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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    http://www.ilfattoquotidiano.it/2016...liari/2475400/

    pure iss? non penso dai....

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      iss--> https://www.youtube.com/watch?v=x8scSITfFkI

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        Belli i Barbapapa'...ma la sigla non me la ricordavo...questa non me la chiedono purtroppo

        Comprato anch'io Bilanci 2016!

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          Dopo vedo di leggere un po'...ciao!

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            anche questa non è una parte spiegata bene......


            L’art. 44 del TUIR non prevede una definizione dei redditi di capitale, ma elenca le fattispecie che rientrano in tale categoria di redditi .
            ………………………..
            (In generale, si possono definire redditi di capitale i proventi derivanti dall’impiego di denaro e di altre attività finanziarie percepiti al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.)

            -----> non dunque soltanto quei proventi che sono giuridicamente qualificabili come frutti civili ai sensi dell’art. 820 del codice civile e cioè quei proventi che si conseguono come corrispettivo del godimento che altri abbia di un capitale, ma anche tutti quei proventi che trovano fonte in un rapporto che, pur se non riconducibile tra quelli precedentemente menzionati, presenti come funzione obiettiva quella di consentire un impiego del capitale
            ……………………………..
            Infine, la disposizione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR prevede una fattispecie di chiusura comprendendo tra i redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

            (Sono, invece, esclusi espressamente dal novero dei redditi di capitale i proventi derivanti da rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.Tali redditi costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-quinquies) del TUIR.)

            Generalmente i redditi diversi sono conseguiti mediante operazioni di negoziazione e non di impiego del capitale. Anche la chiusura dei rapporti produttivi di redditi di capitale è generalmente l’effetto di una negoziazione. Il reddito diverso è un reddito “da capitale”, ossia un provento finanziario differenziale in cui il negozio di impiego di capitale, se esiste, non si pone comunque come diretta causa produttiva del provento stesso. Nei redditi diversi da negoziazione finanziaria il titolare avendo già impiegato il capitale per acquisire titoli che producono redditi di capitale, li rivende e realizza una plusvalenza che costituisce appunto reddito diverso (un reddito non prodotto, un reddito entrata). La fonte è pur sempre il capitale ma il reddito deriva non dallo sfruttamento del capitale ma da un’attività di negoziazione.

            Per quanto riguarda l’ultima parte della norma (“quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto”), qui il riferimento all’incertezza non è un concetto estraneo al reddito di capitale (si pensi agli utili da partecipazione), tuttavia, nel caso dei redditi diversi, l’incertezza del risultato può derivare da elementi estranei o esterni all’utilizzazione diretta del capitale. Così il provento, non derivando dall’utilizzo del capitale, quanto piuttosto da un evento incerto, può considerarsi prodotto non già secondo un legame di causa ad effetto direttamente da capitale, bensì soltanto determinato in dipendenza di un evento incerto

            L’individuazione dei redditi di natura finanziaria imponibili come redditi diversi risulta dalla combinazione di cinque distinte previsioni impositive di carattere analitico e cioè quelle previste dalle lett. c), c bis), c ter), e c quater) ed una previsione impositiva di chiusura e cioè la lett. c quinquies).

            Per evitare che uno stesso reddito possa ricadere in più previsioni impositive, le previsioni analitiche e quelle di chiusura non sono poste sullo stesso piano, ma su piani successivi, in quanto ciascuna di esse considera imponibili come redditi diversi soltanto i redditi che non risultino già imponibili sulla base delle precedenti previsioni.

            Inoltre, sia le fattispecie impositive analitiche sia quella di chiusura sono poste in posizione di subordine rispetto alle fattispecie impositive che individuano le diverse tipologie di redditi di capitale: infatti i redditi indicati nell’art. 67 sono qualificabili come redditi diversi sempreché non costituiscano redditi di capitale; pertanto qualora uno stesso reddito fosse inquadrabile sia nell’elenco dei redditi diversi che nell’elenco dei redditi di capitale, il conflitto normativo andrebbe risolto dando sempre prevalenza alla qualifica di reddito di capitale.





            Ultima modifica di ROL; 18-02-2016, 15:42.

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              l’art. 47, comma 7 Tuir, --> le mere differenze positive di valore della quota di capitale originariamente sottoscritta o acquistata dal socio sono state ricondotte nella nozione di utile da partecipazione. Ciò in quanto la fonte genetica di tali differenze è la stessa di quella dei dividendi, ossia il contratto sociale: qui si prevede quando nasce il diritto del socio ad ottenere una porzione del netto al verificarsi di eventi straordinari della vita sociale e si stabiliscono le modalità di determinazione della stessa

              Per tale ragione le plusvalenze che derivano dalla cessione a terzi delle partecipazioni sono imponibili come reddito diverso e non come utile da partecipazione. L’eventuale accrescimento patrimoniale conseguito dal socio è qui dovuto a fattori estranei al contratto sociale, non predeterminabili in maniera oggettiva, ma dipendenti da elementi contingenti.

              (Nel caso di possesso della partecipazione nel regime di impresa, gli eventuali plusvalori conseguiti sono sempre reddito di impresa.)

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                E' possibile suddividere i redditi diversi di natura finanziaria in tre masse distinte:
                la prima e la seconda, nell’ambito delle quali sono ricomprese le plusvalenze da cessione onerosa di partecipazioni qualificate, che sono soggette all’Irpef o all’Ires
                la terza, che comprende le plusvalenze da cessione onerosa di partecipazioni non qualificate, che è soggetta ad imposta sostitutiva

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  In quali ipotesi la trasformazione di riserve di utili in riserve di capitale è idonea a dar luogo ad un vantaggio indebito?

                  (Voi sapete che se la società distribuisce riserve di capitale formate con sovrapprezzi azionari, interessi di conguaglio, versamenti dei soci a fondo perduto o saldi di rivalutazione monetaria esenti, tale distribuzione non genera (immediatamente) materia imponibile in capo al socio.)
                  ​Al netto di tutte le pappette (da un punto di vista contabile e civile che bisogna sapere al fine dell’esame…il cuore del problema per voi funzionari accertatori è questo…..)



                  Non costituiscono utili le somme e il valore dei beni ricevuti dai soci delle società soggette all’IRES a titolo di ripartizione di riserve di capitale o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.

                  La presenza nel bilancio di utili dell’esercizio e di riserve di utili impedisce che la distribuzione di riserve di capitale esplichi i sui effetti sul valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Infatti, se operasse contemporaneamente il disposto del comma 5, si avrebbe che in caso di dismissione della partecipazione la plusvalenza ingloberebbe anche una parte già sottoposta a tassazione a titolo di utile. Va da sé che, laddove non scatti la presunzione del comma 1 - quando cioè la distribuzione di riverse di capitale non deve essere riqualificata, non risultando nel patrimonio netto utili di esercizio o riserve di utili -, il comma 5 esplica tutti i suoi effetti.

                  (Le somme o il valore dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute (art. 47, comma 5, del TUIR). )


                  Si qualifica, invece, come utile l’eventuale somma (o valore dei beni) ricevuta dal socio eccedente il costo fiscale della partecipazione.
                  Ultima modifica di ROL; 18-02-2016, 16:20.

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                    “costituiscono utili le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società partecipata per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate (art. 47, comma 7, del TUIR).

                    Al riguardo si precisa, che l’ipotesi di recesso contemplata dalla norma è quella del recesso tipico che comporta l’annullamento delle azioni o quote, qualora, invece, il recesso avvenga con modalità diverse, ossia mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, si configura un’ipotesi che va inquadrata più propriamente nell’ambito degli atti produttivi di redditi diversi di natura finanziaria, sempre ché si tratti di cessioni a titolo oneroso.

                    In effetti, le due discipline conducono, qualora vi siano i presupposti per la participation exemption, a conseguenze impositive non sostanzialmente divergenti, stante l’identità di trattamento impositivo delle plusvalenze e dei dividendi e, in questo caso, anche dei criteri che presiedono alla loro determinazione.

                    Viceversa, divergenze fra tali regimi possono emergere in ipotesi di realizzo di differenziali negativi;
                    e ciò in considerazione del diverso rilievo che tali differenziali hanno nel trattamento fiscale dei redditi diversi (nell’ambito dei quali essi si connotano come minusvalenze suscettibili di essere portate in compensazione con plusvalenze della medesima natura) e in quello dei redditi di capitale (dove le perdite non assumono rilievo fiscale).

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                      http://www.studiolegalematteuzzi.it/...esso_socio.pdf

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