sulla base delle precedenti previsioni.

    Inoltre, sia le fattispecie impositive analitiche sia quella di chiusura sono poste in posizione di subordine rispetto alle fattispecie impositive che individuano le diverse tipologie di redditi di capitale: infatti i redditi indicati nell’art. 67 sono qualificabili come redditi diversi sempreché non costituiscano redditi di capitale; pertanto qualora uno stesso reddito fosse inquadrabile sia nell’elenco dei redditi diversi che nell’elenco dei redditi di capitale, il conflitto normativo andrebbe risolto dando sempre prevalenza alla qualifica di reddito di capitale.





    Ok, grazie

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      Vi hanno detto quando fate gli orali????

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        Originariamente inviato da tolomeo sotere Visualizza il messaggio
        Vi hanno detto quando fate gli orali????
        non lo so tolomeo....

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          L’aumento del capitale sociale comporta anche degli effetti di natura fiscale.

          L’art. 1, del decreto legge 201/2011, ha infatti introdotto, dall’anno d’imposta 2011, un’agevolazione per i soggetti che aumentano il capitale proprio con versamenti in denaro.

          L’agevolazione in questione, comunemente chiamata ACE (acronimo di Aiuto alla Crescita Economica) consente di dedurre dal reddito imponibile una parte dell’incremento di risorse effettuato. In particolare l’importo ammesso in deduzione è pari al 3% della variazione in aumento del capitale proprio (o altri conferimenti in denaro).
          Detta variazione è data non solo dagli aumenti di capitale, a seguito di conferimenti in denaro, ma anche dall’accantonamento di utili a riserva disponibile.

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            definizione di valore fiscalmente riconosciuto

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              http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/02/18/news/frode-fiscale-blitz-della-finanza-a-pavia-1.12979237


              Le indagini hanno fatto emergere come gli imprenditori di Vercelli avessero costituito un’associazione a delinquere nel capoluogo toscano con lo scopo di frodare il fisco, avvalendosi dell’ausilio di 2 commercialisti e di un ulteriore soggetto factotum dell’organizzazione. Il meccanismo di evasione, essenzialmente dell’Iva, secondo quanto appreso dagli investigatori, si basava sulle false fatturazioni derivanti da un utilizzo distorto delle strutture societarie consortili, delle cooperative e del meccanismo del sub-appalto.

              In pratica, sempre secondo quanto appreso dagli investigatori, due società consortili al vertice della piramide societaria, amministrate dai 2 coniugi di Vercelli, dopo essersi aggiudicate importanti appalti, concessi da soggetti economici privati, per la gestione di magazzini di merce e per servizi di housekeeping alberghiero nel Lazio, in Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta, li sub-appaltavano a 7 cooperative e società di capitali create ad hoc, grazie all’apporto fornito dai membri dell’associazione e da altri 9 soggetti indagati. Le 7 imprese monitorate, dal 2006 al 2014, hanno emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti delle consortili e si sono scambiate tra di loro ulteriori fatture false, per complessivi 95 milioni di euro.
              Ultima modifica di ROL; 18-02-2016, 23:09.

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                Nell’attesa che Assistente345 descriva il concetto di valore fiscalmente riconosciuto, ecco alcune norme specifiche in merito….


                Quando si parla di plusvalenze un aspetto fondamentale è rappresentato dalla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, quale parametro di confronto, rispetto al corrispettivo percepito, per determinare il differenziale imponibile; e, a tal proposito, le disposizioni alle quali occorre fare riferimento, per quanto riguarda le partecipazioni in soggetti passivi dell’IRES, non detenute in regime di impresa, sono:
                il comma 6 dell’art. 68, che richiama il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione;
                l’art. 9, comma 2, nella parte in cui considera corrispettivo del conferimento o degli apporti in società o in altri enti, il valore normale dei beni e dei crediti conferiti;
                l’art. 47, comma 5, che, con riferimento alla ripartizione di riserve di capitale di soggetti IRES, specifica che questa non dà luogo a utili ma determina una riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.

                Per quanto riguarda il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in società personali, valgono alcune delle regole viste a proposito dei soci di società IRES con l’aggiunta di disposizioni specifiche. In altri termini si applicano:
                il comma 6 dell’art. 68, che richiama il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione;
                l’art. 9, comma 2, nella parte in cui considera corrispettivo del conferimento o degli apporti in società o in altri enti, il valore normale dei beni e dei crediti conferiti;
                l’art. 68, comma 6, nella parte in cui specifica che per le partecipazioni in società di cui all’art. 5 il costo è inciso dagli utili e dalle perdite attribuite per trasparenza e dagli utili distribuiti.

                Si osserva che mentre l’art. 47, comma 5 specifica che la ripartizione di riserve di capitale di soggetti IRES non dà luogo a utili ma determina una riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, non altrettanto risulta esplicitato l’effetto della distribuzione di riserve di capitale da parte di società di persone ai propri soci.

                Per la determinazione delle plusvalenze patrimoniali, e del connesso, valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, sono rilevanti:
                l’art. 86, comma 2, che fa riferimento al costo non ammortizzato della partecipazione e che va letto con l’art. 110 che reca norme particolari per la determinazione del costo dei beni di impresa;
                gli artt. 101 e 94 che attengono alle valutazioni di fine esercizio di tali beni e che sono dirette a determinarne il valore fiscalmente riconosciuto.
                Nello specifico, preme rilevare che gli artt. 94, comma 6, e 101, comma 6, sanciscono che l’ammontare dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale fatti alla società (sia soggetto passivo dell’IRES, sia società trasparente) determina un aumento del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione del socio.
                Inoltre, con riferimento alle società per azioni, l’aumento gratuito del capitale sociale determina una riduzione del valore unitario delle azioni del socio ricevente, a norma dell’art. 94, comma 5.
                Il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni detenute in regime di impresa è, infine, soggetto a norme particolari quando il conferimento ha per oggetto partecipazioni di controllo o di collegamento oppure aziende (artt. 175 e 176).

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                  http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/02/18/news/frode-fiscale-blitz-della-finanza-a-pavia-1.12979237


                  Le indagini hanno fatto emergere come gli imprenditori di Vercelli avessero costituito un’associazione a delinquere nel capoluogo toscano con lo scopo di frodare il fisco, avvalendosi dell’ausilio di 2 commercialisti e di un ulteriore soggetto factotum dell’organizzazione. Il meccanismo di evasione, essenzialmente dell’Iva, secondo quanto appreso dagli investigatori, si basava sulle false fatturazioni derivanti da un utilizzo distorto delle strutture societarie consortili, delle cooperative e del meccanismo del sub-appalto.

                  In pratica, sempre secondo quanto appreso dagli investigatori, due società consortili al vertice della piramide societaria, amministrate dai 2 coniugi di Vercelli, dopo essersi aggiudicate importanti appalti, concessi da soggetti economici privati, per la gestione di magazzini di merce e per servizi di housekeeping alberghiero nel Lazio, in Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta, li sub-appaltavano a 7 cooperative e società di capitali create ad hoc, grazie all’apporto fornito dai membri dell’associazione e da altri 9 soggetti indagati. Le 7 imprese monitorate, dal 2006 al 2014, hanno emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti delle consortili e si sono scambiate tra di loro ulteriori fatture false, per complessivi 95 milioni di euro.

                  so caruccci i piccoletti...questi sono gli imitatori di questi...-->(i ganzi) http://www.ilgazzettino.it/nordest/v...ti-199631.html

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                    project financing....( per gli appalti)
                    outsourcing (per la sanità)
                    Trust (per le società)

                    Lo diceva mia madre...studia l'inglese !
                    Ultima modifica di ROL; 19-02-2016, 09:28.

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                      smalting munnezzing.....

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                      Sto operando...
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