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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    La cessione da parte di una persona fisica di quote di società, di persone o di capitale, ad un valore inferiore al valore effettivo, o comunque anche ad un valore inferiore alla frazione di capitale netto, può comportare dei rischi, sotto l’aspetto fiscale? E l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di contestare il corrispettivo indicato?

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      L’art. 68, c. 6 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) prevede infatti che la cessione di una partecipazione societaria possa dar luogo ad una plusvalenza (redditi diversi), costituita “dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione”, aumentato degli oneri ivi indicati. Si prevede esplicitamente il corrispettivo percepito, e non il valore effettivo.

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        (il valore normale costituisce il criterio di riferimento, per la quantificazione del corrispettivo, solo qualora lo stesso sia “in natura”.)

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          succede spesso....

          al di la del caso specifico..(prendiamolo come caso studio..) cosa può essere successo?

          http://www.ilgazzettino.it/nordest/t...o-1559668.html

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            http://www.ilrestodelcarlino.it/pesa...avvocato.shtml

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              Ricapitolando……

              L’art. 47 del TUIR che disciplina il trattamento fiscale degli utili e dei proventi assimilati e degli incrementi di valore delle partecipazioni in società ed enti soggetti all’IRES, non detenute in regime d’impresa.

              Questa disciplina è applicabile anche alle partecipazioni possedute da imprenditori individuali e da società di persone ed a quelle detenute da società ed enti soggetti all’IRES per espresso rinvio, rispettivamente, degli artt. 59 e 89 del TUIR.

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                L’art. 47, limitatamente al comma 7 - recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante, liquidazione anche concorsuale della società -, si applica anche alle partecipazioni in società personali, ai sensi dell’art. 20 bis.

                Nel caso in cui la partecipata sia una società (di persone o di capitali), se il socio è un soggetto che è a sua volta titolare di reddito di impresa (società o imprenditore individuale), le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte eccedente il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione si qualifica come plusvalenza (di impresa), ai sensi dell’art. 86, comma 5 bis, del TUIR.

                Quest’ultima plusvalenza è soggetta ad un diverso tipo di imposizione a seconda che abbia o meno i requisiti per l’esenzione e a seconda che il percipiente sia una società o un imprenditore individuale.

                (Se si tratta di una partecipazione esente ai sensi dell’art. 87 del TUIR la tassazione riguarderà il 49,72% della plusvalenza (art. 58, comma 2), nei confronti del socio imprenditore individuale o società di persona, e il 5% (art. 87, comma 6), nei confronti del socio società di capitali.)

                Ovviamente l’imprenditore individuale sconterà una tassazione pari alla sua aliquota IRPEF, mentre il socio società pagherà un’imposta corrispondente all’aliquota IRES (27,5%), se si tratta di una società di capitali
                (Se il socio è una società di persone allora la plusvalenza, quale componente del reddito d’impresa da questa realizzato, verrà imputata per trasparenza ai soci di quest’ultima )

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                  L' apparato normativo si applica anche nel caso di distribuzione di riserve di capitale (costituite con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio, con versamenti a fondo perduto, con saldi di rivalutazione monetaria esenti) in misura eccedente il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione (art. 86, comma 5 bis, TUIR).

                  Nell’ipotesi in cui il socio sia una persona fisica, nei casi di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante, liquidazione anche concorsuale della società, la parte del rimborso che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate si qualificherebbe interamente (anche per la quota attinta da riserve di capitale) come reddito di capitale (se la partecipata è un soggetto IRES); pertanto, concorrerà all’imponibile nella misura del 49,72% ai sensi dell’art. 47, comma 1, del TUIR, se riferita ad una partecipazione qualificata.

                  Però se la partecipata è una società di persone quell’eccedenza finisce per appartenere interamente alla indefinita categoria dei redditi di partecipazione ex art. 20 bis del TUIR, e come tale viene assoggettata ad una imposizione pari all’aliquota IRPEF del socio, a meno che sussistano i requisiti per beneficiare della tassazione separata.

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                    Alle plusvalenze connesse alle partecipazioni detenute in una società di persone da parte di un soggetto IRES dovrebbero applicarsi gli art. 86 e 87 del TUIR (vedere art. 87 comma 1).

                    Questi stessi articoli dovrebbero trovare applicazione anche nei confronti degli imprenditori individuali e delle società di persone, considerato il rinvio di cui all’art. 56.
                    Ai fini poi del regime di tassazione, per tali ultimi soggetti si dovrebbe fare riferimento all’art. 58

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                      http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/18/roma-perquisizioni-della-guardia-di-finanza-a-funzionari-del-comune-e-imprenditori-immobiliari/2475400/

                      Uno straniero in patria

                      di Marco Travaglio
                      da l’Unità del 9 dicembre 2005

                      Chi fossero Giulio Andreotti e i suoi boys in Sicilia, Paolo Sylos Labini l'aveva già capi*to nel 1974, vent'anni prima del processo di Palermo.
                      Il grande econo*mista era membro del comitato tecnico scientifico del ministero del Bilancio nel governo Moro, chiamato da Nino Andreatta. Poi divenne sottosegretario di quel dicastero Salvo Lima.
                      Sylos fece sapere ad Andreatta di essere incompatibile con Lima: "O lui o io ". Andreatta ne parlò con Moro, ma questi disse di non poterci fare nulla: Lima, imposto da Andreotti, era "troppo forte e troppo pericoloso". Sylos andò dal ministro Andreotti: "O lei revoca la nomina di Lima, che scredita l'immagine del ministero, o mi dimetto ". Andreotti non mosse un dito e Sylos se ne andò. Questo è l'uomo che ci ha lasciati l'altro ieri. Un uomo che in qualunque pa*ese civile sarebbe stato nominato senato*re a vita. Invece, in Italia, è senatore a vi*ta Andreotti (per Lima non c'è stato il tempo).

                      L'altro giorno, mentre Paolo Sylos si spegneva, Roma celebrava uno dei suoi riti più deprimenti, uno di quelli che giustificano l'esistenza della Lega Nord: un grande vernissage per presen*tare il libro di Giulia Bongiorno, un'av*vocatessa che rispetto a migliaia di colle*ghi ha avuto la ventura di perdere il pro*cesso Andreotti e di fingere di averlo vin*to e di essere persino creduta: il libro, "Nient'altro che la verità ", spiega come e qualmente costei abbia vinto un proces*so perduto, dunque un ottimo romanzo di fantasia. Erano con lei, fra gli altri, oltre all'eccellentissimo Cossiga e al prescrit*tissimo Andreotti, il palazzinaro Domeni*co Bonifaci (patteggiamento per la maxi-tangente Enimont con restituzione di 50 miliardi di lire di maltolto), l'ambasciato*re Umberto Vattani (imputato per corruzione e indagato per molestie telefoniche ad alcune segretarie), Cesare Romiti (condanna definitiva per falso in bilan*cio, poi depenalizzato)

                      ...eccolo chi era......

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                      Sto operando...
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